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Il vincolo idrogeologico e il vincolo paesaggistico (Normative di tutela)


VINCOLO IDROGEOLOGICO
Il Vincolo idrogeologico (R. D. L. n. 3267 del 30-12-1923) assoggetta a limiti di utilizzazione i terreni che "possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque". La L. R. 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale” disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico del territorio ed estende il vincolo idrogeologico a tutti i boschi delle Marche (art. 11).

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: interventi in zone già dissestate o causa di potenziale dissesto.
In dettaglio: (da: www.usodelsuolo.provincia.pu.it) il vincolo idrogeologico, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso, o quando l’intervento richiesto può produrre i danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23.

VINCOLO PAESAGGISTICO

I beni paesaggistici sono definiti dal DLGS 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (“Codice Urbani”) e successive modifiche. All’art. 142 il “Codice Urbani” elenca le aree tutelate per legge in quanto aventi interesse paesaggistico di per sé: nel caso della nostra Provincia le coste marine comprese entro una fascia di 300 m di larghezza; i corsi d’acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m dalle sponde o argini; le montagne (nell’Appennino sopra i 1200 m); i parchi e le riserve naturali nazionali o regionali, compresi i territori di protezione esterna dei parchi; i territori coperti dai boschi, ancorché danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; le zone di interesse archeologico. L’art. 734 del codice penale contempla infine, in via autonoma e parallela, il reato contravvenzionale di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, applicabile a «chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualunque altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità».

Nel documento preliminare per la redazione del Piano paesaggistico della Regione Marche (PPR) sono indicate nella tavola 3 - “Aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico riconosciuto” allegato D - cartografia (http://www.ambiente.marche.it/Territorio/Paesaggio/PPRPianopaesisticoregionale.aspx):

- le aree tutelate ai sensi dell’art. 1-quinquies del D.L. 312/1985, convertito nella L. n. 431/1985 (“Legge Galasso” - poi integrata nel DLGS 42/2004); in ambito provinciale ad esempio la costa del San Bartolo, la valle del F. Metauro dalla foce a Fossombrone, i Monti e la Gola del Furlo e una vasta area appenninica compresa tra Urbania verso N.O. e Serra S. Abbondio S.E.;

- le aree tutelate ai sensi dell’art. 136 del “Codice Urbani”, ossia le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, e le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

(Art. 149 DLGS 42/2004) non è richiesta l’autorizzazione per gli interventi di manutenzione (….) che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio.

In precedenza vigeva la L. 1497/39 (vedi carta della Provincia di Pesaro e Urbino (da BIAGIANTI et al. 1999).

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela.


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 27.01.2010
    Ultima modifica: 08.12.2014

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