Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Carnevale di Fano - Documenti storici - 1861
IL REGIO COMMISSARIO PROVINCIALE
DI
URBINO E PESARO
DETERMINA
1. E' proibito alle persone mascherate d'introdursi nelle altrui abitazioni senza il consenso espresso di chi le abita; di portare armi, bastoni o simili istrumenti di qualunque sorta atti ad offendere; di usare fuochi d'artifizio, materie combustibili, projettili od altra cosa qualunque che possa recar danno, od anche semplicemente incomodo altrui; di proferire discorsi o parole indecenti.
2. Le persone mascherate o travestite devono ad ogni semplice invito degli Ufficiali e delle Guardie di Sicurezza Pubblica, non che dei Reali Carabinieri od altri Agenti della Pubblica Forza, scuoprirsi il volto, e dare tutte quelle spiegazioni che loro fossero richieste.
3. I Contravventori verranno allontanati dai luoghi pubblici, e denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene nelle quali saranno incorsi, e verranno anche arrestati ogni qualvolta si fossero resi imputabili di reati con pene criminali o correzionali.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Sicurezza Pubblica ed il Corpo dei Reali Carabinieri sono incaricati di curare l'esatta osservanza del presente manifesto.
Pesaro 16 Gennajo 1861.
LUIGI TANARI
- Pesaro Tip. Nobili 1861 -
Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, 1861, Busta 19
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 12.08.2005
Ultima modifica: 01.04.2006
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