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Parchi naturali, riserve naturali, aree SIC e ZPS, oasi faunistiche, zone umide (Normative di tutela)


Parchi naturali, riserve naturali, aree SIC e ZPS, oasi faunistiche e zone umide in Provincia di Pesaro e Urbino

PARCHI NATURALI E RISERVE NATURALI (L. 431/85, L. R. 15/94, L. 157/92 e L. 394/91)
(L. 431/85 - “Legge Galasso”): sono sottoposti a vincolo paesaggistico i parchi e le riserve naturali.

I Parchi naturali regionali nella nostra Provincia sono quelli del Monte San Bartolo e del Sasso Simone e Simoncello, istituiti dalla L. R. 15/94.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela, caccia, discariche di rifiuti.

L’unica Riserva naturale statale è quella del Furlo, istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6-2-2001. Viene gestita dall'Amministrazione provinciale.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela (vincolo paesagg.), caccia, discariche di rifiuti solidi e liquidi.
In dettaglio: (L. n. 157 dell’11-2-1992, art. 21) è vietato l’esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve.
(Legge Quadro n. 394 sulle Aree Protette del 6-12-1991): nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.
Nelle Riserve naturali statali è vietata ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

(P.T.C.): nuovi parchi naturali regionali previsti dalla L. R. 15/94 e dal P.P.A.R.: Pn2 - Alpe della Luna, Pn3 - Monte Nerone, Pn4 - Monte Catria.

(P.T.C.): nuove riserve naturali regionali previste dalla L. R. 15/94 e dal P.P.A.R.: R3 - Bocca Serriola, R4 - Gola di Gorgo a Cerbara e Fosso dell’Eremo, R5 - Serre di Burano, R7: Monti della Cesana.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi.
In dettaglio: (Artt. 53 e 54 P.P.A.R.) in queste aree valgono le norme della tutela orientata, fino all’entrata in vigore delle leggi istitutive dei relativi parchi e riserve, fatte salve le zone assoggettate a tutela integrale.

AREE SIC e ZPS (Direttive U. E. 92/43 e 79/409)

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) tutelano aree di particolare pregio ambientale (Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat").
Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) tutelano i territori idonei alla conservazione delle specie di uccelli di particolare interesse (Direttiva dell'Unione Europea 79/409 "Uccelli").
Tali direttive impongono misure di conservazione specifiche in rapporto agli elenchi di flora, fauna e habitat relativi alle singole zone SIC e ZPS. Se ad esempio in una zona SIC o ZPS risulta elencata una particolare pianta acquatica, non si potrà distruggere il suo ambiente di vita; se risulta elencato un uccello o un mammifero sensibile a forti disturbi ad opera dell’uomo, non si potranno esercitare attività come la caccia, l’arrampicata o le manifestazioni per il grande pubblico. La Comunità Europea non pone divieti né nei SIC né nelle ZPS: le attività umane sono ammesse purché non pregiudichino le caratteristiche di pregio per cui quel particolare Sito è stato istituito. La direttiva “Habitat” dà la possibilità di utilizzare e gestire le aree SIC e ZPS anche attraverso specifici Piani di gestione.
SIC e ZPS fanno parte della “Rete Natura 2000”, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Cosa deriva per il territorio:
le aree SIC e ZPS prevedono una specifica valutazione di incidenza in rapporto all’impatto dell’opera che si intende realizzare nei confronti delle specie animali, vegetali e degli habitat presenti.
Il progetto verrà valutato come ammissibile o non ammissibile, oppure saranno specificate le opportune correzioni volte ad annullare o mitigare l’impatto dell’intervento.

OASI FAUNISTICHE (L. 157/92)
Le Oasi faunistiche sono istituite in base alla L. n. 157 dell’11-2-1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: caccia.
In dettaglio: (L. 157/92, art. 21 lettera c) nelle oasi faunistiche è fatto divieto di esercitare l’attività venatoria.

ZONE UMIDE (P.P.A.R., art. 36, L. 431/85)
L’unica area umida indicata per la Provincia di Pesaro e Urbino è “La Badia” presso Schieti, dove sono ubicati alcuni laghi. (L. 431/85 - “Legge Galasso”): sono sottoposti a vincolo paesaggistico le rive lacustri comprese entro una fascia di 300 m di larghezza.

Cosa deriva per il territorio:
categorie relative ai divieti: distruzione o alterazione delle bellezze naturali soggette a tutela (vincolo paesagg.), edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi, transito automezzi, circuiti sportivi, cartelli pubblicitari, recinzioni; opere di mobilità e impianti tecnologici fuori terra di cui all’art. 45, movimenti di terra, scarichi solidi e liquidi.
In dettaglio: (Art. 36 P.P.A.R.) prescrizioni di base transitorie:
a - Nelle zone umide e nei relativi ambiti di tutela si applica la tutela integrale di cui agli artt. 26 e 27;
b - sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici indicati all’articolo 45, nonché qualsiasi movimento di terra.
Prescrizioni di base permanenti:
Sono vietati gli scarichi solidi e liquidi di qualunque tipo.


Dettaglio scheda
  • Data di redazione: 30.01.2010
    Ultima modifica: 09.01.2012

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