Opere specialistiche
Il Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche (Normative di tutela)
Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche, alcuni articoli a carattere generale
Il Piano Paesistico Ambientale delle Marche (P.P.A.R.), approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3-11-1989 ed entrato in vigore il 10-2-1990, riporta prescrizioni di base, sia permanenti che transitorie. Ad esso fa riferimento il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 109 del 20-7-2000.
Le prescrizioni permanenti del P.P.A.R. sono state assunte come soglia minima e inderogabile in sede di adeguamento al P.P.A.R. dei P.R.G. dei singoli comuni.
Le prescrizioni transitorie, a 20 anni dall'approvazione del P.P.A.R., sono state acquisite dagli adeguamenti dei P.R.G. dei singoli comuni, specificandole e/o sostituendole in base alle Direttive del PPAR stesso.
Anche se occorre far riferimento ai singoli PRG, queste prescrizioni vengono comunque qui sotto riportate a titolo informativo.
Prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela provvisori (art. 27 P.P.A.R.)
Secondo quanto stabilito dalla lettera o) dell'articolo 3 negli ambiti di cui all'articolo 25, valgono le norme sotto riportate per gli ambiti provvisori di tutela orientata ed integrale.
Ambiti provvisori di tutela orientata, escluse le aree urbanizzate
- categorie relative ai divieti: edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi.
In dettaglio: Negli ambiti provvisori di tutela orientata, escluse le aree urbanizzate, sono vietati:
a - ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
b - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 8 del 10-1-1987 e successive integrazioni e modificazioni (sulla salvaguardia della flora marchigiana) nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
c - l'apertura di nuove cave.
Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
c1) in quelle autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 37/80 è consentita la prosecuzione dell�attivit� estrattiva nei limiti dell�autorizzazione e fino all�attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell�area di cui all�articolo 3, lettera d) della citata legge regionale che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57. Eventuali ampliamenti possono essere autorizzati nell�ambito di appositi progetti di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57;
c2) in quelle previste dall�articolo 23 della L.R. 37/80, sprovviste di autorizzazione regionale, entro quarantacinque giorni dall�entrata in vigore del piano, pena la immediata e automatica sospensione dell�attivit� estrattiva, dovr� essere presentato il relativo progetto di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57. Detto progetto potr� anche prevedere ampliamenti delle cave esistenti, purch� finalizzati al recupero ambientale. L�attivit� di cava proseguir� secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del progetto. Entro tale termine dovr� essere espresso il parere della commissione tecnica delle cave di cui alla L.R. 37/ 80 nonch� la compatibilit� ambientale da parte della giunta regionale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme;
c3) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57;
d - la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli.
In tali ambiti sono invece consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e gli altri interventi edilizi, specificatamente realizzati per l�esercizio dell�attivit� agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali.
Ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate
- categorie relative ai divieti: edificazioni, abbattimento alberi e arbusti, cave, depositi e stoccaggi, transito automezzi, circuiti sportivi, cartelli pubblicitari, recinzioni.
-In dettaglio: Negli ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate, sono vietate:
a - ogni nuova edificazione, nonch� l�ampliamento degli edifici esistenti;
b - l�attivit� indicata alla lettera b) del secondo comma (ossia l�abbattimento di alberi e arbusti�) con le eccezioni e le limitazioni ivi previste;
c - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servit� di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all�attivit� agrosilvo-pastorale;
d - l�allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attivit� sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
e - l�apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 febbraio 1979, n. 400;
f - l�apertura di nuove cave e l�ampliamento di quelle esistenti.
Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
f1) in quelle autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 37/80, e consentita la prosecuzione dell�attivit� estrattiva nei soli limiti dell�autorizzazione e fino all�attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell�area di cui all�articolo 3, lettera d) della citata L.R. 37/80 che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui al successivo articolo 57. Non potr� essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell�attivit� estrattiva;
f2) in quelle previste dall�articolo 23 della L.R. 37/80, sprovviste di autorizzazione regionale, entro quarantacinque giorni dall�entrata in vigore del piano, pena l�immediata ed automatica sospensione dell�attivit� estrattiva, dovr� essere presentato il relativo progetto di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57, escluso l�ampliamento. L�attivit� di cava proseguir� secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del progetto. Entro tale termine dovr� essere espresso il parere della commissione tecnica delle cave di cui alla L.R. 37/ 80 nonch� la compatibilit� ambientale da parte della giunta regionale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme;
f3) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57;
g - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
h - la costruzione di recinzioni delle propriet� se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attivit� agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.
Restano comunque salve le disposizioni pi� restrittive ove previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o da leggi statali o regionali.
Aree urbanizzate (art. 27 P.P.A.R.)
Si intendono per aree urbanizzate le zone omogenee A, B e D di completamento, rispondenti ai requisiti di cui all�articolo 2, lettera b del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, nonch� le zone F, di cui al succitato decreto, gi� prevalentemente urbanizzate e parzialmente dotate di attrezzature con esclusione delle aree costiere di cui all�articolo 32, decimo comma, lettera a), punto 1).
Nelle aree regolamentate dagli strumenti urbanistici generali vigenti, prive di Piani attuativi, ricadenti nei sottosistemi territoriali di tipo A l�altezza degli edifici di nuova costruzione e degli ampliamenti non pu� superare quella media degli edifici circostanti e comunque non pu� superare l�altezza massima di ml. 7,00, misurati a valle; nelle aree urbanizzate ricadenti nei sottosistemi territoriali B e D l�altezza degli edifici di nuova costruzione o degli ampliamenti non pu� superare l�altezza media degli edifici circostanti.
Interventi di rilevante trasformazione del territorio (art. 45 P.P.A.R.)
a - le opere di mobilit�: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione o di ampliamento-adeguamento delle sedi, autostrade, ferrovie, filovie, impianti a fune, interporti, aeroporti e aviosuperfici;
b - le opere fluviali, marittime, costiere e portuali;
c - le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d - le attivit� estrattive ed opere connesse;
e - le discariche per rifiuti solidi e fanghi;
f - le opere di trasformazione e di bonifica agraria.
La localizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalit� progettuali e le procedure di cui ai successivi articoli 63 bis e ter, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano.
Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entit� e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.
Programmi e progetti di recupero e valorizzazione ambientale (art. 57 P.P.A.R.)
Al fine di eliminare gradualmente situazioni di degrado paesistico mediante trasformazioni atte al ripristino di condizioni di equilibrio ecologico, di compatibilit� fra naturale e costruito e di rispetto per il contesto storico, la Regione definisce annualmente le linee programmatiche per i progetti di recupero e di valorizzazione paesistico-ambientale, attivando per essi tutti i canali di finanziamento disponibili.
Per �Progetto di recupero ambientale� si intende una azione programmata al fine di ricostituire condizioni di equilibrio naturale e paesistico, con particolare riferimento alla difesa del suolo, alla messa a dimora di vegetazione propria dei luoghi alla ricostituzione del patrimonio faunistico, al recupero di manufatti di interesse storico-culturale e, in ogni caso, al ricorso a provvidenze atte alla riqualificazione di aree degradate.
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 14.02.2010
Ultima modifica: 14.02.2010




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