Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Carnevale di Fano - Documenti storici - 1720
Manoscritto del 1720
Giovan Battista Giberti per la Dio gratia e della S. Sede Apostolica vescovo di Fano et alla medesima Santa Sede soggetto.La vigilanza sopra le Anime a noi commesse incaricataci da divini et umani precetti alle orazioni deve essere specialmente quanta più frequenti e prossimi sono i pericoli dove elle si trovano e massime in occasione di carnevale nel quale ricercandoci da noi più esatta attenzione per ovviare ai scandali e togliere al ... le licenze et abusi che in tal tempo sogliono introdursi come reliquie detestabili della Gentilita.
Quindi e che comandiamo et espressamente ordiniamo alle persone a noi soggette di qualsivoglia stato e condizione che in questo tempo di carnevale si astenghino dalle maschere nei giorni di festa ne fare alcuna altra atione disonante dal precetto di santificare le feste e di non usare mai in tutto il corso del carnevale ne a piedi ne a cavallo ne di giorno ne di notte abiti di religiosi o religione o ad esse appartenenti et ad usi ecclesiastici come anche in altri giorni non festivi colli sopra accennati abiti non entrare in maschera se non sii levato il sole et uscire di essa al tocco della prima Ave Maria.
Si come proibiamo in qualsivoglia tempo di questo carnevale ogni sorte di festino da ballo entro la casa propria che in quella d'altri e ne tampoco assisterli permetterli o tenerli mano sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore.
Vogliamo inoltre et espressamente comandiamo che niuna delle accennate persone ardisca mascherarsi o in habiti con fagolotti (1) o con suoni e canti e chiassi fermarsi in detto tempo ne di giorno ne di notte davanti le chiese, cancelli e parlatori di monache, Collegio Nolfi, Casa delle Orfanelle, S. Michele e Seminario e molto meno entrare anche nelle dette chiese o parlatori de suddetti luoghi Pii con i detti abiti et attioni carnevalesche ne tirare dentro ad essi a niuna persona confetti e quando in alcune di detti chiese sia esposto il Venerabile no debbono passare in alcun modo per quelle strade o vicinanze di esse chiese con tanta continenza che non si possa sentire verun rumore da dissuader li fedeli dalla divotione.
Proibiamo alle donne di vita scandalosa sospetta di mal odore d'immascherarsi ne di giorno ne di notte sotto pena della frusta oltre le altre pene da esprimersi qui sotto.
Quanto poi alle persone ecclesiastiche comandiamo a tutti e singoli di detta nostra giurisdizione ordinata o delegata di qualunque stato grado o conditione ancorché ...
di non doversi mascherare ne di giorno ne di notte alcuna Persone donnesche e congiunte
bagordi carnevaleschi ne sonare o cantare in alcun luogo di essi neppure andare per la città, terre, castelli o ville della medesima diocesi ne soli ne accompagnati sotto pena della sospensione a divinis da incorrersi ipso facto dai sacerdoti et di ordini sagri la .... ne riscriviamo a noi ricorrendo in detto caso e sospendendo ogni facoltà che in qualsivoglia a modo ne avessero et questa a semplici chierici sotto la pena dello carcere per sei mesi e di non dover essere promossi ad altri ordini oltre libere pene qui sotto contenute.
Rinovando agli editti ancora per dell'anno 1714 e tutte l'altre prohibitioni sinodali in specie contrarie a Quelli che ardissero portar armi sotto la medesima pena del sinodo e di pili della carcere et altre a nostro arbitrio.
Ricordando a tutte et ogni uno agli ecclesiastici ... o privilegiati in qualsivoglia forma non solo l'obbligo loro di contenersi in modo da servire d'esempio ai secolari ma ancora che in virtù delle facoltà datomi da sagri canoni, costituzioni apostoliche, sacramento, concilio di Trento e de decreti della sagra Costituzione procederemo in caso di contraventione essendo ....
colle pene dovute e della carceratione.
Avvertendo ogni uno tanto uomini che donne secolari et ecclesiastiche, privilegiati e non privilegiati et in qualsivoglia modo comprese ne suddetti capito a non contravvenire a quanta si e espresso sopra sotto le pene di scudi 25 disposte a luoghi pii et altre ad arbitrio oltre quelle espresse per le persone nominate di sopra ogni qual volta si contraverà a questo nostro espresso comandamento et ordine da pro.
Vogliamo che il presente affisso che sarà a luoghi di questa città e di tutta la nostra diocesi obblighi ciascuno alla puntuale osservanza come che le fosse stato personalmente intimato.
In fede dato in Fano da Cancelleria Vescovile questa di 14 gennaio 1720.
J. Dionisi canonico teologo pro vicario generale Carlo ab. Guerra cancelliere vescovile.
Lo stesso giorno viene affisso ai soliti luoghi della città per mano del pubblico plazario
Da: Editti Decreti Istruzioni Notificazioni 1773 (sic! N.d.r.) 1855 dellArchivio diocesano di Fano
(1) fagolotti: ceri o candele
Autorizzazione del 21/6/2013 dell'Ufficio Arte sacra e Beni culturali, diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 16.09.2013
Ultima modifica: 16.09.2013
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