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Il vincolo idrogeologico e il vincolo paesaggistico (No...

Aree boscate, foreste demaniali, emergenze botanico-veg...

Disposizioni del P.P.A.R. per i settori geologico, geomorfologico, vegetazionale e paesaggistico (Normative di tutela)


Disposizioni del P.P.A.R. delle Marche per i settori geologico, geomorfologico, vegetazionale e paesaggistico della Provincia di Pesaro e Urbino

EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE (P.P.A.R., art. 28)
Le emergenze geologiche e geomorfologiche rappresentano una delle categorie costitutive del paesaggio facenti parte dell’omonimo sottosistema tematico individuato dal PPAR.
(P.P.A.R., art. 6): vengono distinte in aree GA, GB e GC a seconda della loro rilevanza.
In questo lavoro abbiamo considerato le sole aree GA (indicando con G quelle geologiche e con Gm quelle geomorfologiche).
(P.T.C.): in Provincia di Pesaro e Urbino vengono considerate con valore prescrittivo solo quelle aree perimetrale dalla Regione con scala 1:10.000.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi, transito automezzi, circuiti sportivi, cartelli pubblicitari, recinzioni.
In dettaglio: (Art. 28 del P.P.A.R.) all’interno degli ambiti provvisori delle aree che contengono emergenze geologiche e geomorfologiche si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27.

CORSI D’ACQUA E LAGHI (P.P.A.R., art. 29 e L. 431/85)
(P.P.A.R.): in questa categoria sono inclusi laghi artificiali, sorgenti e foci, mentre sono esclusi i lagoni d’accumulo a servizio delle aziende agricole, i laghi di cava e i canali artificiali.
(L. 431/85 - “Legge Galasso”): sono sottoposti a vincolo paesaggistico i corsi d’acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m dalle sponde o argini e le rive lacustri comprese entro una fascia di 300 m di larghezza.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela (vincolo paesagg.), edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi, transito automezzi, circuiti sportivi, cartelli pubblicitari, recinzioni, interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui all’art. 45, rilevanti movimenti di terra, alterazione dell’ambiente fluviale.
In dettaglio: (Art. 29 P.P.A.R.) per i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775, è stabilito un ambito provvisorio di tutela a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine che varia da 25 a 175 m su ciascun lato (in rapporto ad una classificazione allegata al PPAR, da consultare), fatte salve le piantate di tipo produttivo-industriale (diverse dalla vegetazione arbustiva di molteplici specie irregolarmente inframezzata da alberi di alto fusto).
All’interno di tali ambiti provvisori si applica la tutela integrale di cui agli artt. 26 e 27.
Prescrizioni di base transitorie:
a - All’interno degli ambiti sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all’articolo 45, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all’attraversamento sia viarie che impiantistiche.
b - Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57.
Prescrizioni di base permanenti:
a - All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l’eventuale riprofilatura dell’alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell’alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
b - Per i corsi d’acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato dai 10 ai 100 m (in rapporto ad una classificazione allegata al PPAR, da consultare) dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale di cui all’art. 57 nonché l’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui.

CRINALI E VERSANTI (P.P.A.R., artt. 30 e 31)

CRINALI
I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: edificazioni di tipo agro-industriale, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi.
In dettaglio: (Art. 30 P.P.A.R.) per i crinali è stabilito un ambito provvisorio di tutela (con ampiezza in rapporto ad una classificazione allegata al PPAR, da consultare).
Prescrizioni di base transitorie:
All’interno di tali ambiti provvisori sono vietati:
a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter;
e - il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m. 20 per lato.
Prescrizione di base permanenti:
Per i crinali nei tratti esterni alle aree urbanizzate è fissata una fascia definitiva di tutela per lato, avente valori di dislivello dai 2 ai 100 m rispetto alle corrispondenti quote massime (in rapporto ad una classificazione allegata al PPAR) dove restano fermi i divieti di cui alle lettere precedenti.
Sono fatte salve le opere relative ai progetti recupero ambientale di cui all’art. 57.

VERSANTI
I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: edificazioni, rilevanti movimenti di terra.
In dettaglio: (Art. 31 P.P.A.R.) prescrizioni di base permanenti:
sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57.

LITORALI MARINI (P.P.A.R., art. 32 e L. 431/85)
(P.P.A.R.): i litorali marini sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla spiaggia, dal retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale. Nella pianura alluvionale costiera si considera litorale il tratto compreso tra la battigia e la congiungente i due crinali costieri.
(L. 431/85 - “Legge Galasso”): sono sottoposte a vincolo paesaggistico le rive marine comprese entro una fascia di 300 m di larghezza.

LITORALI MARINI DI PARTICOLARE PREGIO PAESISTICO-AMBIENTALE
Sono delimitati nella Tav. 18 del P.P.A.R. , da consultare.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela (vincolo paesagg.), edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi, transito automezzi, circuiti sportivi, cartelli pubblicitari, recinzioni; trasformazioni dell’assetto attuale dei litorali, opere di mobilità ed impianti tecnologici fuori terra di cui all’art. 45, rilevanti movimenti di terra.
In dettaglio: (Art. 32 P.P.A.R.) vi sono stabiliti ambiti provvisori di tutela nei quali si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27.
Prescrizioni di base transitorie:
Lungo la fascia litoranea compresa tra la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia, in assenza di appositi piani regolarmente autorizzati, è vietata qualsiasi trasformazione dell’assetto attuale del litorale e pertanto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e di ristrutturazione delle opere esistenti.
Negli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all’articolo 45, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni di acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all’attraversamento sia viarie che impiantistiche. Sono inoltre vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57.

LITORALI MARINI RIMANENTI

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela (vincolo paesagg.), edificazioni, strade, attrezzature turistico-ricreative, gabbionate alla foce dei fiumi.
In dettaglio: (Art. 32 P.P.A.R.) prescrizioni di base permanenti:
Nelle aree comprese in una fascia profonda 300 m dalla linea di battigia, sono vietati, salvo che nelle aree urbanizzate di cui all’articolo 27, nuovi insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi interventi di riqualificazione urbanistica: servizi pubblici, attività ricreativa, parchi, parcheggi, impianti sportivi e simili.
È fatto comunque divieto di nuovi tracciati viari con manti asfaltati, di attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero Iitoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia).
E’ fatto inoltre divieto in ambiente ripario delle foci dei fiumi dell’impiego di gabbionate non ricoperte da riporti naturali, per sbarramenti e sostegni ad opere fluviali e stradali.

PASCOLI (P.P.A.R., art. 35 e L. 431/85)
(L. 431/85 - “Legge Galasso”): sono sottoposti a vincolo paesaggistico i pascoli montani (nell’Appennino sopra i 1200 m) e quelli in aree assegnate alle università agrarie o gravate da usi civici.

PASCOLI AL DI SOPRA DEI 700 m

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela se al di sopra dei 1200 m (vincolo paesagg.), edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi; opere di mobilità ed impianti tecnologici fuori terra di cui all’art. 45, dissodamento e cambio di coltura.
In dettaglio: (Art. 35 P.P.A.R.) prescrizioni di base transitorie:
a - Le aree a pascolo montano, prato-pascolo e prato umido da 700 a 1800 m di altitudine sono sottoposte alla tutela orientata di cui agli articoli 26 e 27.
b - Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all’articolo 45, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d’acqua e le opere per il trattamento delle acque reflue.
Prescrizioni di base permanenti:
Per pascoli posti tra i 700 e i 1800 m sono vietati il dissodamento e il cambio di coltura, esclusi gli interventi di rimboschimento con criteri naturalistici e quelli volti al recupero ambientale e alla difesa del suolo.

PASCOLI AL DI SOTTO DEI 700 m

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: qualunque variazione colturale su versanti con pendenze superiori al 30%.
In dettaglio: (Art. 35 P.P.A.R.) nelle aree a pascolo al di sotto dei 700 m poste su versanti con pendenze superiori al 30% è vietata qualunque variazione colturale.

PAESAGGIO AGRARIO (P.P.A.R., artt. 37 e 38)

(Art. 37 P.P.A.R.): elementi diffusi del paesaggio agrario
querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente; alberature stradali; alberature poderali; siepi stradali e poderali; vegetazione ripariale; macchie e boschi residui. Si definisce siepe qualunque formazione vegetale arbustiva ed arboreo-arbustiva di flora autoctona e naturalizzata composta sia da uno che da più filari.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: abbattimento alberi e arbusti.
In dettaglio: (Art. 37 P.P.A.R.) prescrizioni di base permanenti:
Per gli elementi diffusi è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l’ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10 gennaio 1987 n. 8 e della L.R. 13 marzo 1985 n. 7.

(Art. 38 del P.P.A.R.): paesaggio agrario di interesse storico-ambientale
Sono aree ove permangono elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione abbondante, anche spontanea.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: abbattimento alberi e arbusti, particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, cave, depositi e stoccaggi, rilevanti movimenti di terra.
In dettaglio: (Art. 38 del P.P.A.R.) prescrizioni di base transitorie:
All’interno di tali aree non sono ammesse:
a - l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n. 8/87 e n. 34/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvocolturali vigenti;
b - l’inizio delle nuove attività estrattive. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui agli articoli 57 e 63 bis e con le procedure, di cui agli articoli 27 e 63 ter;
c - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
d - i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57.


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 27.01.2010
    Ultima modifica: 09.03.2013

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