Carnevale, feste, tradizioni e lavoroCarnevale, feste, tradizioni e lavoro

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1746

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1752

Carnevale di Fano - Documenti storici - 1750


Decreto del 14 aprile 1750
Monsignor Giacomo Beni

Giacomo de Conti Beni Patrizio Eugubino per la Dio grazia e della S. Sede Apostolica Vescovo di Fano e alla medesima S. Sede imediatamente soggetto

Avendoci fatto giungere N. S. felicemente regnante Benedetto XIV una sua circolare in data di Roma li 31 ottobre 1749 nella quale ci fà intendere, che la custodia delle Monache compete alli Vescovi, è stata ed è quella che senza loro licenzia, e permissione, niuno vada ai Monasteri delle medesime; dovendo noi dunque eseguire la mente di sua Beatitudine, con il presente pubblico editto in primo luogo raccomandiamo a tutte e singole persone l'osservanza dei Decreti del Sacro Concilio di Trento che ordinano sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto, che niuna Persona di qualsivoglia stato e condizione ardisca di forzare zitelle, vedove o altre donne ad entrare ne Monasteri per vestire l'abito monastico, ed in quelli fare la solenne professione.
2° - Sotto la predetta pena di scomunica maggiore da incorrersi ipso facto a niuno di qualunque stato o condizione o età sia lecito entrare ne monasteri senza nostra licenza o del nostro vicario generale se non levato il sole fino al tramontare di esso, eccetti il confessore, medico o chirurgo ne casi di necessità.
3° – Li predetti, che con nostra licenza ò del nostro vicario generale per qualunque bisogno entraranno ne monasterii, vogliamo siino sempre accompagnati da due Religiose anziane, et a dirittura vadino al luogo dove devono andare, senza andar vagando là e qua, altrimenti li soggettiamo alle pene di violata clausura.
4° - Incorreranno ancora la scomunica ipso facto quelle monache , ò secolari che introduranno ne Monasterii putti ò putte che non hanno luogo di ragione ed anco questi ò quelle, che lo permetteranno, ò daranno consiglio, o in qualunque modo cooperando all’introduzione.
5° - Che tanto li Confessori anziani di Monache, che straordinarii non possino udire le confessioni sagramentali delle medesime, ò altre secolari esistenti in clausura prima del nascere del sole fino al di lui occaso, se non per causa di prima necessità. 6° - Non possino li Sacerdoti regolari celebrar messa nelle chiese di Monache senza nostra licenza, ò del nostro vicario Generale, sotto pena a nostro arbitrio.
7° Ordiniamo ed espressamente commandiamo che niun uomo di qualsivoglia stato, grado, dignità e condizione ardisca in avvenire portarsi ai medesimi Monasterii di Monache ed ivi parlare con le medesime, ò altre secolari in essi esistenti senza nostra licenza, ò del nostro vicario Generale da ottenersi in scritti, sotto pena di scomunica maggiore et altre a nostro arbitrio. 8° Inoltre proibiamo, che niun uomo, ò donna possa parlare con le stesse Monache, novizie, educande ò altre secolari alle porte de Monasterii se non per il bisogno dello stesso monasterio poiché chi ardirà trattenersi nei descritti luoghi per discorsi indifferenti o inutili li soggettiiamo alle pene predette.
9° Sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto a noi risservata ordiniamo, che niuno uomo, ò donna di qualsivoglia stato e condizione ardisca di parlare con Monache ò altre secolari, ò in altri luoghi che in quelli del parlatorio, e cancello ed in questi con le condizioni di sopra espresse.
10° Con il presente Editto non intendiamo di ligare li Parenti delle Monache, ò secolari, che siano consanguinei, ò affini, fino al secondo grado inclusi, purché non siano Regolari; con questo però che a detti Parenti non sia lecito portarsi a Parlatorii per conferire con dette Monache, ò Secolari, Parenti in tempo di festa, di Quaresima, dell'Avvento, di vigilia, de officiis, orazione mentale e del pranzo.
11° Di più non intendiamo di soggettare a questa medesima proibizione le donne di buona fama, con che vadino a parlare ne parlatorii, e fuori de tempi, ed ore, di sopra espresse.
Non intendiamo inoltre comprendere nella suddetta proibizione il Confessore ordinario (lacuna) li Sindici, li Priori ed altri Ministri da Noi approvati, purché vadino a discorrere alle grate del Parlatorio.
Rispetto poi a Religiosi Regolari, questi devono sapere le proibizioni loro fatte da Sommi Pontefici, e dalle Sagre Congregazioni di non poter eglino parlare con monache, ò altre secolari ne monasterii esistenti anche per poco tempo sotto le pene contenute in esse provisioni apostoliche, e noi stessi staremo vigilanti per l'inviolabile osservanza.
12° Niuno uomo, ò donna benchè forastiera, ò Persona sotto qualsivoglia pretesto, ò quesito colore, ne al Parlatorio, ne Cancello si avanzi prender cibo alcuno per modo di colazione, e di pranzo, e molto meno mangiare in clausura, benché siino ofiziali, operaii, ò contadini per qualunque causa, et occasione, che fossero entrati ne Monasterii sotto le pene a nostro arbitrio. In tempo di Carnevale sì agli uomini che alle donne di qualsivoglia stato e condizione proibiamo d'accostarsi in maschera ai Parlatorii, ò cancelli di Monache sotto pena di scudi cento d'applicarsi a Luoghi Pii per ciascuno e ciascuna contravenzione, della Carcere et altre a nostro arbitrio.
Alle pene sudette vogliamo restino soggetti tutti quelli che in passando sotto i Monasterii di Monache, et in specie di notte tempo, proferiranno parole meno oneste, e quelli che presso di essi si fermeranno a cantare, sonare, ò far bagordi, e tumulti. Inoltre ordiniamo la piena osservanza delle provvisioni espresse nel Cap. 15 del Sinodo di Mons. Dolfi nostro predecessore. Dato in Fano dal nostro Palazzo Vescovile questo di 14 aprile 1750

Da: Archivio diocesano di Fano, Decreti sinodali, Fascicolo 1735 - 1764

Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 23.03.2014
    Ultima modifica: 23.06.2014

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