Carnevale, feste, tradizioni e lavoroCarnevale, feste, tradizioni e lavoro

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1813

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1817

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1815


E D I T T O
Sopra il Carnevale, ed uso delle Maschere.
LUIGI PANDOLFI
DELEGATO APOSTOLICO DELLA PROVINCIA DI URBINO, E DEL GOVERNO DI FANO.
PErmettendosi in quest'Anno il divertimento della Maschera, è necessario che il Pubblico resti avvertito delle Leggi, e regole alle quali dovrà onninamente ubbidire.
I. Si ricorda pertanto la più esatta osservanza delle Costituzioni, Ordini, Decreti, e Bandi emanati su tale proposito, e segnatamente l' Editto Ducale delli 9.Feb. 1576., l'altro 24. Gen. 1695 riportati nella Collettanea Astalli pag. 144. al 150., l'Editto dell' Eminentissimo Livizzani 10 Gennajo 1779. come l'altro di Mons. Vidoni 17, Gennaio 1805.

II. Non sarà lecito ad alcuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, di far Festini, o altre Pubbliche adunanze coll'uso del Ballo senza Nostra espressa licenza, sotto pena in caso di contravvenzione di Scudi cinquanta d'applicarsi un terzo alla Rev. Camera, un terzo al Tribunale, ed Esecutori, ed un terzo all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, e di altre anche della Carcere, e corporali a nostro arbitrio seconda la qualità de' casi, e delle persone. Permettiamo bensì, dove non ci trovaremo Noi di Persona, il Nostro Giusdicente maggiore, che presiederà nella Città, Terra, o Luogo, possa concedere una tale licenza gratis, colla condizione però sempre, che si osservi accuratamente in tutte le Feste da Ballo quanto viene disposto ne' Bandi Generali, e particolannente nel seguente § XIV.

III. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione, come sopra, ardisca di far Maschere con abiti, o vestimenti, o parte alcuna di essi ad uso, e modo di Persone Ecclesiastiche, Secolari, o Regolari d'ambi i sessi, e nemmeno di presentare nei Vestiarj apparenze, modi, o forme, che possano riputarsi disoneste sotto la pena di cinque anni di Galera, da estendersi anche a pene maggiori secondo il grado d'audacia, e di malizia, che vi può essere concorsa.

IV. Niun mascherato potrà portar armi di alcuna sorte tanto offensive quanto diffensive, ancorchè smascherato avesse licenza di portarle, come neppure bastoni, canne, ed altri istrumenti consimili, e nè anche farle portare da' Servitori, o altre Persone smascherate sotto le pene comminate dai Bandi generali, e delle pecuniarie di scudi cento tanto alle Maschere, quanto a quelli che le portassero.

V. PASSATA LA MEZZ' ORA DI NOTTE NON POSSA ALCUNO PORTARE ALLA FACCIA FUORI DI CASA MASCHERA , BARBA FINTA ED ALTRO COPRIMENTO SOTTO LA PENA SUDDETTA. Solamente potrà porsi, e tenere la Maschera in volto, ed i detti coprimenti, quando sarà entrato nelle Case, ove si adunano le persone per le Feste da ballo ancorché fosse di notte. Sonata poi la Campana del lume, o sia della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, ancorché non porti Maschera, ne' barba finta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno camminare più di sei, avvertendo, che le lanterne siano delle permesse sotto le pene comminate ne' precedenti Paragrafi.

VI. Niun Mascherato possa entrare, od uscire le Porte della Città, nè entrar in Chiesa, Conventi di Religiosi, Monasterj di Monache, Claustri, Parlatorj, ed altri Luoghi Sacri sotto le medesime pene.

VII. Niuna Persona mascherata parli disonestamente, ne' faccia alcun atto inconveniente; Come pur non faccia, o dica ingiuria, o proferisca espressioni animose, o dia veruna molestia ad altre Persone sì mascherate, che non mascherate, ne' quali casi l'espresse pene afflittive di Corpo, e pecuniarie si estenderanno anche a maggiori secondo non meno la qualità de' casi, e delle circostanze, che le condizioni delle Persone, e v'incorreranno anche gli smascherati, che offendessero, o ingiuriassero i mascherati, e quelli che levassero, o tentassero di levare dal viso la Maschera, e che entrassero in Botteghe, e Case d' altri per molestarli ed ingiuriarli.

VIII. Se alcun Mascherato percuotesse con pugno, bastone, o altre armi senza effusione di sangue Persona, che con fosse in maschera, e così chiunque smascherato offendesse i Mascherati, oltre le pene ordinarie degli Statuti, Decreti, e Bandi pubblicati, sarà punito con pene corporali anche gravi afflittive a nostro arbitrio; e se con effusione di sangue, o che le percosse date fossero con animo deliberato d' uccidere, o di commissione d'altri per preghi, o denari, incorrerà nella pena della Vita, e Confiscazione de' Beni; ma se le percosse, offese, o ferite seguiranno in pura rissa, il Delinquente oltre le pene suddette degli Statuti, s'intenda incorso in quella della Galera per dieci anni.

IX. Se alcuna Persona essendo in Maschera entrasse in alcuna Bottega, o Casa per pigliar armi, per offendere altrui, quelli che vi si troveranno presenti, dovranno impedire con tutta la loro forza il pigliarle, sotto pena di Scudi cento d' applicarsi come si è detto.

X. Ed in caso che alcun mascherato levasse o togliesse ad altri per forza, o per inganno, o in qualunque altro modo veruna cosa ancorché minima contro la volontà de' Padroni, sarà punito secondo la forma degli Statuti, e Bandi generali, e di più incorrerà nella pena pecuniaria di Scudi cento.

XI. Venendosi in cognizione che alcuno si sia mascherato per commettere Omicidio, sebbene non fosse venuto ad atto prossimo, s' intenda incorso nella pena della Vita, e Confiscazione de' Beni, quante volte però il delitto dovesse consumarsi ad istanza d' altri; ma se per se medesimo, o propria causa, nella pena della Galera perpetua, e nelle stesse pene saranno puniti tutti quelli, che tratteranno di commettere alcuno de' sopraddetti Delitti, o dessero ajuto, o favore ai Delinquenti; e quanto si è detto circa la Persona del Mandatario, s'intenda ancora del Mandante.

XII. Neppure sia lecito a veruna Personar Contumace della Corte, mascherarsi in qualsivoglia modo, sotto la pena del Delitto, pel quale sarà Contumace, ed in oltre della Galera in vita da eseguirsi irrimissibilmente.

XIII. Si dichiara, che dove nel presente Editto si è fatta menzione di Persona mascherata, si debba intendere per tale ciascuno, che fosse travvestito, o avesse coperto, o tinto il volto, o in altra maniera che con maschera, o portasse barba finta.

XIV. Potendosi dare il caso che in Maschera si abbia a rappresentare azione in pubblico ove sia neccessario che si adoprino bastoni, o legni che fingono Armi, si permette, che dove non sarem Noi di Persona, i nostri Ufficiali possano darne gratis la licenza.

XV. Si rinnovano le providenze altre volte emmanate riguardo al gettito de' Confetti, e al modo di farlo, non volendo che si scaglino in volto alle Persone, e con veemenza, per cui ne siegue nocumento nelle Persone stesse non che nei Cristalli, e ne vetri delle Botteghe. Restano avvertiti i Venditori di Confetti di non esitarne di quelli di Granturco, Fava, ed altre cose simili di consistenza, mentre contro chi trasgredirà a tali ordini e getterà simili Confetti si procederà con tutto il rigore e a norma delli accennati Editti.

XVI. Non potendosi comprendere talmente tutti i delitti particolari, che risguardano le Maschere, o Festini, che non se ne possa alcuno essere tralasciato di esprimere, intendiamo, che, accadendo in tali occasioni qualche inconveniente non espresso ne' presenti Ordini, la circostanza del Festino, o della Maschera sia sempre una qualità gravante, riserbandoci di estendere le pene in quell'assoluta maniera che sarà giudicata a proposito. Si procederà con tutto il rigore contro i Delinquenti anche ex Officio, e per Inquisizione, ed in dubbio l'interpretazìone sarà sempre in svantaggio di chi avrà delinquito. Avverta ogniuno di obbedire, mentre pubblicato, ed affisso il presente a' Luoghi soliti, obbligherà ciascuno, come se fosse personalmente intimato.

Dato in Pesaro dal Palazzo di Nostra Resid. questo dì 18. Gennajo 1815.

LUIGI PANDOLFI DELEG. APOST.
R. Honorj Segr.
Pesaro 1815. Dalla Tipografia Gavelli.


Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, 1815, Busta 10

Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 12.08.2005
    Ultima modifica: 26.03.2006

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