Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Carnevale di Fano - Documenti storici - 1752
Editto del 18 gennaio 1752
Giacomo de Conti Beni Patrizio Eugubino per la Dio grazia e della S. Sede Apostolica Vescovo di Fano e alla medesima S. Sede imediatamente soggetto
La vigilanza sopra le anime a noi commesse incaricataci da Divini ed umani precetti tanto più deve esser maggiore quanto più frequenti e prossimi sono i pericoli dove si trovino e massime in occasione di carnevale nel quale ricercandosi da noi più esatta attenzione per oviare a scandali e togliere al possibile le licenze, e abusi, che in tal tempo sogliono introdursi come reliquie detestabili della Gentilità.
Quindi è, che commandiamo et espressamente ordiniamo che le persone a noi soggette di qualsivoglia stato e condizione, che in questo tempo di Carnevale si astenghino dalle maschere in giorno di festa ne fare altra azione disconveniente al precetto di santificare le feste e di non usar mai in tutto il tempo di carnevale ne à piedi ne à cavallo ne di giorno ne di notte abiti di Religiosi e ad essi appartenenti et ad usi ecclesiastici, come anche in altri giorni non festivi colli sopra cennati non essere in maschera se non sarà levato il sole et uscire da essa al tocco della prima Ave Maria della sera; siccome proibiamo in qualunque giorno festivo di precetto durante il Carnevale ogni sorta di festino da ballo si in casa propria, che in quella d'altri, e ne tampoco in quelli assisterli, permetterli o tenerli mano sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore.
Vogliamo inoltre ed espressamente commandiamo che niuna delle accenate persone ardisca mascherarsi ò in abiti contrafatti ò con suoni, e canti e chiassi fermarsi in alcun tempo ne di giorno ne di notte d'avanti le Chiese cancelli e parlatorii di Monache, Collegio Nolfi, Casa pia delle orfanelle, di S.Michele, Seminario, e molto meno entrare in dette Chiese, e Parlatorii de suddetti luoghi pii con abiti ed azioni carnevalesche ne tirar dentro ad essi à niuna Persona confetti e quando in alcuna delle Chiese sia esposto il Venerabile non debbano passare in verun modo per quelle strade in vicinanza di esse chiese anzi in tanta lontananza che non si possa sentire verun rumore da distrarre i fedeli dalla divozione.
Proibiamo ancora che donne di vita scandalosa sospette di male odore in mascherarsi ne di giorno, ne di notte sotto pena de la pubblica frusta, oltre le altre pene da esprimersi qui sotto.
Quanto poi alle persone ecclesiastiche comandiamo a tutte e singole della nostra giurisdizione ordinaria ò delegata di qualunque stato ò condizione ancorché dovesse farsene espressa et individua menzione di non doversi mai mascherarsi ne di giorno ne di notte ne ballare in alcun luogo ò tempo ancorché tra persone domestiche e congionte ne intervenire à ritrovi, tripudii, e bagordi carnevaleschi, ne sonare, ò cantare in alcun luogo di essi, neppure andar suonando, ò cantando per la Città, Terre, Castelli, ò Ville della nostra Diocesi ne soli ne accompagnati sotto pena della sospensione à Divinis da incorrersi ipso facto dai Sacerdoti ed iniziati d'ordini Sacri, la cui assoluzione riserviamo a Noi, revocando in detto caso e sospendendo ogni facoltà che in qualsivoglia modo altri ne avessero, e quanto ai semplici Chierici sotto pena della carcere per sei mesi, e di non dover essere promossi ad altri ordini, oltre le altre pene qui sotto contenute.
Rinovando ancora gli altri editti pubblicati da nostri antecessori in ordine a quanto sopra si è proibito (parole incomprensibili) Proibizioni sinodali in specie contro quelli che ardissero portar armi sotto la medesima pena del Sinodo e di più della carcere, ad altre ad arbitrio, ricordando inoltre à tutti ed ogn'uno degli Ecclesiastici anche esenti, e privilegiati in qualsivoglia forma non solo l'obbligo loro di contenersi in modo da servire d'esempio ai Secolari, ma ancora
Da: Archivio diocesano di Fano, Carteggio del vescovo Giacomo Beni
Giacomo de Conti Beni Patrizio Eugubino per la Dio grazia e della S. Sede Apostolica Vescovo di Fano e alla medesima S. Sede imediatamente soggetto
La vigilanza sopra le anime a noi commesse incaricataci da Divini ed umani precetti tanto più deve esser maggiore quanto più frequenti e prossimi sono i pericoli dove si trovino e massime in occasione di carnevale nel quale ricercandosi da noi più esatta attenzione per oviare a scandali e togliere al possibile le licenze, e abusi, che in tal tempo sogliono introdursi come reliquie detestabili della Gentilità.
Quindi è, che commandiamo et espressamente ordiniamo che le persone a noi soggette di qualsivoglia stato e condizione, che in questo tempo di Carnevale si astenghino dalle maschere in giorno di festa ne fare altra azione disconveniente al precetto di santificare le feste e di non usar mai in tutto il tempo di carnevale ne à piedi ne à cavallo ne di giorno ne di notte abiti di Religiosi e ad essi appartenenti et ad usi ecclesiastici, come anche in altri giorni non festivi colli sopra cennati non essere in maschera se non sarà levato il sole et uscire da essa al tocco della prima Ave Maria della sera; siccome proibiamo in qualunque giorno festivo di precetto durante il Carnevale ogni sorta di festino da ballo si in casa propria, che in quella d'altri, e ne tampoco in quelli assisterli, permetterli o tenerli mano sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore.
Vogliamo inoltre ed espressamente commandiamo che niuna delle accenate persone ardisca mascherarsi ò in abiti contrafatti ò con suoni, e canti e chiassi fermarsi in alcun tempo ne di giorno ne di notte d'avanti le Chiese cancelli e parlatorii di Monache, Collegio Nolfi, Casa pia delle orfanelle, di S.Michele, Seminario, e molto meno entrare in dette Chiese, e Parlatorii de suddetti luoghi pii con abiti ed azioni carnevalesche ne tirar dentro ad essi à niuna Persona confetti e quando in alcuna delle Chiese sia esposto il Venerabile non debbano passare in verun modo per quelle strade in vicinanza di esse chiese anzi in tanta lontananza che non si possa sentire verun rumore da distrarre i fedeli dalla divozione.
Proibiamo ancora che donne di vita scandalosa sospette di male odore in mascherarsi ne di giorno, ne di notte sotto pena de la pubblica frusta, oltre le altre pene da esprimersi qui sotto.
Quanto poi alle persone ecclesiastiche comandiamo a tutte e singole della nostra giurisdizione ordinaria ò delegata di qualunque stato ò condizione ancorché dovesse farsene espressa et individua menzione di non doversi mai mascherarsi ne di giorno ne di notte ne ballare in alcun luogo ò tempo ancorché tra persone domestiche e congionte ne intervenire à ritrovi, tripudii, e bagordi carnevaleschi, ne sonare, ò cantare in alcun luogo di essi, neppure andar suonando, ò cantando per la Città, Terre, Castelli, ò Ville della nostra Diocesi ne soli ne accompagnati sotto pena della sospensione à Divinis da incorrersi ipso facto dai Sacerdoti ed iniziati d'ordini Sacri, la cui assoluzione riserviamo a Noi, revocando in detto caso e sospendendo ogni facoltà che in qualsivoglia modo altri ne avessero, e quanto ai semplici Chierici sotto pena della carcere per sei mesi, e di non dover essere promossi ad altri ordini, oltre le altre pene qui sotto contenute.
Rinovando ancora gli altri editti pubblicati da nostri antecessori in ordine a quanto sopra si è proibito (parole incomprensibili) Proibizioni sinodali in specie contro quelli che ardissero portar armi sotto la medesima pena del Sinodo e di più della carcere, ad altre ad arbitrio, ricordando inoltre à tutti ed ogn'uno degli Ecclesiastici anche esenti, e privilegiati in qualsivoglia forma non solo l'obbligo loro di contenersi in modo da servire d'esempio ai Secolari, ma ancora
Da: Archivio diocesano di Fano, Carteggio del vescovo Giacomo Beni
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 23.03.2014
Ultima modifica: 23.03.2014
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