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Il Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche (Normative di tutela)


Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche, alcuni articoli a carattere generale

Il Piano Paesistico Ambientale delle Marche (P.P.A.R.), approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3-11-1989 ed entrato in vigore il 10-2-1990, riporta prescrizioni di base, sia permanenti che transitorie. Ad esso fa riferimento il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 109 del 20-7-2000.

Le prescrizioni permanenti del P.P.A.R. sono state assunte come soglia minima e inderogabile in sede di adeguamento al P.P.A.R. dei P.R.G. dei singoli comuni.

Le prescrizioni transitorie, a 20 anni dall’approvazione del P.P.A.R., sono state acquisite dagli adeguamenti dei P.R.G. dei singoli comuni, specificandole e/o sostituendole in base alle Direttive del PPAR stesso.
Anche se occorre far riferimento ai singoli PRG, queste prescrizioni vengono comunque qui sotto riportate a titolo informativo.
Prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela provvisori (art. 27 P.P.A.R.)
Secondo quanto stabilito dalla lettera o) dell’articolo 3 negli ambiti di cui all’articolo 25, valgono le norme sotto riportate per gli ambiti provvisori di tutela orientata ed integrale.
Ambiti provvisori di tutela orientata, escluse le aree urbanizzate
- categorie relative ai divieti: edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi.
In dettaglio: Negli ambiti provvisori di tutela orientata, escluse le aree urbanizzate, sono vietati:
a - ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
b - l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 8 del 10-1-1987 e successive integrazioni e modificazioni (sulla salvaguardia della flora marchigiana) nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
c - l’apertura di nuove cave.
Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
c1) in quelle autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 37/80 è consentita la prosecuzione dell’attività estrattiva nei limiti dell’autorizzazione e fino all’attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell’area di cui all’articolo 3, lettera d) della citata legge regionale che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57. Eventuali ampliamenti possono essere autorizzati nell’ambito di appositi progetti di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57;
c2) in quelle previste dall’articolo 23 della L.R. 37/80, sprovviste di autorizzazione regionale, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del piano, pena la immediata e automatica sospensione dell’attività estrattiva, dovrà essere presentato il relativo progetto di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57. Detto progetto potrà anche prevedere ampliamenti delle cave esistenti, purché finalizzati al recupero ambientale. L’attività di cava proseguirà secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del progetto. Entro tale termine dovrà essere espresso il parere della commissione tecnica delle cave di cui alla L.R. 37/ 80 nonché la compatibilità ambientale da parte della giunta regionale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme;
c3) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57;
d - la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli.
In tali ambiti sono invece consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e gli altri interventi edilizi, specificatamente realizzati per l’esercizio dell’attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali.

Ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate
- categorie relative ai divieti: edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi, transito automezzi, circuiti sportivi, cartelli pubblicitari, recinzioni.
-In dettaglio: Negli ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate, sono vietate:
a - ogni nuova edificazione, nonché l’ampliamento degli edifici esistenti;
b - l’attività indicata alla lettera b) del secondo comma (ossia l’abbattimento di alberi e arbusti…) con le eccezioni e le limitazioni ivi previste;
c - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agrosilvo-pastorale;
d - l’allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
e - l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 febbraio 1979, n. 400;
f - l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti.
Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
f1) in quelle autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 37/80, e consentita la prosecuzione dell’attività estrattiva nei soli limiti dell’autorizzazione e fino all’attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell’area di cui all’articolo 3, lettera d) della citata L.R. 37/80 che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57. Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell’attività estrattiva;
f2) in quelle previste dall’articolo 23 della L.R. 37/80, sprovviste di autorizzazione regionale, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del piano, pena l’immediata ed automatica sospensione dell’attività estrattiva, dovrà essere presentato il relativo progetto di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57, escluso l’ampliamento. L’attività di cava proseguirà secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del progetto. Entro tale termine dovrà essere espresso il parere della commissione tecnica delle cave di cui alla L.R. 37/ 80 nonché la compatibilità ambientale da parte della giunta regionale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme;
f3) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57;
g - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
h - la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.

Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o da leggi statali o regionali.

Aree urbanizzate (art. 27 P.P.A.R.)
Si intendono per aree urbanizzate le zone omogenee A, B e D di completamento, rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 2, lettera b del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, nonché le zone F, di cui al succitato decreto, già prevalentemente urbanizzate e parzialmente dotate di attrezzature con esclusione delle aree costiere di cui all’articolo 32, decimo comma, lettera a), punto 1).
Nelle aree regolamentate dagli strumenti urbanistici generali vigenti, prive di Piani attuativi, ricadenti nei sottosistemi territoriali di tipo A l’altezza degli edifici di nuova costruzione e degli ampliamenti non può superare quella media degli edifici circostanti e comunque non può superare l’altezza massima di ml. 7,00, misurati a valle; nelle aree urbanizzate ricadenti nei sottosistemi territoriali B e D l’altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non può superare l’altezza media degli edifici circostanti.

Interventi di rilevante trasformazione del territorio (art. 45 P.P.A.R.)
a - le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione o di ampliamento-adeguamento delle sedi, autostrade, ferrovie, filovie, impianti a fune, interporti, aeroporti e aviosuperfici;
b - le opere fluviali, marittime, costiere e portuali;
c - le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d - le attività estrattive ed opere connesse;
e - le discariche per rifiuti solidi e fanghi;
f - le opere di trasformazione e di bonifica agraria.
La localizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui ai successivi articoli 63 bis e ter, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano.
Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Programmi e progetti di recupero e valorizzazione ambientale (art. 57 P.P.A.R.)
Al fine di eliminare gradualmente situazioni di degrado paesistico mediante trasformazioni atte al ripristino di condizioni di equilibrio ecologico, di compatibilità fra naturale e costruito e di rispetto per il contesto storico, la Regione definisce annualmente le linee programmatiche per i progetti di recupero e di valorizzazione paesistico-ambientale, attivando per essi tutti i canali di finanziamento disponibili.
Per “Progetto di recupero ambientale” si intende una azione programmata al fine di ricostituire condizioni di equilibrio naturale e paesistico, con particolare riferimento alla difesa del suolo, alla messa a dimora di vegetazione propria dei luoghi alla ricostituzione del patrimonio faunistico, al recupero di manufatti di interesse storico-culturale e, in ogni caso, al ricorso a provvidenze atte alla riqualificazione di aree degradate.


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 14.02.2010
    Ultima modifica: 14.02.2010

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