Carnevale, feste, tradizioni e lavoroCarnevale, feste, tradizioni e lavoro

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1741

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1746

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1742


Giacomo de Conti Beni Patrizio Eugubino per la Dio grazia e della santa Sede Apostolica Vescovo di Fano e alla medesima S. Sede immediatamente soggetto

La vigilanza sopra le anime a noi commesse incaricataci da Divina e umani Precetti allor più deve esser maggiore quanto più frequenti e prossimi sono i pericoli, dove si trovino, e massime in occasione di Carnevale, nel quale ricercandosi da Noi più esatta attenzione per ovviare ai scandali, e togliere al possibile la licenza, et abusi, che in tal tempo sogliono introdursi, come reliquie detestabili della Gentilità.
Quindi è, che commandiamo, et espressamente ordiniamo alle Persone a Noi soggette di qualsivoglia stato e condizione, che in questo tempo di Carnevale si astenghino dalle Mascare in giorno di Festa, ne fare altra azzione disconveniente al Precetto di santificare le Feste, e di non usar mai in tutto il corso del Carnevale ne a piedi ne a cavallo, ne di giorno ne di notte abiti di Religiosi o Religiose o ad esse appartenenti, et ad usi Ecclesiastici come anche in altri giorni non festivi colli sopraccennati (lacuna) non entrare in maschera se non sarà levato il sole et uscire da essa al tocco della prima Ave Maria della sera, siccome proibiamo in qualunque Giorno Festivo di Precetto durante il Carnevale ogni sorta di Festino da ballo sì in casa propria che in quella di altri e ne tampoco in quelli assisterli permetterli o tenerli mano sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore.
Vogliamo in oltre ed espressamente comandiamo che niuna delle accennate Persone ardisca mascherarsi, o in abiti contrafatti o con suoni, e canti, e chiassi fermarsi in alcun tempo ne di giorno, ne di notte davanti le Chiese, cancelli e Parlatorii di Monache, Collegio Nolfi, Casa Pia dell’Orfanelle, di S. Michele e Seminario, e molto meno entrare in dette Chiese, o Parlatorii de suddetti Luoghi Pii con i detti abiti, ed azzioni Carnevalesche, ne tirare dentro ad essi a niuna Persona confetti, e quando in alcuna di dette Chiese sia esposto il Venerabile, non debbano passare in alcun modo per quelle strade in vicinanza di esse Chiese, anzi in tanta lontananza che non si possa sentire verun rumore da distrarre i Fedeli dalla Devozione.
Proibiamo ancora alle Donne di vita scandalosa, sospetta di male odore immascherarsi ne di giorno, ne di notte sotto pena della pubblica frusta, oltre le altre pene da esprimersi qui sotto.
Quanto poi alle Persone Ecclesiastiche, commandiamo a tutte, e singole della nostra Giurisdizione ordinaria o delegata di qualunque stato, o condizione ancorchè dovesse farsene espressa, et individua menzione, di non doversi mai mascherare ne di giorno, ne di notte, ne ballare in alcun luogo o tempo, ancorchè tra Persone domestiche, e congionte, ne pure intervenire a ridotti, tripudii, e bagordi Carnevaleschi, ne sonare o cantare in alcun luogo di essi, ne pure andar suonando, o cantando per la Città, Terre, Castelli, o Ville della nostra Diocesi ne soli, ne accompagnati sotto pena della sospensione a Divinis da incorrersi ipso facto dai Sacerdoti, ed iniziati d’Ordini Sacri la cui assoluzione riserviamo a Noi rinovando in detto caso e sospendendo ogni facoltà, che in qualsivoglia modo altri ne avessero e questo ai semplici Chierici sotto pena della Carcere per sei mesi, e di non dover essere promossi ad altri ordini oltre le altre pene qui sotto contenute.
Rinovando ancora gli altri Editti pubblicati da nostri Antecessori in ordine a quanto sopra si è proibito, e tutte le altre proibizioni sinodali in specie contro quelli che ardiscono portare armi, sotto la medesima pena del Sinodo, e di più della Carcere ed altre ad arbitrio.
Ricordando in oltre a tutti ed ognuno degl’Ecclesiastici anche esenti e privilegiati in qualsivoglia forma non solo l’obbligo loro di contenersi in modo da servire d’esempio a secolari, ma ancora, che in virtù delle facoltà dateci da Sagri Canoni, Constituzioni Apostoliche, Sagro Concilio di Trento, e da Decreti della Sagra Congregazione che procederemo in caso di contravenzione, e scandali contro di loro anche alle pene dovute della carcerazione.
In oltre si proibisce agli Ecclesiastici di intervenire ai pubblici Balli e Festini sotto pena della sospensione rispetto a Sacerdoti ed altri iniziati d’ordini sagri, e della Carcere, e di scudi 20 rispetto ai Chierici.
Avvertendo ognuno tant’Uomini che Donne, secolari et Ecclesiastici, privilegiati e non privilegiati, et in qualsivoglia modo compresi ne suddetti Capitoli a non contravenire a quanto si è espresso di sopra sotto le pene di scudi 25 da applicarsi a luoghi Pii, ed altre a nostro arbitrio, oltre quelle espresse per le Persone nominate di sopra, ogniqualvolta si contraverrà a questo nostro espresso comandamento, et ordine da provarsi la contravenzione anche per Inquisizione e per il detto di un Testimonio degno di Fede.
Vogliamo per tanto che il presente affisso che sarà a Luoghi soliti di questa Città e di tutta la nostra Diocesi obblighi ciascheduno alla puntuale e totale osservanza come se le fosse stato personalmente intimato. Dato in Fano dal nostro Palazzo Vescovale il 15 Gennaio 1742.

Il Vescovo di Fano

Da: Archivio diocesano di Fano, Decreti sinodali, Fascicolo 1735 - 1764

Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 23.03.2014
    Ultima modifica: 23.03.2014

Nessun documento correlato.


Carnevale di Fano - Documenti storici - 1741

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1746