Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Carnevale di Fano - Documenti storici - 1810
Regno dItalia
Dipartimento del Metauro
Il Podestà di Fano
Avviso.
1. Non sarà lecito alle Maschere di usare atti sconcj, o parole indecenti, ed offensive, nè fare insulto benchè menomo a chichesia.
2. E' proibito alle Maschere non solo far chiassi smodati, e qualunque altra azione contraria al buon costume, ma eziandio il trattenersi avanti le Chiese, e luoghi sacri.
3. E' vietato alle Maschere il fermarsi per il Corso in unione da impedire financo il libero transito.
4. Non sarà lecito a veruno l'insultare benchè leggermente qualunque Maschera, prendere con Essa della libertà, o confidenza in parole, molto meno con atti indecenti.
5. Non sarà permesso recar noja, o danno nè alle persone, nè al vestiario.
6. Ogni contravenzione alle premesse disposizioni sarà soggetta, oltre l'arresto, alle pene prescritte da regolamenti in corso secondo la qualità delle trasgressioni, e de trasgressori.
Pubblicato, ed affisso il presente Avviso a luoghi soliti avrà forza, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.
Fano 2. Febbrajo 1810
PER IL PODESTA'
Z. BONACORSI BONAPARTE SAVIO
A. STACCIONI SEGRET.In Fano. Per Leonardi.
Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, 1810, b. 2
Protocollo n. 97
Regno dItalia
Dipartimento del Metauro
Il Podestà di Fano
Avviso
1.Dalla pubblicazione del presente è proibito rigorosamente a chiunque lingresso in Teatro con maschera in viso, o travestito, e trasformato in maniera da non poter essere conosciuto.
2.Durante non solo le recite, ma ancora in tempo delle Tombole è severamente vietato: il fischio, lurlo e qualunque altra cosa denotante ingiuria, o rumore smodato.
3.In tempo di maschere non è permesso di voltare in Legno lungo il corso; le carrozze, ed altri Legni andranno sempre di passo, ed in fila e facendo corso, volteranno nei due punti alli spaiazzi di S.Arcangelo, e del Trebbio.
4.Ogni contravenzione sarà punita, oltre larresto, con multa di L. 15.97 c., e per glimpotenti a pagare, con detenzione in carcere a misura della qualità dei trasgressori, e delle trasgressioni.
Fano, 14 Gennaio 1810
Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, 1810, b. 2
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 12.08.2005
Ultima modifica: 15.07.2006
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