Carnevale, feste, tradizioni e lavoroCarnevale, feste, tradizioni e lavoro

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N O T I F I C A Z I O N E
Sopra il Carnevale, ed uso delle Maschere.

LUIGI PANDOLFI
DELEGATO APOSTOLICO
Permettendosi In quest'Anno la Maschera, ed altri divertimenti Carnevaleschi, è necessario che il Pubblico resti avvertito delle Leggi, e regole alle quali dovrà onninamente ubbidire.
I. La maschera non potrà usarsi se non in quei luoghi, al di cui Governature sarà esibito l'analogo Rescritto di questo Ufficio di Polizia provinciale
II. Si ricorda la più esatta osservanza delle Costituzioni, Ordini, Decreti, e Bandi emanati su tale proposito, e segnatamente dell'Editto della ch me. del Card. Livizzani del dì 10. Gen. 1779, e di quello dell' Eminentiss. Sig. Card. Vidoni del dì 17. Gen. 1805
III. Non sarà lecito ad alcuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, di far Festini, o altre pubbliche adunanze coll'uso del Ballo senza Nostra espressa licenza. Permettiamo bensì, che dove non ci trovaremo Noi di Persona, il Govenutore Locale possa concedere una tale licenza quale verrà accordata gratis, colla condizione però sempre, che si osservi accuratamente in tutte le Feste da Ballo quanto viene disposto ne' Bandi Generali, e partìcolarmente nel seguente §. XII.
IV. L' uso della Maschera, e de' Balli pubblici è proibito nei Venerdì, Feste, ed altri giorni di divieto secondo il solito.
V. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione, come sopra, ardisca di far Maschere con abiti, o vestimenti, o parte alcuna di essi ad uso, e modo di Persone Ecclesiastiche , Secolari , o Regolari d'ambi i sessi, e nemmeno di presentare nei Vestiarj apparenze, modi, o forme, che possano riputasi disoneste
VI. Niun mascherato potrà portar armi di alcuna sorte tanto offensive, quanto diffensive, ancorché smascherato avesse la licenza di portarle, come neppure bastoni, canne , ed altri istrumenti consimili, e nè anche farle portare da' Servitori, o altre Persone smascherate.
VII. Passata la mezz'ora di notte non possa alcun potare alla faccia fuori dicasa, maschera, barba finta, ed altro coprimento, solamente potrà porsi, e tenere la Maschera in volto, ed i detti coprimenti, quando sarà entrato nelle Case, ove si adunano le persone per le Feste da ballo ancorché fosse di notte. Sonata poi la Campana del Inme, o sia della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, ancorché non porti Maschera, ne' barba fìnta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno caminare pù di sei, avvertendo, che le lanterne siano delle permesse.
VIII. Niun Mascherato potrà entrare, od uscire le Porte della Citta, nè entrar in Chiesa, Conventi di Religiosi, Monasterj di Monache, Claustri, Parlatorj, ed altri Luoghi Sacri.
IX. Niuna Persona mascherata parli disonestamente, ne faccia alcun atto inconveniente, ne faccia, o dica ingiuria, o proferisca espressioni animose, o dia veruna molestia ad altre Persone sì mascherate, che non mascherate. Come pure gli smascherati non ardiscano offendere od ingiuriare mascherati, nè levare , o tentar di levare dal viso di alcuno la maschera.
X. Neppure sia lecito a veruna Persona Contumace, mascherarsi in qualsiasi modo.
XI Si dichiara, che dove nelIa presente Notificazione si è fatta menzione di Persona mascherata, si debba intendere per tale ciascuno, che fosse travvestito, o avesse coperto, o tinto il volto, o in altra maniera che con maschera, o portasse barba finta.
XII. Potendosi dare il caso che in Maschera si abbia a rappresentare Azione in pubblico ove sia neccessario che si adoprino bastoni, o legni che fingono Armi, si permette, che dove non sarem Noi di Persona, detti Governatori possano darne gratis la licenza.
XIV. Si rinnovano le providenze altre volte emanate riguardo al gettito de' Confetti, e al modo di farlo, non volendo che si scaglino in volto alle Persone, e con veemenza, per cui ne segue nocumento nelle Persone stesse non che nei Cristalli, e nè vetri delle Botteghe. Restano avvertiti i Venditori di Confetti di non esitarne di quelli di Granturco, Fava, ed altre cose simili di consistenza.
VIV. Chiunque trasgredirà alcuna delle imposizioni sopra stabilite verrà punito con le pene prescritte dai Bandi Gen., ed altri Regolamenti di sopra indicati senza pregiudizio delle pene più gravi, qualora alla trasgressione si aggiungesse alcun atto delittuoso.
Averta ognuno di obbedire, mentre pubblicato, ed affìsso il presente a Luoghi soli, obbligherà ciascuno, come se fosse personalmente intimato.

Data in Pesaro dal Palaz. di Nos. Resid. questo dì 18. Gen. 1817.

Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti Notificazioni, 1817, b. 10

Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 12.08.2005
    Ultima modifica: 31.03.2006

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