Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Carnevale di Fano - Documenti storici - 1845
N O T I F I C A Z I O N E
Sull'uso della Maschera e sulli Regolamenti pei Balli
nella Provincia di Urbino e Pesaro
Gabriele del Titolo di S.Girolamo de'Schiavoni dellaS.R.C. Prete Cardinale DELLA GENGA
Legato di Urbino e Pesaro
1. Dal giorno 18 del corrente mese di Gennajo a tutto il giorno 4 del prossimo Febbrajo sarà permesso l'uso della Maschera, dal mezzodì al suono dell'Avemaria e non più oltre, a fronte di qualunque diverso abuso in contrario, massime col trattenersi nei pubblici Caffè e Ridotti. Sono però esclusi tutti i giorni Festivi, i Venerdì di ciascuna settimana e qualunque altra dì solito ad essere eccettuato.
2. E' vietato espressamente di usare della Maschera per imitare riti, distintivi, o vesti di Culto Religioso, di Corpi Militari, di Autorità o Magistratura qualunque: come pure la Maschera non potrà servire di pretesto per caratterizzare o rappresentare alcuna persona particolare.
3. Chiunque si trovi in maschera non potrà entrare nè approssimarsi di troppo ai Luoghi Sacri; come neppure si permetterà tanto nelle strade quanto nelle case alcuna licenza immorale sia con gesti, sia con detti, e molto meno coi fatti, nè potrà dispensare motti qualunque, scritti, figure, disegni, emblemi od altro senza il preventivo permesso in iscritto della Direzìone di Polizia in Urbino e Pesaro, e dei Signori Governatori negli altri luoghi della Provincia.
4. Nessuno potrà permettersi di recare alle Maschere la menoma molestia tanto con fatti quanto con parole, sia che queste e quelli offendano il buon costume, sia il decoro, sia la civiltà.
5. E' proibita onninamente a chi si trova in maschera la delazione di qualsiasi arma anche lecita, e di qualunque istromento atto ad offendere. Solo se si amasse di rappresentare in maschera qualche azione che richiedesse di esser condecorata da bastoni o legni in figura di armi, restano autorizzate le suddette Autorità politiche ad accordarne il permesso se lo crederanno innocuo, ed adottate le debite cautele e limitazioni.
6. Resta inibito l'uso della maschera alle persone inquisite o contumaci per qualunque delitto non che a quelle che trovansi sottoposte a precetto; come è vietata a chiunque di girare colla maschera in volto nei luoghi separati dall'abitato.
7. Chi con abiti da maschera vorrà accedere dopo l'Avemaria in case o luoghi ove saranno autorizzati Balli o Veglioni, o al Teatro per godere tranquillamente dei Spettacoli, potrà porsi la maschera in volto alla porta soltanto di essi locali, nè potrà ricusare, se ne verrà richiesto, di farsi riconoscere dall'Ispettore o altro Incaricato di Polizia che ivi si troverà di servizio. Volendosi poi entrare in maschera di giorno nelle case dei privati, questi avranno diritto a riconoscere la persona mascherata che vi si sarà introdotta, e che ricusandosene potrà essere obbligata a sortirne immediatamente.
8. Non potrà aver luogo alcuna festa da Ballo o Veglione di pubblico invito o di privato convegno e concorso di socii ovunque, se non se ne sarà ottenuto preventivamente in iscritto il corrispondente permesso della Direzione di Polizia nei due Capi-luoghi e dei Signori Governatori nella rispettiva loro giurisdizione, i quali lo accorderanno o lo negheranno avuto anche riguardo alla capacità e convenienza del luogo, ed alle qualità delle persone. In tali divertimenti avrà sempre diritto di accedere senza eccezione alcuna la Polizia e la Forza Carabiniera con quella regola e decoro che verrà loro Superiormente prescritto giusta i luoghi e le persone, onde vegliare eziandio se occorra al buon'ordine, ed all'osservanza delle disposizioni suenunciate.
9. Ogni contravvenzione agli articoli 1 a 7 inclusive sarà punita coll'immediato arresto del contravventore, a di cui carico verranno poi adottate quelle pene e misure che le circostanze saranno per esigere, salve sempre e senza pregiudizio delle sanzioni comminate per i fatti e delitti contemplati dal vigente Regolamento penale in data 20 Settembre 1832. Ciascuna contravvenzione all'articolo 8°. verrà punita in via sommaria e di polizia colla multa di scudi dieci, della quale saranno solidalmente tenuti tanto i proprietarii dei locali ove si terranno feste da ballo senza permesso, quanto chi darà la festa stessa, quanto finalmente ciascuno dei socii, se trattasi di società.
Le Direzioni Provinciali di Polizia in Urbino ed in Pesaro, li Signori Governatori e Capi di Magistratura nei luoghi soggetti, non che la Forza Carabiniera sono respettivamente incaricati di vegliare per l'esatta osservanza di quanto è prescritto colla presente Notificazione, la quale pubblicata ed affissa nei soliti luoghi di questa Provincia Urbinate-Pesarese obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.
Data dal Palazzo Apostolico di Nastra Residenza in Pesaro questo dì 17 Gennajo 1845.
G. CARD. DELLA GENGA
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Pesaro 1845. Per gli Eredi Nobili.
Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, 1845, Busta 14
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 12.08.2005
Ultima modifica: 31.03.2006
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