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Carnevale di Fano - Edizione 1887

Carnevale di Fano - Edizione 1889

Carnevale di Fano - Edizione 1888


IL PREFETTO
DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Veduti gli articoli 34 della legge 20 marzo 1865
e 42 del Regolamento 18 maggio 1865

DETERMINA

1° Giusta il consueto è permesso il travestimento e la maschera non oltre il giorno

2° E’ proibito alle persone mascherate d’introdursi nelle altrui case senza l’espresso consenso di chi le abita, di portare armi, bastoni e altri strumenti atti ad offendere, di usare fuochi d’artificio, materie combustibili, proiettili o altra cosa qualunque che possa recar danno o incomodo altrui, di proferire discorsi o parole, come pure far atti che possano tornare ad oltraggio dei terzi, od essere altrimenti causa di provocazione a risse e disordini.

3° Sono proibite le maschere ed i travestimenti contro al buon costume, che possano offrire spettacolo indecente al pubblico, o che siano in qualunque modo riprovevoli per illecite allusioni.

4° La persona in maschera deve sulla richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza scoprirsi il volto, e dare le spiegazioni che le fossero domandate.

5° Le contravvenzioni sono punite con pene di polizia ed i colpevoli, oltre al venir allontanati dai luoghi pubblici, sono denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, salve le più gravi sanzioni del Codice penale, pel caso di crimine o delitto.

6° L’Arma dei Reali Carabinieri e gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione del presente manifesto.

Pesaro, addì 17 gennaio 1888


IL PREFETTO
GILARDONI

Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 21.02.2006
    Ultima modifica: 26.03.2014

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