Carnevale, feste, tradizioni e lavoroCarnevale, feste, tradizioni e lavoro

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1803

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1807

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1805


EDITTO
ATTONE DE' MARCHESI BENIGNI
PATRIZIO FABRIANESE
Referendario dell'una e dell'altra Segnatura
Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore,
e Governatore Generale di Fano, e suo Contado.

Nel permettere, durante il corso del Carnevale di quest'Anno, l'uso della Maschera, Noi diamo al Popolo di questa Nostra Giurisdizione una onorata testimonianza della fiducia, che abbiamo sulla di Lui moderazione, e saviezza, la quale non dovrà essere smentita dalla moltiplicazione dei divertimenti, diretta soltanto all'onesto sollievo, ed a rendere gli Uomini più vigorosi, ed attivi nell'esercizio dei loro doveri, e delle serie occupazioni del proprio stato, alle quali deggiono tutti applicarsi.
Perchè per altro la malizia di qualcuno non abbia d'abusare di tale condiscendenza, ordiniamo, e rigorosamente comandiamo quanto segue.

I.
La Maschera non è permessa, che dal giorno diecisette corrente al giorno ventisei del futuro Febrajo (esclusi tutti li giorni festivi, quelli di Venerdì, e di digiuno, ed il primo giorno di Febrajo, Vigilia della Purificazione della Vergine Santissima)) dalle ore DIECIOTTO alle VENTIQUATTRO in punto; E dalle ore ventiquattro in poi non sarà lecito a veruno di portar Maschera in Viso, o di essere talmente coperto, o sfigurato, onde non poter essere riconosciuto.

II.
Non sarà lecito alle Maschere di portar Armi di qualunque sorte, nè Ferri, nè Bastoni ecc. nè scopertamente, nè di nascosto, come neppure il vestire Abiti, che somiglino alle S. Vesti, o Ecclesiastiche, nè l'usare Vestiario immodesto, atti sconci, o parole indecenti, ed offensive, nè fare insulto benchè menomo a chichesia, come pure neanche il far rappresentazioni, che tendino al Vilipendio, e derisione di qualunque Professione, o Corpo.

III.
E' proibito alle Maschere non solo il far chiassi smodati, e qualunque altra azione contraria al buon costume, ed alla S. Nostra Religione, ma eziandio il fermarsi avanti le Chiese, e Luoghi Sacri, e Religiosi, e Monasteri di Monache, ed istessamente l'entrare, e l'uscire dalle Porte della Città, senza Nostra licenza in iscritto.

IV.
Nessun Contumace della Corte, ancorchè per causa leggera, potrà travestirsi, o Mascherarsi in qualsivoglia Abito, o forma, come neppure Persone infami.

V.
Non sarà lecito a veruno l'insultare, benchè leggermente qualunque Maschera. Qualora occorresse alla forza Militare, o alli Ministri di Giustizia di riconoscere, o ricercare anche nelle pubbliche Strade alcuno Mascherato, o Travestito con espressa licenza del Governo, non potrà dal Mascherato, o travestito, o da chichesia altro farsi resistenza alcuna, sotto le pene stabilite nella Bolla di Sisto V. di Santa Memoria.

VI.
Non sarà permesso recar noja, o danno nè alle Persone nè al Vestiario col gettito smoderato de' confetti. A tale effetto, si proibisce di usare confetti grossi, e di altra qualunque Pasta fuorchè di Zuccaro, ed in conseguenza si vieta rigorosamente il tenere in Vendita, e comprare tali Confetti di Pasta adulterata, e nocivi.

VII.
Sono proibiti li Festini anche nel corso del Carnevale senza espressa Nostra licenza.

VIII.
Tutti li Cocchieri, Cavalcanti, Postiglioni, e chiunque altro guida legni, e carrozze ec. dovranno onninamente guidarli a fila semplice, l’uno dopo l’altro in tempo di Maschere lungo il corso, e dovranno andare di passo senza correre, nè potranno voltare se non in principio del Corso nella Piazza di S. Teresa, o nel fine dell’altra del Trebbio, eccetto il caso di uscire dal Corso, in cui potranno farlo all’imboccatura d’ogni Strada capace del transito della Carrozza, e così pure nell’entrare nel Corso, che potrà farsi da qualunque strada, aspettando però il momento, che sia passata la fila, alla quale il legno che entra dovrà onninamente accodarsi.

IX.
Per qualunque contravvenzione de’ sopraddetti Ordini verrà proceduto dal Governo anche per Inquisizione, e per Officia alla pena dell’Arresto, di una multa pecuniaria, e di pene afflittive del Corpo inclusivamente a tre Tratti di Corda a Nostro arbitrio, ed avuto riflesso alla qualità della trasgressione, e del Trasgressore.

Ed il presente Editto, pubblicato, ed affisso ne’ luoghi soliti, avrà forza, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.

Dato dal Palazzo Apostolico questo dì 16 Gennajo 1805.
A. BENIGNI GOVERNATORE GEN.
Francesco Albertini Cancelliere Criminale
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In Fano per Giuseppe Leonardi


Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, b. 15 n. 128

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E D I T T O

ATTONE DE' MARCHESI BENIGNI
PATRIZIO FABRIANESE
Prelato Domestico di Nostro Signore,
Referendario dell'una e dell'altra Segnatura,
e Governatore Generale della Città di Fano, e suo Contado,


Essendosi da Noi condisceso all'Istanza per alcuni pubblici Veglioni da darsi nel Teatro della Fortuna di questa Città, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che in Essi si osservino esattamente le seguenti Disposizioni.

I.
Si affiga ne' Luoghi soliti un giorno avanti all'effettuazione del Veglione la lista sottoscritta dalli Cavalieri Deputati delli Minuetti, Contradanze, ed altri Balli, che si eseguiranno nel detto Veglione.

II.
Nella sera del Veglione dovrà essere illuminato a giorno l'Ingresso del Teatro, Scale, Corsie, e la Platea, escluso il Palco scenico, che rimarrà chiuso con Sentinelle, che ne vieteranno a chiunque l'ingresso.

III.
Dovranno essere aperti li Sportelli di tutti li Palchi per servire all'uniformità, e vaghezza del colpo d'occhio. Le Porte paramente de' Palchi dovranno ritenersi, o aperte, o socchiuse in modo, che li Cavalieri Deputati, e la Guardia possano entrarvi al momento, se lo crederanno opportuno.

IV.
Chiunque vorrà entrare in Teatro per il Veglione pagherà bajocchi dieci per ciascuno.

V.
Non sarà permesso l'ingresso nel Veglione, che a Persone proprie, ben vestite, o decentemente mascherate. Sarà poi onninamente escluso dal ballare chiunque sia senza Maschera, e senza Guanti alle Mani.

VI.
Pel Veglione sarà illuminato il Teatro alle ore due della Notte, o facendosi in serata di Commedia, alle ore sette, ed il Ballo s'incomincierà, e si terminerà a prudente giudizio de' Cavalieri Deputati, e li Balli saranno regolati dal Maestro di Sala.

VII.
Qualunque delazione d'Armi ec., qualunque altercazione, e disordine, qualunque inosservanza delle sopra espresse Ordinazioni verrà severamente punita con una rigorosa multa, con l'arresto, e con gravi pene afflittive del Corpo a Nostro arbitrio, e si procederà anche per inquisizione, e per officio; volendo, che il presente pubblicato, ed affisso ne' soliti Luoghi abbia la stessa forza, che se fosse stato alli singoli personalmente intimato.

Fano dal Palazzo Apostolico questo dì 26. Gennajo 1805


A. BENIGNI GOV. GEN.


Francesco Albertini Canc. Crim.

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Nella Stamperia Leonardi


S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi, Editti e Notificazioni - b. 15

Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 12.08.2005
    Ultima modifica: 23.02.2007

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