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Parchi naturali, riserve naturali, aree SIC e ZPS, oasi...

Aree boscate, foreste demaniali, emergenze botanico-vegetazionali e aree floristiche protette (Normative di tutela)


Aree boscate, foreste demaniali, emergenze botanico-vegetazionali e aree floristiche protette della Provincia di Pesaro e Urbino

AREE BOSCATE e FORESTE DEMANIALI (P.P.A.R., art. 34, L. 431/85, L. R. 6/05 e L. 157/92)
(L. 431/85 - “Legge Galasso”): sono sottoposti a vincolo paesaggistico i territori coperti dai boschi, ancorché danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

AREE BOSCATE IN GENERALE (comprese le foreste demaniali)

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela (vincolo paesaggistico), edificazioni, cave, depositi e stoccaggi, transito automezzi, circuiti sportivi, cartelli pubblicitari, recinzioni; opere di mobilità e impianti tecnologici fuori terra di cui all’art. 45, riduzione della superficie boscata, sostituzione dei boschi con altre colture e dissodamento, allevamento zootecnico intensivo.
In dettaglio: (Art. 34 P.P.A.R.) così come delimitate dai vincoli idrogeologici di cui alla L. 3267/23, le aree boscate sono sottoposte alla tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 del P.P.A.R, salvo che per le strutture realizzate in funzione della gestione delle aree boscate e delle opere di difesa del suolo, che comunque devono essere compatibili con l’equilibrio paesistico-ambientale.
Prescrizioni di base transitorie:
Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicate all’articolo 45, salvo, perle opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d’acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue.
Prescrizioni di base permanenti:
Le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie. Pertanto all’interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona. Nelle aree boscate è vietato l’allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico massimo per ettaro superiore a 0,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per più di sei mesi all’anno.
Sono ammesse le normali pratiche silvicolturali che devono essere improntate a criteri naturalistici quali: il divieto di taglio a raso nei boschi di alto fusto, favorire le specie spontanee nei boschi ad alto fusto, promuovere iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale; tali pratiche non devono ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone.
(P.T.C.): tutte le aree boscate esistenti, così come definite dalla L. R. n. 8/87, ancorché percorse dal fuoco e anche se non rappresentate nelle cartografie di P.P.A.R. o dei P.R.G. ad esso adeguati, sono da ritenersi zone in cui vietare ogni edificazione e trasformazione dello stato dei luoghi non legata all’esercizio dell’attività silvicolturale.
(Art. 12 L. R. 23-2-2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”): la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche.
La riduzione di superficie boscata è soggetta a misure di compensazione ambientale, consistenti in rimboschimenti compensativi su terreni nudi, di accertata disponibilità, da realizzarsi prioritariamente con specie autoctone.

Le FORESTE DEMANIALI sono aree di proprietà dello Stato, di cui costituiscono un patrimonio indisponibile, gestite dalle Regioni.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela (vincolo paesagg.), edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi, transito automezzi, circuiti sportivi, cartelli pubblicitari, recinzioni; opere di mobilità e impianti tecnologici fuori terra di cui all’art. 45, riduzione della superficie boscata, sostituzione dei boschi con altre colture e dissodamento, allevamento zootecnico intensivo, caccia.
In dettaglio: (P.T.C.) per le Foreste Demaniali è fissata una fascia di rispetto di 100 m circa dal limite esterno di ciascuna area in cui è vietata ogni edificazione e trasformazione dello stato dei luoghi non legata all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale.
(L. n. 157 dell’11-2-1992, art. 21): è vietata l’attività venatoria nelle Foreste Demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Ist. Naz. per la Fauna Selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

EMERGENZE BOTANICO-VEGETAZIONALI (P.P.A.R., art. 14)

Le Emergenze botanico-vegetazionali di eccezionale interesse (aree BA) sono definite dall’art. 11 del P.P.A.R. come “...aree in cui sono presenti le specie vegetali endemiche e rare o in via di scomparsa, peculiari della Regione Marche...”.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: danneggiamento specie vegetali ed ecosistemi, transito automezzi, cave, strade, tralicci, antenne e strutture similari, alterazione assetto idrogeologico, edificazioni, discariche e depositi di rifiuti.
In dettaglio: (Art. 14 P.P.A.R.) indirizzi generali di tutela:
All’interno delle aree BA occorre adottare efficaci misure protettive evitando in particolare:
- il danneggiamento di tutte le specie vegetali; la introduzione di specie vegetali estranee che possono alterare l’equilibrio naturale nonché l’asportazione di qualsiasi componente dell’ecosistema;
- il transito di tutti gli automezzi nelle zone non autorizzate o al di fuori delle strade consentite, ad eccezione di quelli adibiti allo svolgimento delle tradizionali pratiche colturali e di quelli destinati a funzioni od attività di vigilanza e di soccorso;
- l’apertura di cave e di miniere, di nuove strade e piste e l’ampliamento di quelle esistenti, l’installazione di tralicci, antenne e strutture similari;
- l’alterazione dell’assetto idrogeologico;
- nuovi insediamenti abitativi e produttivi, discariche e depositi di rifiuti.

Emergenze botanico-vegetazionali di grande interesse (aree BB) e di notevole interesse (aree BC)
(Art. 14 P.P.A.R.): indirizzi generali di tutela: all’interno delle aree BB saranno da limitare la costruzione di nuove strade o l’ampliamento di quelle esistenti; l’attività edilizia va regolamentata secondo norme appropriate.
Nelle aree BC la costruzione di nuove strade o l’ampliamento di quelle esistenti, l’installazione di tralicci, antenne e similari, la realizzazione di interventi di costruzione di edifici o di strutture stabili o precarie, suscettibili di modificare le caratteristiche ambientali dei luoghi, devono essere sottoposte a particolari cautele di carattere paesistico ambientale.

Nelle zone BA, BB, BC, tranne che nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono comunque ammissibili opere pubbliche di rilevante trasformazione del territorio con le modalità e le procedure di cui al successivo titolo V e agli articoli 63 bis e ter e le opere di miglioramento strutturale in stretta connessione con l’attività agricola, sulla base di un programma di sviluppo aziendale approvato così come previsto dal regolamento CEE 797/85.

AREE FLORISTICHE PROTETTE (L. R. 52/74, P.P.A.R., art. 33 e P.T.C.)
Le aree floristiche protette sono istituite in base alla Legge Regionale Marche n. 52 del 30-12-1974 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali".

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: danneggiamento piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente, interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui all’art. 45 PPAR, rilevanti movimenti di terra.
In dettaglio: (Art. 7 L. R. 52/74) nelle aree floristiche protette è proibita la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente, mentre sono consentite le normali pratiche colturali, il pascolo e la fienagione.
(Art. 33 P.P.A.R.): vi sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra indicati all’art. 45 nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 e quelle di sistemazione idraulico-forestale.

Altra Area floristica individuata dall’Amministrazione Provinciale ed indicata nel 1996 alla Regione per la tutela è situata nell’Alpe della Luna.
Cosa deriva per il territorio:
(P.T.C.): per questa nuova Area floristica proposta si formula l’indirizzo ai P.R.G. comunali (Borgo Pace) di vietare, in via cautelativa, ogni edificazione ed inoltre ogni tipo di trasformazione dello stato dei luoghi che comprometta la conservazione degli elementi botanico-vegetazionali presenti.


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 30.01.2010
    Ultima modifica: 09.01.2012

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