Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Carnevale di Fano - Documenti storici - 1805
EDITTO
ATTONE DE' MARCHESI BENIGNI
PATRIZIO FABRIANESE
Referendario dell'una e dell'altra SegnaturaPrelato Domestico della Santità di Nostro Signore,
e Governatore Generale di Fano, e suo Contado.
Perchè per altro la malizia di qualcuno non abbia d'abusare di tale condiscendenza, ordiniamo, e rigorosamente comandiamo quanto segue.
I.
La Maschera non è permessa, che dal giorno diecisette corrente al giorno ventisei del futuro Febrajo (esclusi tutti li giorni festivi, quelli di Venerdì, e di digiuno, ed il primo giorno di Febrajo, Vigilia della Purificazione della Vergine Santissima)) dalle ore DIECIOTTO alle VENTIQUATTRO in punto; E dalle ore ventiquattro in poi non sarà lecito a veruno di portar Maschera in Viso, o di essere talmente coperto, o sfigurato, onde non poter essere riconosciuto.
II.
Non sarà lecito alle Maschere di portar Armi di qualunque sorte, nè Ferri, nè Bastoni ecc. nè scopertamente, nè di nascosto, come neppure il vestire Abiti, che somiglino alle S. Vesti, o Ecclesiastiche, nè l'usare Vestiario immodesto, atti sconci, o parole indecenti, ed offensive, nè fare insulto benchè menomo a chichesia, come pure neanche il far rappresentazioni, che tendino al Vilipendio, e derisione di qualunque Professione, o Corpo.
III.
E' proibito alle Maschere non solo il far chiassi smodati, e qualunque altra azione contraria al buon costume, ed alla S. Nostra Religione, ma eziandio il fermarsi avanti le Chiese, e Luoghi Sacri, e Religiosi, e Monasteri di Monache, ed istessamente l'entrare, e l'uscire dalle Porte della Città, senza Nostra licenza in iscritto.
IV.
Nessun Contumace della Corte, ancorchè per causa leggera, potrà travestirsi, o Mascherarsi in qualsivoglia Abito, o forma, come neppure Persone infami.
V.
Non sarà lecito a veruno l'insultare, benchè leggermente qualunque Maschera. Qualora occorresse alla forza Militare, o alli Ministri di Giustizia di riconoscere, o ricercare anche nelle pubbliche Strade alcuno Mascherato, o Travestito con espressa licenza del Governo, non potrà dal Mascherato, o travestito, o da chichesia altro farsi resistenza alcuna, sotto le pene stabilite nella Bolla di Sisto V. di Santa Memoria.
VI.
Non sarà permesso recar noja, o danno nè alle Persone nè al Vestiario col gettito smoderato de' confetti. A tale effetto, si proibisce di usare confetti grossi, e di altra qualunque Pasta fuorchè di Zuccaro, ed in conseguenza si vieta rigorosamente il tenere in Vendita, e comprare tali Confetti di Pasta adulterata, e nocivi.
VII.
Sono proibiti li Festini anche nel corso del Carnevale senza espressa Nostra licenza.
VIII.
Tutti li Cocchieri, Cavalcanti, Postiglioni, e chiunque altro guida legni, e carrozze ec. dovranno onninamente guidarli a fila semplice, luno dopo laltro in tempo di Maschere lungo il corso, e dovranno andare di passo senza correre, nè potranno voltare se non in principio del Corso nella Piazza di S. Teresa, o nel fine dellaltra del Trebbio, eccetto il caso di uscire dal Corso, in cui potranno farlo allimboccatura dogni Strada capace del transito della Carrozza, e così pure nellentrare nel Corso, che potrà farsi da qualunque strada, aspettando però il momento, che sia passata la fila, alla quale il legno che entra dovrà onninamente accodarsi.
IX.
Per qualunque contravvenzione de sopraddetti Ordini verrà proceduto dal Governo anche per Inquisizione, e per Officia alla pena dellArresto, di una multa pecuniaria, e di pene afflittive del Corpo inclusivamente a tre Tratti di Corda a Nostro arbitrio, ed avuto riflesso alla qualità della trasgressione, e del Trasgressore.
Ed il presente Editto, pubblicato, ed affisso ne luoghi soliti, avrà forza, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.
A. BENIGNI GOVERNATORE GEN.
Francesco Albertini Cancelliere Criminale
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In Fano per Giuseppe Leonardi
E D I T T O
ATTONE DE' MARCHESI BENIGNI
PATRIZIO FABRIANESE
Prelato Domestico di Nostro Signore,Referendario dell'una e dell'altra Segnatura,
e Governatore Generale della Città di Fano, e suo Contado,
Essendosi da Noi condisceso all'Istanza per alcuni pubblici Veglioni da darsi nel Teatro della Fortuna di questa Città, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che in Essi si osservino esattamente le seguenti Disposizioni.
Francesco Albertini Canc. Crim.
S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi, Editti e Notificazioni - b. 15
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 12.08.2005
Ultima modifica: 23.02.2007
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