Carnevale, feste, tradizioni e lavoroCarnevale, feste, tradizioni e lavoro

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1817

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1824

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1821


E D I T T O
Pel Carnevale del 1821

LODOVICO GAZZOLI
NOBILE ROMANO, PATRIZIO DI PESARO, TERNI, ANCONA, OSIMO, SPOLETO, FULIGNO, FABRIANO, EC.
Prelato domestico della Santità di N.S. Papa Pio VII. felicemente Regnante, Referendario dell'una e dell'altra Segnatura, e Delegato Apostolico di Urbino e Pesaro
Desiderosi di secondare le istanze fatteci, e di permettere ai buont Abitanti di questa Provincia anche nel Carnevale, che in quest'Anno ricorre, i divertimenti in detto tempo praticati, rendiamo perciò nota col presente Editto una tale concessione, affinchè ciascuno possa debitamente fruirne, osservate però le norme, e le discipline, che vengono contemporaneamente prescritte, onde simili divertimenti diretti, come debbono essere, ad un onesto scopo, non apportino alcun inconveniente, nè alterino punto, siccome abbiamo a cuore, la tranquillità pubblica, ed il buon ordine.

Art. 1. E' accordato l'uso della Maschera in questa Provincia dal giorno 18. Gennaro corrente a tutto li 6. Marzo avvenire, ad eccezione dei giorni di Festa, dei Venerdì, e degli altri soliti di divieto.
Art. 2. Sarà lecito di girare in Maschera nelle piazze, e contrade; soltanto al suono delle ore 24., e dell'Ave Maria dovrà ciascuno immancabilmente levarsi la maschera dal viso, sotto pena di essere arrestato per la ricognizione della persona, e quindi sottoposto ad una multa di scudi 10.
Sonata poi la campana del lume, ovvero della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, abbenchè non porti maschera nè barba finta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno andare più di sei uniti, avvertendo, che le lanterne sieno delle permesse. Da questa prescrizione sono eccettuate quelle Città e Luoghi ne' quali è già attivata l'illuminazione notturna.
Art. 3. E' proibito a chiunque vuol mascherarsi di portar armi, o far portar armi di qualunque genere, e neppure bastoni, o altri istromenti consimili atti a nuocere, sotto le pene prescritte dai Bandi Generali, e Regolamenti in proposito.
Art. 4. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione come sopra ardisca di far Maschere con abiti, e vestimenti che possano rappresentare Ministri di Culto, offendere le forme di Governi Amici del Regime di SUA SANTITÀ', e diretti espressamente a satira, o particolare ingiuria di alcuno, sotto le pene di sopra espresse ed anche afflittive a norma dei casi e delle circostanze.
Nelle indicate pene incorreranno tutti coloro che ardissero proferire parole irreligiose, illecite, od ingiuriose a danno di alcuno, o tenteranno di levare la maschera dal viso, e fare altri simili oltraggi ec.
Art. 5. Proibiamo senza nostra espressa licenza qualunque Ballo pubblico, o Festino. Permettiamo bensì, che dove non ci troveremo Noi di persona, i Governatori locali accordino tale licenza, la quale verrà concessa gratis, non lasciando di renderne poi intesa la Polizia locale pe' di lei incombenti.
In caso di contravvenzione a quest'articolo la pena sarà di scudi 25., oltre la carcerazione, contro chiunque si troverà colpevole ec.
Art. 6. Non sarà permesso a chicchesia di accedere in Maschera nei Balli, e Veglioni autorizzati, e solo potrà porsi la maschera nel volto, allorché si presenta nella casa, o luogo, ove si eseguiscono detti Balli.
Art. 7. Potendosi dare il caso, che in Maschera si abbia a rappresentare azioni in pubblico, ove sia necessario, che si adoprino bastoni, o legni, i quali fingono armi, si permette, che dove non saremo Noi di persona, i detti Governatori colle necessarie cautele diano gratis la licenza.
Art. 8. Si richiamano inoltre ad osservanza i precedenti Regolamenti emanati sull'oggetto, e segnatamente l'Editto della ch. mem. del Cardinal Livizzani 10. Gennaro 1779., quello dell'Emo Vidoni 17. Gennaro 1805. nonché gli altri del nostro Antecessore 18. Gennaro 1817. e 10. Gennaro 1820.
E' raccomandato allo zelo dei Signori Governatori, Gonfalonieri, Direttore, e Sotto Direttori di Polizia, Deputati ai pubblici Spettacoli, e Comandanti de' Carabinieri, e Truppe Pontificie la più attiva vigilanza per l'adempimento delle premesse disposizioni, e pel mantenimento dell'ordine pubblico, ciascuno per ciò che gli concerne ec.
Il presente Editto sarà pubblicato in tutte le Comuni della Provincia e ne' Luoghi soliti, ritenendosi con ciò come personalmente intimato, ed un esemplare inoltre verrà affisso sulle Porte dei Teatri, ed altri pubblici Ridotti a comune intelligenza.

Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza questo dì 17. Gennaro 1821.
 
IL DELEGATO APOSTOLICO
L. GAZZOLI.

* * * 

INDULTO

PER LA QUARESIMA DELL’ANNO 1821

NICCOLA SERARCANGELI

PATRIZIO DI CAMERINO

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI FANO

PRELATO DOMESTICO ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO

ED ALLA S. SEDE IMMEDIATAMENTE SOGGETTO

La santità di NOSTRO SIGNORE Papa Pio VII, felicemente Regnante sebbene abbia sempre nudrito un vivo desiderio di veder ripristinata la tanto antica, e salutare astinenza Quaresimale, pur avendo presi in considerazione i motivi a Noi esposti da questa provvida Magistratura, e da Noi umiliati all’Augusto Suo trono, si è degnata rimettere al nostro arbitrio, e coscienza la facoltà di poter dispensare  anche in quest’Anno dalla rigorosa osservanza della medesima.  Noi dunque accertati del bisogno, e muniti di quel autorità, che il solo Vicario di Cristo poteva conferire, permettiamo a tutti gli Abitanti di questa Città, e Diocesi, compresi i Regolari dell’uno, e dell’altro Sesso non asserviti da Voto speciale, di cibarsi nell’imminente Quaresima di Uova, Latticini, ed anche delle Carni che sogliono usarsi in tutto l’Anno. Restano bensì eccettuati li primi quattro giorni, il Mercoledì de’ Quattro Tempi, tutti i Venerdì, e Sabbati con gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa, ne’ quali non si potranno usare, che i soli Cibi di Magro.  Vuole peraltro la SANTITA’ SUA, ed espressamente comanda di inculcare ai dispensati la stretta obbligazione di astenersi dalla promiscuità de’ Cibi, quanto quella dell’unica commestione giusta la Dichiarazione de’ Sommi Pontefici Benedetto XIV, e Clemente XII, suoi Predecessori, alle quali si oppone, tra le altre cose, il dannevole abuso di sorbire, fuori dal pranzo, bevande miste col latte. In vista di un Indulto sì esteso incombe ora a Noi far conoscere al Nostro Dilettissimo Gregge quanto poco ci resti ad osservare della Quaresimale astinenza, che i Nostri Padri santificarono con tanta austerità, e rigore.  Esortiamo pertanto tutti quelli che saranno per profittare della divina Apostolica condiscendenza a compensarla con altre opere di Cristiana Pietà. La maggior frequenza de’ Sagramenti, le divote Visite delle Chiese, l’Assiduità all’Orazione, e specialmente le abbondanti Limosine ai Poveri, che sempre più abbisognano di caritatevole sovvenzione, saranno i mezzi opportuni per implorare da Dio misericordia, e perdono delle nostre gravissime colpe, e per disporci a celebrar con frutto i venerabili Misterj dell’Umana Redenzione. Confidiamo, che nessuno a misura della sua pietà, stato, e condizione sia per dispensarsi da tali nostri amorevoli suggerimenti, che avvaloriamo di tutto Cuore con la pastoral Benedizione.

 


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 12.08.2005
    Ultima modifica: 01.04.2006

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