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La caccia ai primi dell’ottocento nella Fano pontificia


La caccia ai primi dell’ottocento nella Fano pontificia

L'esercizio della caccia all'inizio dell'Ottocento nel territorio fanese (Stato della Chiesa) era un fenomeno ristretto, d'élite, limitato per lo più a pochi signori e privilegiati che con l'aiuto di gente di campagna, figure di battitori e cacciatori di professione, si svagavano nei territori ricchi di selvaggina in un contesto ambientale, il quale non aveva ancora visto la distruzione delle zone umide, dei boschi e la pratica deleteria dei veleni agricoli. L'invenzione dei fucili a retrocarica e il numero sempre crescente dei cacciatori, sollecitò lo Stato Pontificio, al fine di eliminare anche le pratiche fraudolenti, a promulgare norme che disciplinarono in qualche modo l'attività venatoria. A tal fine entrò in vigore l'Editto del 10 luglio 1826, emanato dal Cardinale Pier Francesco Galleffi della Santa Romana Chiesa che stabilì le seguenti disposizioni (1). 

"La conservazione della specie de' quadrupedi e volatili utili oramai per comun lamento diminuita di molto a cagione degli arbitrarj e distruttivi modi di cacciare, il desiderio di rendere viemaggiormente proficua allo Stato questa parte d'industria, e lo zelo d'impedire che per riprovevoli disordini non si cambino le cacce di dilettevole e industre esercizio in occasione di litigi e di risse, hanno mosso il provvido animo di SUA SANTITA' LEONE PAPA XII, felicemente regnante, a volere che sieno con opportune leggi generali regolate le cacce in tutto lo Stato. Quindi Noi per oracolo espresso della SANTITA' SUA e per autorità del nostro ufficio di Camerlengato veniamo a pubblicare il seguente legislativo Regolamento generale da osservarsi da ogni qualunque persona.
1.° E' permesso a tutti nello Stato Pontificio di esercitare la caccia tanto de' quadrupedi, che dei volatili.
1° Non potrà esercitarsi da chicchessia la caccia se non ne' tempi, luoghi e modi, e sotto le pene prescritte nei titoli ed articoli seguenti.
TITOLO I. De' tempi in cui sono permesse o vietate le cacce
3.° Dal 1.° Marzo al 1.° Agosto di ciascun anno è vietata ogni sorta e maniera di caccia sì dei quadrupedi, come dei volatili utili, tranne quella degli uccelli da palude, i quali non nidificano nello Stato.
4.° Dal 1.° Dicembre sino al tempo del loro arrivo è proibita in qualunque maniera la caccia delle quaglie, e nel tempo del loro arrivo resta permessa soltanto in riva al mare.
5.° Dentro l'intervallo di tempo determinato nell'articolo precedente non sarà permesso di vendere o comperare cacciagione di sorta alcuna, salvo quella permessa degli uccelli da palude, e delle quaglie nel tempo del loro arrivo.
6.° In qualunque tempo rimane proibito di guastare le uova, i nidi o covili, e uccidere i figli piccioli degli stessi utili animali. 7.° E' vietato di cacciare in tempo d'inverno lepri, caprioli, starne e pernici ed altri utili volatili o quadrupedi ne' luoghi coperti di neve.
8. ° Nessuno potrà in alcun tempo appropriarsi ed uccidere i colombi domestici o torrajuoli di privata proprietà.
TITOLO II. De' luoghi leciti e proibiti delle cacce
9.° Nessuno senza consenso del proprietario potrà far caccia ne' terreni altrui, i quali sieno muniti di muro, siepe, staccio¬nata o altro riparo a norma di quanto è prescritto nell'articolo 150 del Motu-proprio di SUA SANTITA' del 5 Ottobre 1824. 10.° Per ordine espresso e speciale di SUA SANTITA' è dichiarato che per siepi, staccionate e ripari mentovati all'articolo sopraccitato del Motu-Proprio si debbano intendere siepi, staccionate e ripari costrutti in modo che impediscano realmente d'ogni maniera l'ingresso non solo alle bestie, ma anche agli uomini.
11.° Chiunque, ricinti i suoi fondi di cosiffatti ripari, voglia far in essi riserva di caccia, dovrà prima darne denunzia direttamente a Noi per Roma e sua Comarca, e nelle Legazioni e Delegazioni per mezzo degli E.mi Cardinali Legati e Prelati Delegati per ottenere dietro le convenienti verificazioni la corrispondente dichiarazione.
1.1° i fondi, che verranno dichiarati riservati per la caccia, dovranno alla distanza di cento passi l'una dall'altra avere una tabella fissa ove sia scritto a grandi caratteri = Riserva =.
13.° A norma dell'articolo sopracitato del Motu-Proprio Sovrano, nessuno potrà per causa o pretesto di caccia entrare nei fondi altrui, tuttoché non cinti e muniti di ripari sopra indicati, qualora sieno già preparati o si preparino alla coltura, e molto più se seminati o tuttavia co' frutti pendenti.
14.° I proprietari de' latifondi riservati e dei fondi annoverati nell'articolo 13.°, che vorranno mantenere uno o più guardiani ad effetto di custodire la riserva o le loro proprietà, dovranno richiedere a Monsignor Governatore e Direttore Generale di Polizia l'opportuna licenza, e vestirli dell'uniforme prescritta dalla circolare dei 29. Gennaio prossimo passato, ai quali soli, aventi indosso la prescritta uniforme, sarà lecito di domandare a chi fosse trovato nei fondi suindicati la consegna dell'archibugio, e qualora fosse ciò ricusato loro, di prendere il nome e cognome, e denunziarlo alle competenti autorità senza permettersi alcun atto violento.
15.° Nessuno potrà piantare ne' luoghi non vietati caccia di palombi con preparazione di sito tanto a rete, che ad archibugio, se non alla distanza di mille passi d'aria per ogni intorno da altra, la quale già sia stata antecedentemente stabilita, e da due anni addietro consecutivi non lasciata d'essere in esercizio.
16.° Chiunque vorrà piantare ne' fondi proprj o di consenso de' proprietarj nei fondi altrui, cacce che importino prepara¬zione di sito, e sieno fisse e stabili, come paretaj, toccali, bergamasche, boschetti ed altre di simile natura, non potrà farlo che alla distanza di duecento passi d'aria per ogni intorno da quelle antecedentemente stabilite, e da due anni addietro consecutivi non lasciate d'essere in esercizio.
17.° Tutte le cacce ne' due precedenti articoli indicate, che ora si trovano stabilite in distanza di mille o di duecento passi d'aria per ogni intorno rispettivamente minore, da altre, che hanno anteriorità d'esercizio non interrrotto da due anni addietro consecutivi, in modo che a giudizio de' periti s'impediscano a vicenda, restano fin d'ora soppresse, seppure i possessori delle ultime non consentano alla conservazione di quelle.
18.° D'ora in poi qualunque caccia stabile e fissa, quanto ad impedire il diritto di porne un'altra entro la distanza di mille o di duecento passi rispettivamente, sarà riguardata come non esistente, se trascorreranno due anni consecutivi di cessato esercizio.
19.° Chiunque nelle cacce non fisse e stabili sarà il primo a piantare ne' luoghi permessi le così dette capanne, o a prender posto con istrumenti da cacciare quadrupedi o volatili, e specialmente animali acquatici e da palude, dovrà, mentre esercita la caccia, esservi legittimamente mantenuto, né altri potrà piantare capanne o prender posto o situare 'strumenti da caccia se non alla distanza di trecento passi d'aria d'ogni intorno.
TITOLO III. De' modi di far caccia permessi e vietati 
20.° Resta asolutamente e rigorosamente proibito nella caccia de' quadrupedi e volatili ogni uso di paste o sementi venefiche, le quali possano nuocere alla salute de' consumatori. 21.° Le cacce di notte fatte per via di lanterne o fiaccole o pertiche, campanacci, o come volgarmente si dice a diluvio o a diavolaccio, sono per sempre interdette.
22.° Sono pure interdette le lanciatore nel circuito di dieci miglia da Roma dal 1.° di Ottobre ai 15 di Novembre di ciascun anno.
23.° L'uso delle tagliuole e lacci, che soglionsi porre in terra nelle campagne per prendere lepri, pernici, starne, quaglie ed altri uccelli è proscritto, e resta soltanto permesso di usare i lacci in aria da prendere ogni sorta d'uccelli, e nelle paludi anche in terra per prender beccacce, pizzarde ed altri simili animali.
24.° Rimarrà lecito il solo uso delle tagliuole atte a prendere lupi, volpi ed altri animali nocivi.
25. ° Non sarà però permesso di collocare le suddette tagliuole nelle vie pubbliche, e ne' luoghi dove sogliono passare uomini od armenti, né sarà permesso in ogni altro luogo di tenerle accoccate fuorché dal tramontare al levare del Sole.
26.° Dove sono cacce fisse e stabili, o capanne o poste o reti o vischj per cacciare, non sarà lecito ad alcuno nel tempo che si esercita la caccia, nè di giorno nè di notte di sparare archibugi se non alla distanza intorno di cinquecento passi d'aria, nè di fare altro rumore, che possa spaventare ed allontanare di colà gli animali, se non alla distanza intorno di centocinquanta passi d'aria specialmente nelle cacce de' palombacci. 
27.° Il costume introdotto in alcuni luoghi di scegliere, a buono regolamento delle cacce fatte in partita specialmente in quelle de' palombacci, un capocaccia regolatore potrà essere conservato.
28.° Nessuno nelle macchie destinate alla caccia di palombacci, neppure il proprietario, potrà in alcun modo di suo arbitrio scrociare, tagliare o svellare dal suolo querce, cerri ed altri alberi di alto fusto, ma avanti di ottenere la consueta licenza della Sacra Consulta farà nota la sua volontà all'autorità locale, la quale, inteso il parere del Capocaccia, e di due periti cacciatori, darà o negherà il consenso, secondo che richiederà il vantaggio o il discapito della caccia, restando però sempre aperta la via, a che si trovi gravato, di ricorrere alle competenti superiori autorità.
29. ° Niuno potrà cacciare con archibugio od arme da fuoco, se prima non avrà osservato, quanto è e sarà prescritto intorno alla facoltà di portare simili armi dalle autorità competenti. 
TITOLO IV. Delle pene a cui anderanno soggetti i delinquenti
30.° I contravventori agli articoli proibitivi di questo regolamento, oltre alla perdita, dove abbia luogo, degli strumenti da caccia e della cacciagione fatta o commerciata, saranno soggetti alia (alla) multa non minore di scudi 10. e non maggiore di scudi 50.
31.° Qualora poi la contravvenzione sia di tal natura, che abbia recato altrui danno, saranno i contravventori obbligati, oltre alle già prescritte pene, anche al corrispondente risarcimento.
32.° Chiunque sarà recidivo nella contravvenzione alla Legge, sarà condannato, oltre alle pene suddette a doppia multa. 33.° Se per provata impotenza non fosse taluno in grado di pagare l'imposta multa, dovrà scontarla nella carcere in ragione di uno scudo al giorno.
34.° Le multe saranno divise, per una metà all'accusatore o all'inventore, e per l'altra a beneficio delle Comuni rispettive. TITOLO V. Della maniera di procedere ne' giudizi a carico dei contravventori
35.° Non si potrà in questa materia di cacce intentare da chicchessia giudizio contro alcuno per danno alle proprietà sue dato, od offesa de' proprj diritti ricevuta, se non per denuncia e petizione, non mai per via di fatto. Nelle contravvenzioni poi, ove non entri danno delle proprietà od offesa de' diritti altrui, si procederà anche per inquisizione ed uffizio.
36.° Ne' giudizj appartenenti a questa legge, basterà a far prova anche un solo testimonio di veduta indifferente, e degno di fede.
37.° Il solo fatto d'essere alcuno trovato, ne' tempi o luoghi proibiti, per via o in campagna munito di archibugio e munizione minuta, e spezzata da caccia, e molto più se accompagnato eziandio da cani cacciatori, e in ogni tempo il solo fatto d'essere trovato con istromenti da caccia parimenti proibiti, basterà a renderlo soggetto alle pene rispettivamente prescritte ai contravventori di questa Legge, ancorchè non abbia fatta caccia.
38.° I giudizj per le contravvenzioni agli articoli di questo Regolamento sulle cacce saranno fatti sommariamente dinnanzi alle locali autorità competenti, salvo l'appello a chi di ragione.
Gli E.mi Cardinali Legati, Monsignor Governatore di Roma e Direttore Generale di Polizia, i Prelati Delegati, i Governatori locali e la forza pubblica sono incaricati della esecuzione di questa Legge, la quale incomincerà ad aver vigore dal dì che sarà ne' rispettivi luoghi promulgata.

Roma, Dato in Camera Apostolica li 10 Luglio 1826
P.F. Card. Galleffi Cam. di S. C.
G. Groppelli Uditore"

NOTE
(1) Sezione Archivio di Stato di Fano, Archivio storico comunale, Bandi editti, anni 1824 - 1831

(da: "Lisippo - il Mensile di Fano" n. 281, novembre 2018)

 


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 17.11.2018
    Ultima modifica: 18.11.2018

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