Carnevale, feste, tradizioni e lavoroCarnevale, feste, tradizioni e lavoro

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1807

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1811

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1810


Regno d’Italia
Dipartimento del Metauro
Il Podestà di Fano

Avviso.
Vedendosi abusare del permesso della Maschera nel corrente Carnevale, e volendo riparare ad alcuni disordini introdotti contro la pubblica decenza, e il buon costune sì per le strade, che specialmente nei Caffè in tempo di numerosa unione di persone, dopo l'imbrunire della sera, viene prescritto quanto siegue

1. Non sarà lecito alle Maschere di usare atti sconcj, o parole indecenti, ed offensive, nè fare insulto benchè menomo a chichesia.

2. E' proibito alle Maschere non solo far chiassi smodati, e qualunque altra azione contraria al buon costume, ma eziandio il trattenersi avanti le Chiese, e luoghi sacri.

3. E' vietato alle Maschere il fermarsi per il Corso in unione da impedire financo il libero transito.

4. Non sarà lecito a veruno l'insultare benchè leggermente qualunque Maschera, prendere con Essa della libertà, o confidenza in parole, molto meno con atti indecenti.

5. Non sarà permesso recar noja, o danno nè alle persone, nè al vestiario.

6. Ogni contravenzione alle premesse disposizioni sarà soggetta, oltre l'arresto, alle pene prescritte da regolamenti in corso secondo la qualità delle trasgressioni, e de trasgressori.

Pubblicato, ed affisso il presente Avviso a luoghi soliti avrà forza, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.

Fano 2. Febbrajo 1810
PER IL PODESTA'
Z. BONACORSI BONAPARTE SAVIO
A. STACCIONI SEGRET.

In Fano. Per Leonardi.


Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, 1810, b. 2

* * *


Protocollo n. 97
Regno d’Italia
Dipartimento del Metauro
Il Podestà di Fano

Avviso
Ad impedire ogni disordini, ed a consentire la pubblica e privata tranquillità in questo Teatro della Fortuna ossia circostanza delle rappresentazioni comiche nel corrente carnevale; previo l’autorizazione superiormente attribuitaci per gli oggetti impreveduti; e richiamando nel resto le providenze emancite in proposito con nostro avviso del giorno 25 scorso dicembre viene prescritto come siegue,

1.Dalla pubblicazione del presente è proibito rigorosamente a chiunque l’ingresso in Teatro con maschera in viso, o travestito, e trasformato in maniera da non poter essere conosciuto.

2.Durante non solo le recite, ma ancora in tempo delle Tombole è severamente vietato: il fischio, l’urlo e qualunque altra cosa denotante ingiuria, o rumore smodato.

3.In tempo di maschere non è permesso di voltare in Legno lungo il corso; le carrozze, ed altri Legni andranno sempre di passo, ed in fila e facendo corso, volteranno nei due punti alli spaiazzi di S.Arcangelo, e del Trebbio.

4.Ogni contravenzione sarà punita, oltre l’arresto, con multa di L. 15.97 c., e per gl’impotenti a pagare, con detenzione in carcere a misura della qualità dei trasgressori, e delle trasgressioni.

Fano, 14 Gennaio 1810

L. Castracane ff. di Podestà
A. Staccioni Secretario
a: 14 detto
Affisso a Luoghi soliti alle ore due pomeridiane di detto giorno da me
Cesare Mazza



Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, 1810, b. 2


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 12.08.2005
    Ultima modifica: 15.07.2006

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