Carnevale, feste, tradizioni e lavoroCarnevale, feste, tradizioni e lavoro

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1765

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1803

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1793


E D I T T O
Proibitivo di ogni sorte di Divertimenti, e Spettacoli
publici per tutto l'Anno 1793.


ANTONIO MARIA DE' MARCHESI FROSINI
Patrizio Modenese, Pisano, Ferrarese, e Regiano, dell'una e dell'altra Segnatura Referendario,
Ponente della S.Congregazione dell'Indulgenze, e Reliquie, Governatore Generale d'Ancona,
e Governatore Interino Delegato per la Città, e Giurisdizione di Fano
Il Genio de' tempi correnti, ed il disordine, che s'insinua a passi manifesti non solo nelle massime più radicali di Religione, quanto anche nei principj fondamentali della società civile, hanno mosso la Santità di Nostro Signore a soccorrere d'una mano l'Altare col chiamare i Sudditi agli atti di Religione, e dell'altra a rispingere tutto quello, che è espressione di Gioja, e soddisfazione comune.

Quindi per Organo della S. Consulta, e con lettere ripetute dei 15. e 26. Dicembre scaduto ha ordinato, che per tutto il corrente Anno 1793. siano proibite non solo le Commedie, pubblici Spettacoli, e Baccanali, ma ben'anche le Feste di Ballo, Corse di Cavalli, Caccie di Bue, e Steccati, ancorchè d'antico Istituto, e solite a farsi in qualunque circostanza, ed occasione.

Nè restano meno vietati i divertimenti domestici, come d'Accademie, Balli, e Rappresentanze Sceniche, e qualunque ne sia il Genere, od il Soggetto, mentre in caso di dubbiezza la sola Segreteria di Stato è autorizzata di abbassarne la decisione.

In esecuzione pertanto delle disposizioni Sovrane, ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e chiunque tanto pubblico Magistrato, che Individuo privato si uniformi alla Legge sopra espressa, nè ardisca arbitrare; poichè deviandone temerariamente, o immaginandosi d'interpretarla a proprio capriccio, in qualunque contravenzione, faranno risguardati Rei non solo i Promotori, e gl'Inservienti, ma gli Aderenti, e quelli, che ne profittassero, e tutt'incorreranno nella pena di Scudi 50. indistintamente, della Fortezza, o Carcere formale a tenore dei casi, delle circostanze, ed anche di pene più gravi ad arbitrio dei Tribunali Superiori, per chi replicatamente ardisse di divenire Contraventore.

Ed all'oggetto, che non rimanga luogo a' Rei di lusingarsi di restare impuniti, dichiariamo, che si procederà ex officio contro i medesimi, ed in ogni miglior modo più proficuo al fisco, incaricando perciò i respettivi Capitani Locali soggetti alla nostra Giurisdizione di vegliare col maggior scrupolo sulle Terre, e Castelli a loro affidati, e di mandare le respettive denunzie anche per Espresso, rendendo Lor medesimi responsabili di qualunque loro ingiusto silenzio, o tolleranza.

Si prestino dunque tutti, e ciascuno all'esecuzione, mentre affisso, e publicato il presente ne' luoghi soliti di questa Città, e Giurisdizione, obbligherà chiunque alla puntuale osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Fano dal Palazzo Appostolico questo dì 14. Gennajo 1793.

Per Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore Assente
G. PANFILJ LUOGOTENENTE GENERALE.

Giuseppe Pierpaoli Cancell. Crimin.

In Fano; Dalle Stampe di Gaetano Leonardi Stamp. del S.Uff. del Governo, e Publico.


Da: S.A.S.Fa., A.S.C., Bandi Editti e Notificazioni, 1793, Busta 13

Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 31.03.2006
    Ultima modifica: 01.04.2006

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