Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Carnevale di Fano - Documenti storici - 1871
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
18 Maggio 1865.
DETERMINA
2° E' proibito alle persone mascherate, d'introdursi nelle altrui case senza l'espresso consenso di chi le abita, di portar armi, bastoni ed altri stromenti atti ad offendere, di usare fuochi d'artificio, materie combustibili, proiettili o cosa qualunque che possa recar danno od incomodo altrui, di proferire discorsi o parole, come pure far atti che possano tornare ad oltraggio di terzi, od essere altrimenti causa di provocazione a brighe e disordini.
3° Sono proibite la maschere ed i travestimenti che facciano oltraggio al buon costume, che possono rendere chi le assume spettacolo indecente agli occhi del pubblico, o che siano in qualunque modo riprovevoli per indebite allusioni.
4° La persona in maschera deve sulla richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza scoprirsi il volto senza opposizione, e dare le spiegazioni che le fossero domandate.
5° Le contravvenzioni sono punite con pene di polizia, ed i colpevoli, oltre al venir allontanati dai luoghi pubblici, sono denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, salve le più gravi sanzioni del codice penale pel caso di crimine o delitto.
L'arma dei Reali Carabinieri e gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricti dell'esecuzione del presente.
Pesaro addì 15 Gennajo 1871
IL PREFETTO
V. GIUSTI
Da: S.A.S.Fa., A.S.C., 1871, titolo XVI, rubrica 92, articolo 2
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 03.04.2006
Ultima modifica: 03.04.2006
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