Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Carnevale di Fano - Edizione 1888
DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Veduti gli articoli 34 della legge 20 marzo 1865
e 42 del Regolamento 18 maggio 1865
DETERMINA
1° Giusta il consueto è permesso il travestimento e la maschera non oltre il giorno
2° E proibito alle persone mascherate dintrodursi nelle altrui case senza lespresso consenso di chi le abita, di portare armi, bastoni e altri strumenti atti ad offendere, di usare fuochi dartificio, materie combustibili, proiettili o altra cosa qualunque che possa recar danno o incomodo altrui, di proferire discorsi o parole, come pure far atti che possano tornare ad oltraggio dei terzi, od essere altrimenti causa di provocazione a risse e disordini.
3° Sono proibite le maschere ed i travestimenti contro al buon costume, che possano offrire spettacolo indecente al pubblico, o che siano in qualunque modo riprovevoli per illecite allusioni.
4° La persona in maschera deve sulla richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza scoprirsi il volto, e dare le spiegazioni che le fossero domandate.
5° Le contravvenzioni sono punite con pene di polizia ed i colpevoli, oltre al venir allontanati dai luoghi pubblici, sono denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, salve le più gravi sanzioni del Codice penale, pel caso di crimine o delitto.
6° LArma dei Reali Carabinieri e gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati dellesecuzione del presente manifesto.
Pesaro, addì 17 gennaio 1888
GILARDONI
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 21.02.2006
Ultima modifica: 26.03.2014
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