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Carnevale di Fano - Documenti storici - 1821

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1838

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1824


EDITTO
PEL CARNEVALE DEL 1824

BENEDETTO DE' BARONI CAPELLETTI
NOBILE ROMANO, PATRIZIO REATINO, PESARESE, SENIGALLIESE EC.
Dell'una e l'altra Segnatura Referendario, Protonotario, e Delegato Apostolico della Provincia di Urbino e Pesaro.


Desiderosi di secondare le istanze fatteci, e di permettere ai buoni Abitanti di questa Provincia anche nel Carnevale, che in quest' Anno ricorre, i divertimenti in detto tempo praticati, rendiamo perciò nota col presente Editto una tale concessione, affinchè ciascuno possa debitamente fruirne, osservate però le norme, e le discipline, che vengono contemporaneamente prescritte, onde simili divertimenti diretti, come debbono essere, ad un onesto scopo, non apportino alcun inconveniente, nè alterino punto, siccome abbiamo a cuore la tranquillità pubblica, ed il buon ordine.

Art. 1. E' accordato l'uso della Maschera in questa Provincia dal giorno 17. Gennajo corrente a tutto li 2. Marzo avvenire, ad eccezione dei giorni di Festa , dei Venerdì, e degli altri soliti di divieto.

Art. 2. Sarà lecito di girare in Maschera nelle Piazze, e contrade; soltanto al suono delle ore 24., e dell Ave Maria dovrà ciascuno immancabilmente levarsi la Maschera dal viso, sotto pena di essere arrestato per la ricognizione della persona, e quindi sottoposto ad una multa di Scudi 10.
Suonata poi la campana del lume, ovvero della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, abbenchè non porti Maschera nè barba finta ed altro al viso, andar vagando se non col lume, col quale non potranno andare più di sei uniti, avvertendo, che le lanterne sieno delle permesse. Da questa prescrizione sono eccettuate quelle Città e Luoghi, ne' quali è già attivata l'illuminazione notturna.

Art. 3. E' proibito a chiunque vuoi mascherarsi di portar armi, o far portar armi di qualunque genere, e neppure bastoni, o altri istromenti consimili atti a nuocere, sotto le pene prescritte dai Bandi Generali, e Regolamenti in proposito.

Art. 4. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione come sopra ardisca di far Maschere con abiti, e vestimenti, che possano rappresentare Ministri di Culto, offendere le forme di Governi amici del Regime di SUA SANTITÀ', e diretti espressamente a satira, o particolare ingiuria di alcuno, sotto le pene di sopra espresse ed anche afflittive a norma dei casi e delle circostanze. Nelle indicate pene incorreranno tutti coloro che ardissero proferire parole irreligiose, illecite, od ingiuriose a danno di alcuno, o tenteranno di levare la maschera dal viso e fare altri simili oltraggi ec.

Art. 5 Proibiamo senza nostra espressa licenza qualunque Ballo pubblico, o Festino. Permettiamo bensì, che dove non ci troveremo Noi di persona, i Governatori locali accordino tale licenza, la quale verrà concessa gratis: non lasciando di renderne poi intesa la Polizia locale pe’ di lei incombenti. In caso di contravvenzione a quest’ Articolo la pena sarà di -scudi 25., oltre la carcerazione, contro chiunque si troverà colpevole ec.

Art. 6. Non sarà permesso a chicchesia di accedere in Maschera ne’ Balli, e Veglioni autorizzati, e solo potrà porsi la maschera nel volto, allorché si presenta nella casa, o luogo, ove si eseguiscono detti Balli.

Art. 7. Potendosi dare il caso, che in maschera si abbia a rappresentare azioni in pubblico, ove sia necessario, che si adoprino bastoni, o legni, i quali fingono armi, si permette, che dove non saremo Noi di persona i detti Governatori colle necessarie cautele diano gratis la licenza.

Art. 8. Si richiamano inoltre ad osservanza i precedenti Regolamenti emanati sull'oggetto, e segnatamente l'Editto della ch. mem. del Cardinal Livizani 10. Gennaio 1779., quello dell’Emo. Vidoni 17. Gennajo 1805. nonchè gli altri del nostro Antecessore 18. Gennajo 1817. e 10 Gennajo 1820.
E' raccomandato allo zelo dè Signori Governatori, Gonfalonieri, Direttori, e Sotto Direttori di Polizia, Deputati ai pubblici Spettacoli, e Comandanti de' Carabinieri, e Truppe Pontiticie la più attiva vigilanza per l'adempimento delle premesse disposizioni, e pel mantenimento dell’ordine pubblico, ciascuno perciò che gli concerne ec.

Il presente Editto sarà pubblicato in tutte le Comuni della Provincia, e ne' luoghi soliti, ritenendosi con ciò come personalmente intimato; ed un esemplare inoltre verrà affisso sulle porte dei Teatri, ed altri pubblici Ridotti a comune intelligenza.

Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza
questo dì 17. Gennajo 1824.

IL DELEGATOAPOSTOLICO
B. CAPELLETTI

Presso Anessio Nobili. Stampatore Camerale


Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti Notificazioni - Titolo XVIII

Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 29.03.2006
    Ultima modifica: 29.03.2006

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