Carnevale, feste, tradizioni e lavoro
Sette secoli di storia e cronaca - Parte prima (1347-1871)
Per favorire la consultazione, in questa scheda sono inseriti in successione tutti i documenti che si riferiscono al periodo 1347 - 1871.
Le schede complete, nelle quali sono riportate anche le immagini e altri documenti, possono essere consultate facendo riferimento all'anno corrispondente.
Si ringraziano l'Archivio di Sato di Pesaro e l'Archivio diocesano di Fano per aver gentilmente concesso la riproduzione dei documenti pubblicati.
In caso di uso del materiale registrato in questo sito, è gradita la citazione delle fonti.
Dj III de março dey pagay a ser Ciccho da gayfa mercatante per VII bracia de panno scarlatino e uno bracio de panno reale per lo palio de carnevale a ragione da cinquanta soldi el bracio del panno scarlatino e trentatre el reale - libre XVIIII soldi III
Item dey pagay a Menino trombadure per una spada ed uno gallo e aste per conciature della spada e altre cose necesarie per lo dicto giocho cinque libre otto soldi - libre V soldi VIII
Item dey pagay a Lenzole merçaro per XVIII para de speroni e II docine de guanti dati a glofitiale del comuno qundici libre X soldi - libre XV soldi X
Item dey a Migliorino marnaro per acuncatura de corde e altre cose ala marina tre libre - libre III
Somma libre LI
Unità monetarie dei secoli XIV XV XVI
1 libbra (o libra) = gr. 504,72 di argento
1 libbra = 20 soldi
1 soldo = 12 denari
1 bolognino = 1 soldo
1 fiorino (doro) = 40 bolognini
Unità di peso dei secoli XIV XV XVI
1 libbra grossa (usata per carne e pesce) = 18 once = kg 0,52 circa
1 libbra sottile (usata per altre merci) = 12 once = kg 0,33 circa
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Trascrizione di documento del 1343 riportante il nome proprio "Carnovale"
Ghirardus Ugolinutii de castro Saltarie irato modo et malo modo fecit insultum et adgressum contra Johannem cum sua spata nuda et svaginata ... Constitutus iuditio coram sunt dicto domino potestate et sue civitate et mihi notionis Ghirardus inquisitus predictus iuratus mandata domini potestati et sue curie et dicte veritate super inquisitionem predictam et contemptis ... per quem et causam presentibus et mandato Carnovale Perutii contrata Sancti Marci fide renuntians et contra ... Cui Ghirardo presenti et intelligenti dictus dominus potestas statuit et prefixit tantum V dies ... ad omnem suam deffensionem faciendam
Mille CCCLVIIII di VI março Cambino depositario del comune di Fano da et paga per la spesa facta nel giuco del carnasciale per quella ragioni che se contengono nella bolletta delle dicte spese - libre 78 bol. 4 denari 10
adi ultimo de febraro Giovanni depositario del Comune de Fano da e paga a Menino trombadore per spesa fatta per lui in lo zogho de carnevale come se contiene nela scripta in somma libbre novantadue denari doy
E dè avere dito dì per spesa fata per lui per lo palio de churrieri che so braza 7 de scharlatino braza 1 de biancho e per lo palio de charnevale braza 6 de verde e per la bafa e per la spada e per X para di guanti e X para de speroni e altre spese minute fate per la festa de charnevale chome apare per la boleta in somma libbre setantacinque bolognini sei denari nove
Patregnano de Domenicho dito Rosso sindicho de chomune de avere dito di per la spexa per lui fata per li palii de carnevale zoe per brazzo 7 de scharlatino per bol. 45 al brazzo e per brazo 1 de pano biancho per bol. 37 e per braza VI de verde per bol. 38 al brazo e per la baffa e la spada del ferro e del piombo el galo e la galina e IIII asta de lavezza e per XI para de guanti e XI para de speroni in summa chome apare per la boleta libbre quaranta quatro soldi nove de bolognini vaiano ala moneta de Fano
E deve avere dito di per la spexa fata per lui per li palii che se chorono la domenicha de charnovale zoe per braza VII de scharlatino per bol. 41 per brazo e per 1 brazo de pano biancho per bol. 37 e per braza 6 de verde per bol. 38 luno e per 1 porcho insalato libbre 5 soldi 16 de bol. E per la spada bol. 35 e per XI para de guanti e XI de speroni e altre chome apare per la boleta in somma libbre quaranta quatro bolognini nove de bol. sono a la moneta de Fano
a Patregnano de Domenicho deto Rosso sindicho del Chomune per la spessa fata per lui per li palii del roxato e del verde che se chureno la domenicha de charnevale e per la bafa e per la spada e guanti e speroni e altre chosse come apare al zornale al foglio 228 in la prima fazia in somma libbre setantasei bolognini nove denari sei posti aconto di Ser Tomasso de Monte Fano depositario a libro T a foglio
a Patregnano de Domenicho dito Rosso sindicho del Chomune per la spessa che se fa per li palii e per la baffa e per la spada che se chore la domenicha de charnevale e per li guanti e per li speroni in somma come apare per la boleta libbre setantasete bolognini quatordexe posti aconto del dito depositario a libro T a foglio
a Patregnano de Domenicho dicto Rosso sindacho del Chomune di Fano per la spesa fata per lui per li palii e per la baffa e per la spada che se corono la domenica de charnevale libbre setanta una bolognini tre denari 3 posti aconto del dito depositario a libro T a foglio
Al dito Rosso per la spesa per lui fata per lo palio de rosato e per lo palio verde e per la spada e per lo porcho insalato che se chore la domenicha de charnevale e per consegnati esperoni in somma come apare per la boleta libbre sessantadue bolognini sedece denari sei posti a libro T a foglio.
Giohanni de lagnola sindeco del Comune ducati ventedue bolognini ventisette i quali sono per robba lui a tolto per li palii per la festa de Carnevale libbre 79 bol. 7 den. 3
Giohanni trombetta sindeco del Comune per spesa lui a fatto per i palli de Carnevale come apare merita ducati ventequattro bolognini dodici vale libbre 85 bol. 1 den. 0
Il seguente testo di Giacomo Moscardi contiene anche le note che compaiono nel margine destro della pergamena originale.
Cap. CLVIII
De braviis currendis in civitate Fani.
Tatuimus et firmiter ordinamus que singulis annis in dominica carnisprivi curratur e curri debeat unum bravium (1) scarlatti aut purpurae per equos cursores: Et primo currenti et venienti ad locum ubi bravium tenetur detur: et ultimo venienti detur gallus. Item unum bravium panni lanae viridis coloris per equas seu caballas et primitus venienti dari debeat: et ultimae venienti gallina detur. Item baffa (2) unius porci salati per asinos: et primo currenti ad locum baffae detur baffa paedicta et ultimo venienti dentur cacioppae in storio involutae. (3) Item una spata ferrea per pedites: et primus ad spatam currens ipsam abeat et ultimus abeat spatam plumbeam seu ligneam oropello tectam. (4) Et que die dominico occurrenti infra septem dies veniarum (5) sancti Paterniani de mense maii et Iunii curratur et curri debeat per equos cursores unum bravium scarlatti seu purpurae. Et cursus eorum sit ab albignano usque ad episcopatum: et equo primo venienti detur bravium: et secundo venienti detur porchetta assata (6) : Et ultimo venienti detur gallus cum marsubio camusii (7) modo et ordine in premissis quibus hactenus consuetis. Item que de mense septembris videlicet ultimo die dominico dicti mensis balistetur (8) per omnes de civitate et comitatu Fani unum bravium panni scarlattini et una balista et Rotella (9) emenda omnia ex datio facentium porchettas et excoriantium et platiarios et beccariorum more solito: Et primae sagittae detur bravium: secundae detur balista et tertiae rotella. Et baiuli (10) qui predicta portabunt et tenebunt habeant de bravio equorum tres bonon.(11) Et de bravio equarum duos bon. De baffa duos bonon. Et spata ferri unum bonon. Et nil aliud accipiant: Et si contrafecerint pro qualibet vice in XX solid. poenae nomine puniantur.
Note.
(1) Bravio, palio (2) Prosciutto (3) Teste di maiale avvolte in stuoia (4) Spada di piombo o di legno ricoperta di oro finto (5) Perdonanze (6) Porchetta arrostita (7) Borsa di pelle di camoscio (piena di cenere) (8) Si faccia una gara di tiro a segno con balestra (9) Balestra e rotella (armi) (10) Facchini (11) Bononienses, bolognini (monete)
Pagai io Piero di Giangole de Vita depositario del Comune di Fano a me medesimo Piero depositario libbre trenta nove bolognini cinque detto sono per altretante che io ho spese per li palii che se curono in la festa de carnovalle in primo
per bracia diece de pano rosso per uno bracio del biancho a libbre trenta doe a bracio per li corsieri monta libbre dicesette bolognini dodici a libbre 17 bolognini 13
per braccia sette de panno verde a libbre vinte de bracio per le cavalle libbre 8 bolognini -
per el porcho et salle con li somiere libbre 2 bolognini 19
per la spada con le spadacelle libbre 14
per doe lancie da fanti a piè per li palii e per el gallo e la galina libbre bolognini 10
per el gallo la galina borsia corde broche, la ciesta de la galina libbre bolognini 10
per quatro arme sono mise in su li palii libbre bolognini 4
per la stuoxa per le chaciope libbre tre bolognini 3
per dieci para de guanti de camozo a libbre nove el paro libbre 4 bolognini 10
per sette para de speroni doe piè per li hoficialli libbre sette el paro libbre 2 bolognini 2
per cinque para de guanti de montoni e cinque para de speroni da giostra per queli dale mose e chavaliero e trombete a libbre 4 el paro libbre 2 bolognini
che montano tutte le dite cose scrite de sopra libbre 39 bolognini 5
Pagai io Ugulino de biase depositario del Comune a Ugulino de biase libbre trentaotto bolognini XII denari 11 per altre tanto lui a speso ne lo palio se corre la domenica di carnovale che fo adi 24 de febraro 1471 apare al giornale a foglio 84
A voi Pont. Antonio depoxitario predicto ducati septe de moneta, bolognini quattro, denarj sej per tanti haveti spese in doe feste facte in Corte de comissione del Conseglio spetiale, cioe per dare da fare collazione, confecti, bischottinj et altre cose, et per fare Rapresentatione de apollo e de daphnes quando se convertì in lauro
A me medesimo (Vincenzo Bigotto, depositario del Comune n.d.r.) fiorini ventidui e bolognini vintiuno e mezzo per tanto avere speso neli palii de carnevale de lanno presente 1512 in questo modo: fiorini nove per bracia otto de scarlatino a bolognini 45 el bracio e fiorini uno per sette ottave de panno bianco e fiorini cinque e bolognini tre per otto bracia de panno verde da ugubio e bolognini nove per tre arme e per quatro lance bolognini 18 e per la galina bolognini 5 e fiorini 2 e bolognini 31 per un porco che pesa livere 180 e per bolognini 4 per la stuora e per la borsia bolognini 4 e per una spada de legno bolognini 4 e per nove para de guante carlini nove dati al podestà Signori Priori e aufitiali diputati e per sette para de guanti e sette para de speroni carlini quatordice dati ali pifari trombetti cavalieri e a quelli de le mosse e fiorini uno per una spada monta ut supra: libbre quarantacinque e soldi uno e mezzo como apare bolletta in mia infilza a c. 79 e al giornale 8 libbre 45 bolognini 1 denari 10
A voi medesimo fiorini 24 bolognini uno e denari 5 sono per altretanti avuti speso per li palii sono stati cursi in questo carnovale in questa forma et in primo per 8 bracia de scarlatino et per uno bracio de panno bianco fino aragione de 10 carlini elmezzo el bracio facto mercato ed li Magnifici Signori Priori al dicto pretio monta fiorini 10 et bolognini vinticinque et denari cinque. Item per bracia oto de panno verde per el palio delle cavalle a bolognini 25 el bracio monta fiorni 5. Item per uno porco de libre 200 a bolognini 50 el cento monta fiorini doi et bolognini 20. Item per una spada fiorini uno. Item per quatro lance bolognini 18. Item per quatro arme bolognini 12. Item per una spada de legno bolognini 4. Item per una galina bolognini 4 et mezo. Item per una stora bolognini 4 e mezzo. Item per una borsia bolognini 4 e mezo. Item per para 9 de guanti da camoza carl. 18 a doi carl. el para cioè un paro al podesta quatro ali Signori Priori un paro al Vicario delle gabelle referendario depositario cancelliero. Item tre trombetti para tre de guanti sotile et para tre de speroni carl. sei. Item ali pifari tre de guanti e carl. tre. Item per el cavaliero para uno de guanti et de speroni carl. doi adoi che darono la mossa para doi de guanti: libbre quarantotto et soldi uno et denari cinque come apare bolletta in mia filza 737 et al giornale 143.
A Gentile Zampino depositario libbre nove et bolognini 24 denari 16 sono per altri tanti che esso di comissinoni et ordini del Magnifico Consiglio Speciale ha spesso in doi feste cielebrate in corte di Magnifici Signori Priori nel carnovale proximo pasato ut moris est in torcie bianche n° otto pessono libre 16 onca n° 10 a bolognini 8 la libra fiorini tre bolognini 15. Item per libre sedicie in fra anigi et coriandolli per la colacione tre. Item pevere zafarano miele farina legnie et pane per fare in beschotine per la colacione fiorini uno bolognini 22 denari 10. Item per candelle de sego libre quatordicie bolognini 31 denari 10. Item per doi toppi de mele bolognini 8. Item per uno barile de vino bolognini 12. Item per corde de leuti et cittara bolognini cinque et per una caraffa rotta bolognini uno et più bolognini nove donato al sonadori che sono in ditti feste monta in tutto ut supra libbre 19 bolognini 4 denari 16.
Ricevuto per noi sindici.
Voi medesimo libbre trenta bolognini 21 per otto bracia de pano rosio veronese et per seta bracia de pano verde per le cavalle e per quindici pari de guanti per il galo e la galina e per quatro lancioni et per tre pari de speroni e per uno porcho et per una spada et arme per diti palii monta in tuto libbre 61 soldi 1.
Vincenzo Leonardo Referendario del Comune fata bolletta A.
Durante delli duranti depositario del Comune che paghi a se Medesimo depositario del Comune scudi 18 33 sono che tanti ha speso nelli pallii che si sono corsi nel presente giorno, che e lultima domenica del carnevale, per osservar lantiqua usanza della città di ordine et comisione delli Magnifici Signori Priori, et per osservanza delli nostri statuti: In le cose infrascritte, Et prima per braccia sette de panno alto scarlatino tolto da Gulino rigo, a grossi ventidoi il braccio. Per il palio delli cavalli, scudi 7 42: et braccie sette di panno verde da Fabriano tolti dal medesimo à grossi dodice el braccio per il pallio delle Cavalle, a scudi 4 12: et per braccio uno di panno bianco tolto dal ditto per ponere a capo del palio rossio bolognini 42. Item per uno porco comparono dalli bevarj di peso de libre 159 scudi 2. à ragione de sei quattrini la libra: per tre arme et la figura di san Paterniano posti in cima del palio rossio bolognini 18 per una galina et uno Gallo bolognini otto per una stora bolognini nove et per 4 lance per portare li pallij et detta galina et gallo bolognini dodici per una spada de legno bolognini tre per 14 para de guanti de vitello tolti da piero domenico merciaro: et dati videlicet uno al S. podestà, al suo cavalero, alli Magnifici signori priori al Referendario al detto depositario, a tre trombetti aloffitiale delle mosse, et ame cancelliero scudi 2 40: per tre para de speroni bolognini vintisette uno per il cavaliero loffitiale et trombetta che hanno dato le mosse in tutto ut supra libre 55 13 0.
Durante di duranti referendario del Comune fata bolletta a Gentilhomo Torello Depositario del Comune che paghi a
Voi medesimo Depositario fiorini sei sonno per altri tanti havete speso di Comissione et ordine del magnifico Consiglio Speciale per una festa fatta di notte in Corte delli Magnifici Signori Priori nel Carnovale proximo passato nelle infrascritte cose videlicet per libre sette de confezione a bolognini diece la libra fiorini uno et bolognini trenta. Item per sei torcie di cera biancha che pesorno libre undice et oncia otto a bolognini sette e mezzo la libra fiorini doi bolognini sette edenari diece. Item per miele, farina, pevero et zafarano et pano per fare li bescotinj fiorini uno et bolognini otto. Item per ova per fare li cialdoni et doe pignatte bolognini doe. Item per mele bolognini nove. Item per uno barile de vino bolognini 19. Item per candele di cera per appicciare quando se pigliavano li balli bolognini uno. Item per 100 chiodi bolognini 3 ½ sonno in tutto ut supra appare bolletta in filza libbre 12 0 0
Francesco pili referendario del Comune fate Bolletta a Piero Andrea Galasso depositario del Comune che paghi a se medesimo depositario libre dodice quale havete speso per doi feste fatte in corte de Signori Priori cioè per il giovedi grasso et il lunedì de carnevale cum auctorita del Consiglio Speciale et cum intesa de Signori Priori et Referendario appare in bolletta sottoscritta in filza n° 14 libbre 12 0 0
Voi medesimo libbre 7 3 19 ½ et sono per altre tanti che havete speso nella festa fatta di notte in Corte la domenica de parenti cio e libbre 17 ½ in libbre due et oncie 4 de cera biancha in torce bolognini 22 in libbre due et onci nove de alisonj. (1) Item bolognini 33 in libbre tre et onci otto de confetti bolognini 21 in libbre 14 de miele bolognini doi in pevere bolognini tre in ranciata bolognini tre in zafarano bolognini cinque in somma una de legnie bolognini 13 in libbre 25 de farina stamegnata bolognini 13 15 in libbre sei de candele de sego dinari sei nel spago bolognini 15 in boccali dodici de vino et bolognini 4 9 nellarma del governatore et bolognini doi nelle corde del liuto et tutto cio per ordine del Spetiale
Libbre 7 13 19 ½
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adi 15 de marzo 1549
Voi medesimo libbre trenta una bolognini decenove e mezzo vi si debbono per altri tanti che haveti speso nel correre che hanno fatto le cavalle li asini et li spadarolj cioe libbre 15 15 0 nel pallio de panno verde da Fabriano de braccia sette tolto da pandolfo Torello agrossi quindeci il braccio bolognini dieci e mezzo nelle due arme et nel santo dipinto poseri su bolognini cinque nella galina bolognini dodici nelle due lancia una per il palio laltra per la galina libbre sei dati allincontro del porco bolognini novi nella stuora ove se mettono le cacioppe libbre sue bolognini due nella spada de ferro bolognini tre nellaltra de legno bolognini decedotto nelle tre para de speroni date al soprastante delle mosse trombetto e cavagliero et libbre cinque bolognini cinque in dodici para de guanti de vitello a bolognini dieci il para et tre de montoni a libbre cinque il para dati al Signor Podestà alli Signori Priori che forno quattro al referendario depositario concelliero al soprastante alli dui trombetti al cavagliero le quale somme fanno ut supra Libbre 31 19 10 ½
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adi 13 de aprile 1549
Francesco de Cola spenditor della casa libbre sei tutti che egli nella festa de Corte fatta la notte de carnevale assegni haver speso piu nelle infrascritte cose cio in bolognini cinque nelle legnie bolognini tre in oncia una e mezza de pever bolognini otto in garofani ranciata in zafarano bolognini 15 in libbre diece de miele bolognini 36 in libbre quattro de confetti bolognini 30 in due torcie bianche de libbre quattro bolognini 13 in libbre 20 de farina stamegnata bolognini undicj denari 9 in libbre cinque de candele de sego et ultimamente bolognini 15 in boccali 12 devino dolcie li quai somme fanno libbre sei bolognini sedicj denari novi ma come siedetto non so a menar buono fanno libbre sei percio che oltra che gli siano avanzati in mano due pezzi de in detti torci non leggasi il Magnifico Consiglio spetiale celebrato alli 4 de marzo proximo passato determino che nella festa si spendessero fiorini tre e sono più Libbre 6
Ser Nicolo scacco depositario del Comune che paghi a
Semedesimo fiorni quindici et bolognini ventisette et mezzo sono per tanti spesi dalui nel palio corso porco spada et pitture de arme infrascritte videlicet: per braccia sette di panno verde tolto dAndrea pili a grossi quattordici il braccio fiorini 7 14 per tre armi et la figura di S. patrignano posti a capo di detto palio bolognini 16 per due lance bolognini dodice. la galina bolognini 4 10 per il porco corso dalle somare fiorini 3. per la stora data a lultimo somaro cum le cacioppe bolognini 9. per la spada di ferro data al primo spadarolo bolognini 33. per la spada de legno data a lultimo bolognini tre. per tre para de speroni dati uno al Cancelliero uno al Capitano delle mosse, et laltro a Giovanni Ludovico trombetta bolognini 18. per para dieci de guanti di vitello dati cinque alli Signori Priori uno al podestà al Referendario depositario et Cancelliero et officiale delle mosse fiorini 2 20 et para tre a bolognini sei luno alli trombetti et cavalliero
Libbre 31 7 10
Messer Ludovicho Marcolini: Referendario del Comune fate bolletta A:
Giovanni Paulo Rigo: Depositario del Comune che paghi A:
Voi medesimo fiorini vinti nove, e bolognini vinti tre, sono per la spesa de pali cursi la domenicha di carnevale, per ordine del Magnifico Consiglio Speziale: cioe braccia sette de panno rossio de ottanta, tolto da Pandolfo Torello, a scudi uno doro il braccio, et per uno braccio de panno biancho posto incima del detto palio rossio, per calze del ragazzo, grossi sedici, per il palio delle cavalle braccia sette de panno verde tolto dandrea pili agrossi quattordici il braccio: per tre arme, in Santo patrignano in capo al palio rossio fatti M ° Orfeo. bolognini sedici per quatre picche dabete tolti da pandolfo torelli, a doi grossi luna, bolognini vinti quatre, per il gallo e la galina. bolognini nove, per il palio delli Aseni fiorini tre, per la spada per li spadaroli bolognini trenta, per la stora bolognini sette, per diece pari de guanti de vitello, cinque per li Signori in par per el Signore podestà, uno per il Canceliero, tre para per el Referendario Depositario, et il Canonico et un paro per el m° delle mosse, a bolognini undici el paro, et per tre pari de Guanti de montone, uno per il cavaliero edoi trombetti, a grossi doi el paro, et per tre para de speroni, uno al m° delle mosse, uno al cavaliero, et uno al trombetta, a bolognini otti el paro, che fanno in tutto la ditta summa de fiorini vinti nove, et bolognini vinti tre, appar domanda in filza n. 25 bolognini 59 -3
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Adi 26 de febraro 1551
Messer Ludovico Marcolini Referendario del Comune: fate bolletta A:
Giovanni Paulo Rigo Depositario del Comune che se paghi: A:
Voi medesimo fiorini quatre: che tanto asignati haver speso per la festa di corte fatta la Giobbia grassa per ordine del Magnifico Consiglio Speciale in le fra scritte cose: e prima per livere sei de confetione a carlini doi la livera bolognini 48 per livere una, et onci quatre de canasioni (1) adetto prezzo bolognini 12 per tre torcie bianche a bolognini otto la livera livere sette e mezza monta bolognini 60: per livere quatordici de mielo aquatrini otti neri la livera: bolognini 16 per onci doi de pevero bolognini 4 per mezza oncia de garofani bolognini 4 per mezza livera de ranciata bolognini 3 per zafarano bolognini 4 ½ per aqua rosa bolognini 4 per una pignatta per portare el mielo alle sore bolognini 1 per una soma de legne bolognini 5 per chiodi bolognini 2 ½ per doi lampade bolognini 2 che tutte ditte cose fanno la somma ditta de sopra appar domanda in filza 26 libbre 8
(1) canestri
Ser Pier Giorgio Gratiani cancelliero del comune fate bolletta a Antonio Lancio Depositario del Comune che paghi A voi medesimo Depositario fiorini sei e bolognini vinteuno et denari 12 sono che tanto avete speso per linfra scritte robbe tolte per far la festa in Corte per ordine del Magnifico Consiglio spetiale, et in primo per libbre 12 di miele bolognini vintequattro in pevaro bolognini quattro in garofani bolognini doi et per una pignatta denari quindici in doi some de legne bolognini otto in zafarano bolognini cinque in pano bolognini quatta infarina bolognini quindici in miele bolognini sei per un barile divino bolognini ventisette in confezione libbre sette a bolognini novi e mezzo la libbra fiorini uno e bolognini vintisei e mezzo in marzapane libbre cinque a bolognini nove e mezzo la libra fiorini uno e bolognini sette denari deci in cera bianca cavatone li arsicci e doi torce avanzate e libre tredice resta fiorini uno e bolognini undece et denari 21 bianchi che fanno la detta somma libbre 13112
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Adi ultimo febraio 1552
Ser pier Giorgio gratiani Cancelliero del comune fate bolletta a Antonio Lancio Depositario del Comune che paghi a se stesso A voi medesimo Depositario fiorni undici e bolognini trentanove per altre tanti che di nostri avete speso in palii che sonno corsi et in prima per braccia sette de panno verde per le cavalle tolto dagli eredi de pier Domenico merciare a grossi 14 il braccio e per una spada tolta da maestro gabriello spadaio bolognini ventisette per li spadaroli et per una galina bolognini quattro e mezzo et bolognini dodece per doi picche tolte da pandolfo Thorello una per il palio et laltra per tenere la galina et per tre armi e un San paterniano bolognini sedece et per para otto de guanti de vitello tre per li signori priori et un paro per il podesta et un paro per il Referendario et un paro per il Depositario et un paro per il Cancellero et un paro per il soprastante delle mosse a bolognini undece il pare e per para tre de guanti de capretto doi per li trombetti et uno per il cavaliero a bolognini 4 ½ il paro et per tre para de speroni uno per il soprastante delle mosse et un paro per il trombetta et uno per il cavaliero a bolognini otto il paro che fanno la detta somma como appare in sua dimanda in mia filza n° 30 libbre 23 10 0
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adi 20 de marzo 1552
A se medesimo Depositario fiorini tre sonno per tanti che egli ha pagato et speso nel pocello corso dalli someri secondo la forma di statuti il quale, e, tocco a Jacomo gambarelle lasino del quale e, stato il primo si nel correre facto la Domenica di carnovale comme da poi nella seconda Domenica de quaresima essendo facto ricorrere perche si diceva non essere buoni mosse et traversati da cavalli li someri libbre 6 0 0
Voi medesimo fiorini uno bolognini quattro delli quattro per altrettanti chavete speso in linfrascritte robbe cio è per libre diece e mezza di mele aragione de quattrini diece negri la libra bolognini quindece. Item per libre trenta di farina tolta da Giovanantonio fornaio bolognini X. Item per una pignatta denari 15. Item per oncia doe de pevero sono bolognini quattro. Item per mezza oncia de garofani bolognini doi. Item per ¼ de zaffarano bolognini quattro. Item per ranciata bolognini 2. Item per pane bolognini 2. Item per una soma de legne bolognini 4 ½ . Comprate tutte per fare le feste sollite nella Corte quale non si fecero per certi impedimenti Libbre 2 4 4
Mi medemo Ser pompeo duranti fiorini vinteotto et bolognini trentacinque sono per tanti spesi per me nel costo infrascritto de palii corsi nella domenica de Carnevale prosimo pasato cioe fiorini dodici et bolognini tre in braccia sette de panno rosso veronese per il palio corso da cavalli a uno scudo doro il braccio et fiorini uno et bolognini otto per uno braccio de panno biancho per detto palio de cavalli et fiorini sette et bolognini quattordici per braccia sette de panno verdo per il palio curso dalle cavalle et per quattro arme pinte et quattro aste bolognini quaranta cio e larme bolognini sedice e laste bolognini vinti quattro e per una spada de legno bolognini sette e per uno porco corso da somari fiorini tre e per la stora bolognini sette e per il gallo e galina bolognini nove e per nove para de guanti fiorini doi e bolognini dicinove che sonno de vitello, e per altro para quattro de guanti montorno bolognini vintiquattro e per quattro para de speroni bolognini vinti quattro, dati al podesta e alli magnifici signori priori e altri offitiali libbre 57 15 0
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adi 9 febraro 1554
Mi medemo Ser Pompeo fiorini tre e bolognini dicesette per tanti spesi in le infrascritte cose per la festa fatta in corte il lunedi de carnovale per ordine del Magnifico Consiglio Spetiale cio e per pevere once doi bolognini quatro zafarano e ranciata bolognini cinque garofani bolognini doi e confetti livere cinque fiorini uno e bolognini quindici e cera torce doi bolognini vinticinque e mezzo, candele de sego bolognini sette, miele livere dodici costo bolognini tredici e denari quindici, una pignatta bolognini uno e mezzo, ove bolognini uno e mezzo, vino bocali otto bolognini sei e mezzo, legnie some doi bolognini nove e mezzo, farina livere trentacinque bolognini nove, pane schiere doi bolognini doi sonno ut supra bolognini 6 17 -4
Voi medesimo Depositario fiorini ventotto et bolognini vente, che ve si deveno per altrettanti spesi nellinfrascritte robbe tolte per li Palii soliti correre, et corsi nella Dominicale Carnevale prossima passata 1555, secondo luso et antica consuetudine della nostra Magnifica Citta di Fano, et primo per Braccia sette di Panno roscio veronese costò grossi vinticinque il braccio fiorini 13.5 . per il corso de cavalli. Item per un braccio di panno bianco da Fabriano per porre in cima al sudetto Palio, fiorini 1.8. Item per un panno verde da Fabriano Braccia sette, costo bolognini quarantaduo et denari deciotto il braccio fiorini 7.20. per il corso delle cavalle. Item per 4 Picche bolognini 24 per li duo Palii et due per il Gallo et Gallina. Item per 4 Arma pinte bolognini 16 per porre nelli Palii, tolte sudette robbe da Pandolfo Torelli. Item per il gallo e la gallina bolognini diece. Item per la spada per li spadaroli bolognini 30 tolta da Maestro Gabriello spadaro. Item per 4 paia de speroni, tolti dal sudetto bolognini 28. Item per una spada di legno bolognini 3. Item per X para de guanti di vitello fiorini 3.18. Item per paia 3 di montone bolognini diciotto Libbre 57.
Voi medesimo Depositario fiorini trenta et bolognini venti sette che tanti avete speso nel correre de Palii lultima domenica di Carnevale secondo lusanza antiqua della nostra Città. Et prima. cio, e, in braccia sette di Panno Rossio a grossi venti cinque el braccio fiorini tredici et bolognini cinque et in un braccio di Panno bianco Bolognini quarantotto. In braccia sette di panno verde a grossi sedeci el braccio fiorini otto et bolognini sedeci. In un Porco fiorini tre. In dieci para de guanti di vitello fiorini tre. In tre para de montone bolognini decedotto. In tre para de speroni bolognini trenta. In un gallo et una gallina bolognini dodeci: quattro picche bolognini venti quattro et in quattro Armi bolognini venti quattro che fanno detta somma Libbre 61 7
19 gennaio 1557 con cui divieta di far maschere nella citta' ne' nei suoi castelli alla pena di 2 tratti di corda da darseli subito e di 25 scudi d'oro da applicarsi per meta' alla camera del Comune e gli altri 2 quarti all'accusatore ed esecutore inoltre ordina che dopo le due ore di notte di non andare cantando ne' suonando alcun strumento per la città e castelli alla pena di 25 scudi e alla perdita degli strumenti inoltre essendo giunta notizia del Commissario che molti giovani di questa citta' si riuniscono con la scusa di ritrovarsi a mangiare insieme e ne nascono dei tumulti ordina che d'ora in poi non più di 4 persone si debbano trovare insieme ne' cenare ne' mangiare insieme alla pena di 20 scudi per ciascuna persona. Il Commissario si riserva l'arbitrio di aumentare o diminuire le pene.
(sintesi riportata nell'indice di inventario - cfr. originale in immagine)
A di 20 di Febraro 1558
Franc.° Franc.i Depos.° del Comune pagare a
Voi medesimo fiorini vintotto bolog(ini) trentasei per altrettanti spesi da noi ne palii corsi questo anno 1558 secondo il solito la Domenica di Carnevale ne la nostra città et prima fiorini 12 bolognini 7 ½ im braccia 6 ½ di panno roscio veronese a grossi 25 il braccio et fiorini uno et bolognini otto im braccio uno de panno biancho fabrianese attaccato al Palio roscio corso da Cavalli, et luno et laltro tolto da Pandolfo Torello, et fiorini sei et bolognini vintidoi et mezzo in braccia numero 7 di Panno da Ugubbio curso da le Cavalle tolto da P° Filippo, et fiorini 3 per il premio del primo somaro, et grossi undeci per la spada de ferro data al primo spadaruolo tolta da m° Cesare spadaio, et bolognini tre per la spada de legno per lultimo spadaruolo et per tre armi ut supra Paterniano attaccati al Palio roscio bolognini 18 et per picche 4 bolognini 24 per li Palii, et per porvi il gallo et galina li quali animali costorno bolognini 13, et per nove para de guanti di Vitello 5 per li m. s. p. 3 per R.rio Depositario et cancelliere a grossi 4 il paro fiorini doi bolognini 28 con quello lave chi dette le mosse, et per doi para de montoni per il Trombetta et cavaliere bolognini dodici, et per tre para di speroni per le mosse Trombetta et Cavaliere bolognini 27 come app. ( ) ut supra Fiorini 57 16
Giroll.o B. R.rio.
Franc.° Franc.i Dep.° del Comune pagate come di s.
Lud.co Grat. V. Canc.re.
Tr. 57 - 16
Ser vincenzo millionj Depositario Generale pagate a voi medesimo Depositario fiorini diciotto et bolognini 10 sonno per altrettanti spesi da voi nel palio corso questo anno 1560 la Domenica di Carnovale secondo il solito della nostra Cità. Et prima scudi cinque et bolognini 57 sonno per braccia sette di panno verde da Fabriano tolto al fondigo delli heredi dAndrea pilij a grossi 17 il braccio et per fogli quatro de carta reale per la pictura delli Armj et con S. patergniano pagati al Dipintore bolognini 19 et per le due lancie. uno per il sottopalio et laltro per la galina bolognini 12. Item per la galina bolognini otto. Item per il paglio delli Asini fiorini tre. Item per la stuora bolognini otto. et per para de guanti n° 13 cio è para otto per il Consiglio et tre signori Cancelliero Referendario et Depositario et messer Ascanio gabuccinj al quale tocco le mosse. a bolognini 12 il para et para cinque per Gio Ludovico et Mauritio Trombetti Maestro di Casa et Marco Mazzitro delli Magnifici Signori priori et Cavagliero del podestà et para tre de speronj a bolognini 9 il para che fanno grossi 54 et bolognini uno. Item per una spada di ferro per li spadarolj tolta da Maestro Cesare spadaro fiorini uno, et per una altra di legno bolognini tre che fanno la supra ditta summa Libbre 36 10 0
Jesu Maria
Se medesimo depositario fiorini trenta uno et bolognini vinti tre sonno che tanto se facto spesa per fare curere il palio libbre 14 24 per braccia sette di panno roscio veronese in grossi 28 il braccio et libbre 1 8 per braccia uno di panno biancho Fabriano per ponere nel decto palio roscio secondo lusanza et libbre 7 14 per braccia 7 di panno verde Fabriano per le cavalle a grossi 14 il braccio et libbre tre per il porco dato agli somari et libbre 1 per la spada de ferro data agli spadaroli quali anno curso et bolognini 3 per la spada de legnio bolognini 18 per il gallo et la galina et bolognini 7 per la stuora per quelli che hanno le cacioppe et bolognini 28 per quattro lancie hoperate per dicto bisogno et libbre 2 4 per sette para de guanti a bolognini 12 il paro un paro per uno gli tre Signori un paro al Cancelliero un paro al Referendario un paro al depositario un paro al sopra stante alle mosse et bolognini 12 per doi para di guanti a bolognini 6 il paro uno dato al trombetta laltro al cavaliero et bolognini 21 per tre para de speroni a bolognini 7 il paro un paro al trombetta un paro al cavaliero laltro alofitiale delle mosse quale tutte robbe asendeno come di sopra tolte per fare curere il palio la domenicha di Carnovale secondo lusanza della Citta che fo agli 21 di febraro 1563 Libbre 63 3
Voi medesimo depositario fiorini trenta tre et bolognini 10 sonno per linfrascritte robbe tolte per il palio corso adi de febraro 1564 et prima fiorini quatordeci et bolognini 28 per braccia sette de panno roscio veronese agrossi 28 el braccio et fiorini uno et bolognini 20 per braccia uno de panno biancho de Fabriano denari 8 per ponere nel detto palio roscio delli cavalli secondo lusanza et fiorini sette et bolognini 35 per braccia sette de panno verde da fabriano agrossi 15 il braccio per le cavalle et fiorini tre per il porco per li somari et bolognini trenta per la spada de ferro alli spadaroli et bolognini 3 per la spada de legno per li ditti et bolognini 15 per il gallo e la galina et bolognini sei per la stuora per quel dalle cacioppe et bolognini 28 per 4 lancie per li palij fiorini doi e bolognini 28 per nove pare di guanti per li Signori priori Referendario depositario et Cancelliero et il sopra Stante delle mosse a bolognini 12 il paro et bolognini dodici per doi para de guanti per il trombetto et cavaliero a bolognini sei il paro e bolognini 21 per tre para de speroni per il sopra Stante cavaliero et Trombetto a bolognini sette il paro et bolognini 24 per quatre arme da mettere su ipalii appare nostra domanda sotto scritta dalli Magnifici Signori Priori in filza n° 99 Libbre 66 10
Onde evitare scandali nella città in questo tempo del Carnevale, il Governatore ordina che alcuno di qualsiasi condizione e grado sia, ardisca di far mascara senza (sua) licenza alla pena di 25 scudi e 3 tratti di corda per ciascuno e ciascuna volta contravverrà. La pena per la metà andrà alla camera del Comune di Fano, un quarto all'accusatore e l'altro quarto all'esecutore. Inoltre il Governatore fa divieto a coloro che riceveranno licenza di far dette maschere, di mascherarsi in alcun modo da religiosi, nè portare alcuna sorte di arme nè di giorno nè di notte.
(sintesi riportata nell'indice di inventario)
Voi medesimo Depositario fiorini quatro et bolognini sedecj che tanto sonno spesi in la festa di Corte fatta lultimo giorno del mese di febraio prossimo passato che fu la Domenica di Carnovale per ordine del Magnifico Consiglio Speciale i quai denari furno spesi nelinfrascritto modo et robbe cioè in duo pigniatte per mettervj lolio et miele mezzo grosso. melo rancie quatrini quatro quatrini quatro. item bolognini 16 per libbre 8 de miele in zaffarano et pevero bolognini sette. item in due schiere de pane per il vino bolognini quatro in duo fogliette de olio quatrini vintidue in libbre 41 de farina bolognini 14 in una soma de fascine bolognini sei et denari 6 in torce restituite li Arsicci (1) fiorino uno in bocali otto de vino bolognini 16 in libbre quatro de candele de segho bolognini 14 in una soma de legno bolognini sei et in quatro sonate in grossi sedecj in tutto fanno Libbre 8 16
(1) Torce già parzialmente arse
Il medesimo Signor Governatore mosso da degni rispetti proibisce, ordina et comanda, che nessuna persona di qual si voglia grado, stato et conditione si sia tanto maschi quanto femmine ardisca ne presuma andare in mascara trasvestito, o, mutarsi il suo proprio et solito abito, colore del viso, o, barba senza sua licentia sotto pena di 25 scudi doro per ciascuna persona, et ciascuna volta da applicarsi come di sopra et di tre tratti di corda a uomini, et della frusta alle donne riservando larbitrio di commutare le pene corporali in pecuniarie, o, altre corporali, et le pecuniarie in corporali secondo la qualità delle persone.
Ordina ancora statuisce et comanda, che dopo il terzo suono della campana non sia persona alcuna che vada par strada dentro la città ed altri luochi della sua giurisdizione sonando alcuna sorte dinstrumenti ne faccia serenate con canti in qualsivoglia modo et meno facciano feste balli et trebbii pelalcuna sorte sotto pena di dieci scudi doro dapplicarse come di sopra et della perdita dellinstrumento, che sintenda essere guadagnato dagli esecutori et di havere a stare prigione la notte.
Vuole ancora et espressamente dichiara che in cause criminali dove simponga pena di cinquanta scudi si possa senza alcun dubbio et essecettione procedere a tortura standovi legittimi inditii, et la contumatia de citati tanto in persona quanto a casa et per affissione di cedula, o, banno per conservatione dellobedientia de superiori shabbia per vera et legittima confessione, ancorche non vi precedesse altro indizio, et si possa per la sola contumatia liberamente condannare li citati nelli sopradetti modi, o, alcun dessi come confessi conventi et con testimonii superati.
Fani die 28 Januarii 1570
Marcus Vettius Gub.(ernator)
Voi medesimo soldi otto e bolognini 28 denari tre per altretantj spesi per le doe feste publiche fatte in corte da i magnifici signori priori de autorita e ordine magnifico consiglio spetiale celebrato ali 10 febraro luna il giovedi grasso e laltra il lunedi de carnovale e li detti denari si spesero in questo modo cioe bolognini 4 e quatrini tre in tre pigniatte per mettere il miele bolognini 29 e quattrini n° in libre 17 de miele a quattrini 12 la libra soldi bolognini 34 per libre 31 de farina staciata soldi per 4 schiere e mezzo di pane bolognini nove soldi bolognini sei per tre fogliette de olio soldi bolognini undice in fasine soldi bolognini 4 in zafarame soldi bolognini sei in pevere le quale robbe furno date ale sore per fare li bescotinj soldi bolognini 19 per 2 some de legne per il foco fatti in camera soldi bolognini 20 e denari sei in libre sei de candele de sego soldi bolognini doi per doi bichieri con li scorzetti soldi per bocali 30 devino a diverse persone bolognini 47 e quattrini cinque soldi per libre cinque et onci nove de confetione a bolognini 12 la libra soldi uno e bolognini 29 soldi doi e bolognini per cera bianca in tre torce che se metteno in cescheduna sera de dette feste oltre le candele elumj et ultimamente bolognini 34 pagati ali sonatori che in tutto fanno quanto di supra.
Libbre 19 8 - 3
Me medesimo scudi quatro bolognini tredici denari decidotti per altri tanti spesi da me per una festa publica fatta nella corte de Magnifici Signori Priori per ordine et autorità del Magnifico consiglio spetiale, e prima per due torcie de cera bianca che pesorno libbre cinque et oncie cinque a bolognini 13 ½ la libbra scudi uno e bolognini 14, jtem per libbre sei de candele de sego a quatrini vintidoi la libbra bolognini vinti e quatrini doi, jtem per libbre cinquanta de farina per fare biscotini bolognini vinti, jtem per libbre dieci de miele per fare biscottini a bolognini 2 la libbra bolognini vinti, jtem per schiere tre de pane bolognini sei, per oncie 2 di pevaro bolognini quatro, jtem per zafarano bolognini sei, jtem per uno bocale de olio bolognini sette e quatrini tre, jtem per fasine bolognini otto, jtem per bocali 15 de vino bolognini trenta, jtem per due lampade bolognini doi e quatrini uno, jtem a sonatori in cinque bolognini cinquanta sei, che in tutto come di sopra fanno Libbre 12 13 18
Attentis narratis ieiunatis duobus diebus solutisque in manibus depositarii rei scutis duobus concedimus ut petitur
(firma illegibile) vicario generale
Datum Fani die 23 mensis Aprilis 1580
Matteo Scapaccini Cancelliere vescovile
Me medesimo soldi dieci bolognini vinte sonno che tanto ho speso per ordine del Magnifico Consiglio Spetiale per far doi feste in corte, e prima per libbre 50 di farina soldi uno pevaro once tre bolognini 6; zafarano bolognini 8 una pignatta bolognini uno e 9.2 miele libbre tredici bolognini dicidotti e 9.3 olio fogliette doi bolognini 4, quatro schiere de pane bolognini 7. 9.2 una soma de legne et una de fasine bolognini 15, mele e castagne bolognini tre candele libbre 6 bolognini 22. 9.1 doi torcie libbre 7 soldi 2 bolognini 11 doi fogliette dolio bolognini vino bocali 12 bolognini 18 uno bolognino di candele corde per chictarone bolognini 6, zucaro ovi farina bolognini 26. 9.3 vino bocali novi bolognini 14 mele bolognini 6 miele libbre una bolognini 1.9.4 doi torcie libbre 5 once 8 soldi uno bolognini 33.9.4. sonatori bolognini 45 che in tutto asiende come di sopra Libbre 21 .0
Io medemo scudi doi libbre dicisette quattrini cinque per tanto che ho speso nelle infrascritte robbe per una festa fatta nella corte delli Magnifici Signori priori per ordine del magnifico Consiglio Spetiale cioe bolognini 6 di meli libbre 13 zucare bolognini mezzo libbre 7 ½ oncie due di pevare bolognini 7 ½ zaffarano libbre 3 bocali 7 de vino bolognini 15 castagnie bolognini 6 fasine bolognini 6 farina et pane libbre 24 per mezzo bocale de olio bolognini 4 bolognini 4 di candele libbre 14 quattrini 5 torcie libbre 30 che fanno come di sopra libbre 6 17 quattrini 5
A me Perpetuo Angelieri maestro di casa de Magnifici Signori Priori scudi dui baiocchi quaranta dui et ½ per tanti che egli eseguie haver speso in una festa fatta in corte de Magnifici Signori secondo lordine del Magnifico Consiglio spetiale Scudi 2 42 2
Giovanna Roncoli, consorte del Capitan Nicolò Scacchi, Ipollita Marcolini, moglie del Dr Pier Domenico Costanzi, Isabella Genga, maritata in Gio: Leonardi, Madalena Nolfi, sposa di Alessandro Tomasini, e Vittoria Nigosanti, usurata nel Capitan Iacomo Martinozzi, che morì in Saxia (Sassonia? n.d.r.).
Paggi furono fanciulli parenti Della Vita, Gio: Battista Borgogelli, che finì la vita nellassedio di Ostenda, dopo molte onorifice fattioni, lodate dal marchese Spinola: era tra la fantaria riuscito veloce nel corso quasi nuovo Asael, e pari al Rodano, il più veloce tra tutti i fiumi.
Seguì il ballo nel palazzo del Magistrato, la prima delle nominate invitò il conte Federigo di Monte Vecchio.
(1) Elezione avvenuta il 30 gennaio 1592
Da: "Manoscritti Amiani" n. 35 (Bernardino Borgarucci, "Istoria della Nobiltà di Fano" pag. 125-126 -sec.XVII) - Biblioteca Federiciana - Fano
... Averti ciascuna di non portare altro habito che quello della sua professione ancor nel tempo del carnevale, ne pianelle di colore, o trinciati ne sorte alcuna di ornamenti alla testa o al volto, ne guanti, ne specchi, odori o simil vanità ...
Illustrissimi Signori
Gio(vanni) Fran(cesco) Sperandio, e Camillo Boccacci servitori delle Signorie loro Illustrissime con dovuto effetto le significano, come essi con altri loro Amici hanno quasi che risoluto per passare il prossimo Carnevale con qualche honorato e nobil trattenimento di rappresentare in questa Città una Comedia e perchè a essi è noto, che il Teatro di questo Publico a ciò destinato non puossi ottenere senza il consenso de loro Signori per tanto essi unitamente con gl'altri affettuosamente li supplicano a gratiarli della Chiave del detto Teatro come anco delli cinque fiorini, che in simili occasioni questo nobil Consiglio è solito distribuire.
Assicurandoli, che oltre favoriranno persone affettionate, e membri di questo Publico, si obligano anco risarcire, e migliorare detto luogo, questo hormai senz'aiuto si renderà inutile. Gl'oratori unitamente con altri loro interessati, resteranno (concettamente? n.d.r.) alla gentilezza delle Signorie loro Illustrissime.
Quas Deus (...?)
Die 6 dicembre 1620
In Speciali ...
Ne' quali, secondo la serie de' tempi, e la cagione delle contingenze, si toccano i fatti ancora de' Prencipi, e di altre Città d'Italia, DI VINCENZO NOLFI.
PARTE PRIMA.
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HISTORIA DI FANO
... In memoria di un soccorso portato alla fortezza di Perugia, nel tempo di certe indulgenze antiche mantenute sù la tradizione, che chiamavano indulgenze le Perdonanze di S. Paterniano, perchè con molto concorso andava il Popolo a visitar quella Chiesa, le quali cadevano verso al mezo del Mese di Giugno, e cominciavano dal Mercordì, duravano per i sette giorni seguenti, la Domenica che accadeva frà li detti sette giorni si faceva la festa d'un corso di Cavalli e questo cominciava dal Bignano, prendendo le mosse al principio d'un luogo, ove fù poi il Giardino de' Malatesti, vicino alla Chiesetta, che hoggi si chiama la Madonna di Cucurano, e terminavano la Carriera, venendo per retto tramite sopra la strada Flaminia, sù la Piazza avanti la Chiesa del Duomo.
Al primo, che giungeva, se li dava per premio un Palio di scarlatto di braccia nuove, et un braccia di panno bianco.
Al secondo una Porchetta arostita.
All'ultimo un Gallo con una borsa di scamoscio piena di cenere.
Il Giovedì grasso parimenti fù introdotto un giuoco detto delle trippe, perchè i Macellari da una, et i Piazzari dall'altra parte nella Piazza grande facevano con molto riso del Popolo alle trippate frà di loro, ma perchè fù giudicato giuoco indecente alla vista de' Cittadini, fù levato, e furono stabiliti a spese de' Macellari due Palii di valore di dodici Ducati per ciascheduno, uno per il detto giorno, l'altro il dì della Domenica di S. Lazzaro, e questi si davano a coloro che facevano miglior colpo con le Balestre.
Domenica di Carnevale si correvano quattro Palii, uno dalli Cavalli, che cominciavano le Mosse dall'istesso luogo del Bignano, e correvano fin alla Piazza del Duomo, dove stavano i Palii.
Al Primo si dava, come nell'altro, braccia nove di scarlatto, et un braccio di panno bianco.
Al Secondo un para di guanti, al Terzo un Gallo.
Un'altro si correva dalle Cavalle, al primo, che giungeva, si davano sei braccia di panno verde, al secondo una Gallina, al terzo un par di sponi.
Il Terzo Corso era degli Asini, al primo si dava un Porco salato, all'ultimo la Metà di una testa parimenti di Porco involta in un pezzo di stora.
Il Quarto era degli uomini ignudi, e questo si cominciava pur fuori di Porta Maggiore, e terminava sù la stessa Piazza del Duomo; al primo, che giungeva, donavasi una bella spada, all'ultimo una spada di legno coperta di orpello, e quindi colora, che correvano, chiamavansi Spadaroli, et una figura, dalla quale prendevano le mosse, anche oggi chiamasi, la figura de' Spadaroli.
L'ultima Domenica di Settembre si tirano a segno con quei Balestroni antichi, che portavano frezze et a quello che faceva miglior colpo si dava un Palio di Scarlatto, al Secondo una Balestra, al Terzo una Rotella, e prevalse tanto questo esercizio nella Città, che in simil sorte di armeggiare furono i nostri in quei tempi stimati i migliori Balestrieri di tutta la Marca, e perciò si ritrova, che negli armamenti sempre si chiedevano i Balestrieri di Fano.
E tutti questi corsi, e feste durarono per tutto il Dominio de' Malatesti.
... Frà le altre feste, che volevansi fare per trattenimento del Popolo nella Città di Carnevale, come di correr palii, di uccider il Porco in isteccato, di Caccia al Toro e simili, se ne faceva una il Martedì sia di Piazzari da una, et i Macellari dall'altra parte, i quali combatteva insieme con le trippe di Buoi uccisi al Macello, siccome si è accennato di sopra, e perchè riuscivano a gli occhi delle Persone civili più dispiacenti, che di diletto, fù in Consiglio preso partito, che si abrogasse il detto giuoco, et in sua vece si sostituisse il tiro di Balestra al Bersaglio, il giorno della Festa di S. Lazaro, con conditione, che il primo, che più si accostava alla Brocca, guadagnasse un Palio di panno di valore di dodici ducati, il secondo una Balestra di due ducati, il Terzo una Rotella, il che fù osservato per molti anni, facendo far la spesa alli stessi Macellari, e Piazzari.
La vigilanza sopra le Anime a noi commesse incaricataci da divini et umani precetti alle orazioni deve essere specialmente quanta più frequenti e prossimi sono i pericoli dove elle si trovano e massime in occasione di carnevale nel quale ricercandoci da noi più esatta attenzione per ovviare ai scandali e togliere al ... le licenze et abusi che in tal tempo sogliono introdursi come reliquie detestabili della Gentilita.
Quindi e che comandiamo et espressamente ordiniamo alle persone a noi soggette di qualsivoglia stato e condizione che in questo tempo di carnevale si astenghino dalle maschere nei giorni di festa ne fare alcuna altra atione disonante dal precetto di santificare le feste e di non usare mai in tutto il corso del carnevale ne a piedi ne a cavallo ne di giorno ne di notte abiti di religiosi o religione o ad esse appartenenti et ad usi ecclesiastici come anche in altri giorni non festivi colli sopra accennati abiti non entrare in maschera se non sii levato il sole et uscire di essa al tocco della prima Ave Maria.
Si come proibiamo in qualsivoglia tempo di questo carnevale ogni sorte di festino da ballo entro la casa propria che in quella d'altri e ne tampoco assisterli permetterli o tenerli mano sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore.
Vogliamo inoltre et espressamente comandiamo che niuna delle accennate persone ardisca mascherarsi o in habiti con fagolotti o con suoni e canti e chiassi fermarsi in detto tempo ne di giorno ne di notte davanti le chiese, cancelli e parlatori di monache, Collegio Nolfi, Casa delle Orfanelle, S. Michele e Seminario e molto meno entrare anche nelle dette chiese o parlatori de suddetti luoghi Pii con i detti abiti et attioni carnevalesche ne tirare dentro ad essi a niuna persona confetti e quando in alcune di detti chiese sia esposto il Venerabile no debbono passare in alcun modo per quelle strade o vicinanze di esse chiese con tanta continenza che non si possa sentire verun rumore da dissuader li fedeli dalla divotione.
Proibiamo alle donne di vita scandalosa sospetta di mal odore d'immascherarsi ne di giorno ne di notte sotto pena della frusta oltre le altre pene da esprimersi qui sotto.
Quanto poi alle persone ecclesiastiche comandiamo a tutti e singoli di detta nostra giurisdizione ordinata o delegata di qualunque stato grado o conditione ancorché ...
lacuna nel testo
di non doversi mascherare ne di giorno ne di notte alcuna Persone donnesche e congiunte
lacuna nel testo
bagordi carnevaleschi ne sonare o cantare in alcun luogo di essi neppure andare per la città, terre, castelli o ville della medesima diocesi ne soli ne accompagnati sotto pena della sospensione a divinis da incorrersi ipso facto dai sacerdoti et di ordini sagri la .... ne riscriviamo a noi ricorrendo in detto caso e sospendendo ogni facoltà che in qualsivoglia a modo ne avessero et questa a semplici chierici sotto la pena dello carcere per sei mesi e di non dover essere promossi ad altri ordini oltre libere pene qui sotto contenute.
Rinovando agli editti ancora per dell'anno 1714 e tutte l'altre prohibitioni sinodali in specie contrarie a Quelli che ardissero portar armi sotto la medesima pena del sinodo e di pili della carcere et altre a nostro arbitrio.
Ricordando a tutte et ogni uno agli ecclesiastici ... o privilegiati in qualsivoglia forma non solo l'obbligo loro di contenersi in modo da servire d'esempio ai secolari ma ancora che in virtù delle facoltà datomi da sagri canoni, costituzioni apostoliche, sacramento, concilio di Trento e de decreti della sagra Costituzione procederemo in caso di contraventione essendo ....
lacuna nel testo
colle pene dovute e della carceratione.
Avvertendo ogni uno tanto uomini che donne secolari et ecclesiastiche, privilegiati e non privilegiati et in qualsivoglia modo comprese ne suddetti capito a non contravvenire a quanta si e espresso sopra sotto le pene di scudi 25 disposte a luoghi pii et altre ad arbitrio oltre quelle espresse per le persone nominate di sopra ogni qual volta si contraverà a questo nostro espresso comandamento et ordine da pro.
Vogliamo che il presente affisso che sarà a luoghi di questa città e di tutta la nostra diocesi obblighi ciascuno alla puntuale osservanza come che le fosse stato personalmente intimato.
In fede dato in Fano da Cancelleria Vescovile questa di 14 gennaio 1720.
J. Dionisi canonico teologo pro vicario generale Carlo ab. Guerra cancelliere vescovile.
Lo stesso giorno viene affisso ai soliti luoghi della città per mano del pubblico plazario
SONETTO DEDICATO AL SOMMO MERITO DELLA NOBILE FANCIULLA LA SIGNORA MARGHERITA GALANTARA PATRIZIA FANESE.
Odo, ne so qual sia, ne donde sceso,
Grato, soave, nobile concento,
Che mille a' un' tempo in sen' piovermi sento,
Dolci saette in un' sol' dardo acceso.
Spinto per noto calle, e al cor' disceso
L'aer, che mi circonda, or' tardo, or' lento,
Or più vivace, in cento affetti, e cento
Volgermi l'Alma hò già nel petto inteso.
Chieggo, se Urania sia dalle celesti
Sfere discesa, e dal superno incarco
Delle stellanti rote i moti appresti.
Mà l'Alma accesa, ricorrendo al varco,
Mira, che sol' Tu sei, che il sen' mi desti,
L'Arcier LUIGI, ed il tuo labbro è l'Arco.
Del Sig. Abb. Antonmaria Crescioli, Pub. Profess. di Umane Lettere in Fano.
In Fano Nella Stamperia di Andrea Donati con Licenza de' Superiori.
Esce il nuov'Anno, e schiuso
Dal cieco Albergo è Giano,
Come de' Tempi è l'uso
Ecco a Te riedo o Fano.
Levati, e il mio ritorno
Città diletta onora;
sì avventurato giorno
Tu non vedesti ancora.
Pien di felici augurj
Dall'Olimpo a te movo:
Più fausti, e più sicuri
Tempi a goder non trovo.
E già divulga, e dice
L'arrivo mio gradito
Con Tromba banditrice,
Il messaggiero invito.
Taccian di cure carchi
L'austere lor ragioni
I cigliuti Aristarchi,
I rigidi Catoni.
Son soli miei pensieri,
Son mie delizie, e vanti
Bei scherzi lusinghieri
Dolci trastulli, e canti.
Sempre letizia meco
E libertate io guido:
Me siegue il Genio, e il cieco
Saettator Cupido.
Tu esulti ai nuovi accenti,
Onde oggi a te ragiono:
Il mio poter già senti,
E ancor non sai chi sono!
Benchè alla Gioja, e al Riso
Mia cara schiera eletta
E a questa, che hò sul Viso
Cerata Mascheretta
E a quel ch'ò al piede avvolto
Aureo Coturno, e a questi
Ornamenti da stolto
Me ravvisar dovresti.
Ma già mio Nome or svelo,
Il Baccanal son io,
Fra quanti sono in Cielo
il più giocondo Dio.
Per Me levan ridenti
I pallidi Sembianti
Le belle impazienti,
I smaniosi Amanti.
Per me ogni dì novelle
Foggie ritrova, e mode
L'Arte ingegnosa, e quelle
Orna di scaltra lode.
Per me panciuto e tronfo
Passando infra la Plebe
Bacco gode il Trionfo
Rinovellar di Tebe.
De Strani Volti apparsi
Per me ciascun festeggia,
E de Confetti sparsi
Per me la Via biancheggia.
Per me van Cocchj in corso
Ricchi d'Oro, e Cristalli.
E Amor governa il Morso
Ai fervidi Cavalli.
Per me trà motti allegro
Splende il Convito, e fuma,
E il Vin focoso, e negro,
Trema nel Vetro, e spuma.
Per me in aurata stanza
Lieto il festin risuona,
Ivi ogni Bella danza,
E al suo Pastor si dona.
Suona per me non meno
Di plauso fragoroso
Pe' folti Palchi il pieno
Teatro luminoso.
Quanto pensar Tu puoi
Di Gioja, e di Diletto,
Tutto ai desiri tuoi
In questi dì prometto.
Ma guarda, che l'Usanza
Non guasti i Doni miei,
C'ella sarìa baldanza
Da provocar gli Dei.
Vuò dir, che cauto attenda,
Che la licenza stolta
Tua gloria non offenda,
Però mie leggi ascolta.
Giacchè il vietarlo è vano,
Trovi in Te Amor suo loco.
Ma poi da Te lontano
Sia di lascivia il foco.
Sian pure a Te concessi
Caffè, Veglie, e ridotti:
Non spender poscia in Essi
Tutte in giocar le notti.
Godi se il Caso t'offra
Festino onesto, e culto,
Ma poi da Te non soffra
Niun Colomba insulto.
Siedi in Teatro a sera,
Ivi tripudia, e scherza,
Ma non usar severa
Censuratrice sferza.
Magnificenza fuori
Tragga Equipaggio, e Cocchj,
E Tutti i tuoi Tesori
Ponga del Mondo agli Occhj.
Scialacquamento audace
Però da Te sia lunge,
E il lusso empio, e vorace,
Che borse, e scrigni, emunge.
Giusto Contegno venga
Teco, e civil Decenza,
E a lui dovuto ottenga
Rispetto, e riverenza.
Lungi però l'impegno,
Che sol Discordie desta,
Lungi il puntiglio indegno,
Turbator d'ogni festa.
Mà chi è Colei, che viene
Con furibondo aspetto,
Avvolta di Catene
Le braccia intorno, e il petto?
Volangli per le Chiome
Da spaventati Lumi,
Come Vapori, o come
Rote di fuoco, e fumi.
Forse del cieco Averno
Mostro tu il credi infesto,
Ma io ben chi sia discerno,
E a te la manifesto.
Questa è la capricciosa
Fortunata Pazzìa,
Quella, che mai non posa
Fida Compagna mia.
Per Costumanza antica,
Ella ama i Tempi lieti,
E' degli Amanti amica,
Amica è dei Poeti.
Quantunque abbia a Noi sopra
Sempre un Dominio vero,
In questi giorni adopra
Maggior però l'impero.
Eccola assisa in Trono
Ond'io m'arresto, e taccio,
E a quella t'abbandono,
Liberamente in braccio.
IN FANO DALLE STAMPE DI ANDREA DONATI STAMPATORE VESCOVILE. CON APPROVAZIONE DE' SUPERIORI.
Da: Biblioteca Federiciana di Fano, Archivio teatrale (Coll. C/3)
Proibitivo di ogni sorte di Divertimenti, e Spettacoli publici per tutto l'Anno 1793.
ANTONIO MARIA DE' MARCHESI FROSINI
Patrizio Modenese, Pisano, Ferrarese, e Regiano, dell'una e dell'altra Segnatura Referendario,
Ponente della S.Congregazione dell'Indulgenze, e Reliquie, Governatore Generale d'Ancona,
e Governatore Interino Delegato per la Città, e Giurisdizione di Fano
Il Genio de' tempi correnti, ed il disordine, che s'insinua a passi manifesti non solo nelle massime più radicali di Religione, quanto anche nei principj fondamentali della società civile, hanno mosso la Santità di Nostro Signore a soccorrere d'una mano l'Altare col chiamare i Sudditi agli atti di Religione, e dell'altra a rispingere tutto quello, che è espressione di Gioja, e soddisfazione comune.
Quindi per Organo della S. Consulta, e con lettere ripetute dei 15. e 26. Dicembre scaduto ha ordinato, che per tutto il corrente Anno 1793. siano proibite non solo le Commedie, pubblici Spettacoli, e Baccanali, ma ben'anche le Feste di Ballo, Corse di Cavalli, Caccie di Bue, e Steccati, ancorchè d'antico Istituto, e solite a farsi in qualunque circostanza, ed occasione.
Nè restano meno vietati i divertimenti domestici, come d'Accademie, Balli, e Rappresentanze Sceniche, e qualunque ne sia il Genere, od il Soggetto, mentre in caso di dubbiezza la sola Segreteria di Stato è autorizzata di abbassarne la decisione.
In esecuzione pertanto delle disposizioni Sovrane, ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e chiunque tanto pubblico Magistrato, che Individuo privato si uniformi alla Legge sopra espressa, nè ardisca arbitrare; poichè deviandone temerariamente, o immaginandosi d'interpretarla a proprio capriccio, in qualunque contravenzione, faranno risguardati Rei non solo i Promotori, e gl'Inservienti, ma gli Aderenti, e quelli, che ne profittassero, e tutt'incorreranno nella pena di Scudi 50. indistintamente, della Fortezza, o Carcere formale a tenore dei casi, delle circostanze, ed anche di pene più gravi ad arbitrio dei Tribunali Superiori, per chi replicatamente ardisse di divenire Contraventore.
Ed all'oggetto, che non rimanga luogo a' Rei di lusingarsi di restare impuniti, dichiariamo, che si procederà ex officio contro i medesimi, ed in ogni miglior modo più proficuo al fisco, incaricando perciò i respettivi Capitani Locali soggetti alla nostra Giurisdizione di vegliare col maggior scrupolo sulle Terre, e Castelli a loro affidati, e di mandare le respettive denunzie anche per Espresso, rendendo Lor medesimi responsabili di qualunque loro ingiusto silenzio, o tolleranza.
Si prestino dunque tutti, e ciascuno all'esecuzione, mentre affisso, e publicato il presente ne' luoghi soliti di questa Città, e Giurisdizione, obbligherà chiunque alla puntuale osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato.
Dato in Fano dal Palazzo Appostolico questo dì 14. Gennajo 1793.
Per Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore Assente
G. PANFILJ LUOGOTENENTE GENERALE.
Giuseppe Pierpaoli Cancell. Crimin.
In Fano; Dalle Stampe di Gaetano Leonardi Stamp. del S.Uff. del Governo, e Publico.
Causa criminale del 1803
Incidente avvenuto nel corso del Carnevale dellanno 1803 - Sintesi
In quellanno al Trebbio (attuale Piazza Costanzi), allinnesto con il Corso, una donna in maschera venne investita da una carrozza allestita in foggia, guidata da tale Sebastiano Buffoni. Riportiamo alcuni brani significativi tratti dalle dichiarazioni rese al Sostituto Criminale Giuseppe Fagnani e al Luogotenente Generale nei mesi di febbraio e marzo 1803.
Il 3 aprile dello stesso anno il Buffoni fu assolto.
* * *
"Al Nome di Dio Amen Mercoledì 23 Febraro 1803
Avanti lIllustrissimo Signor Luogotenente Generale, e di me in Cancelleria Criminale di Fano.
C.p: il signor Giuseppe Guardinucci Procuratore fiscale di questa Curia, in qualunque termine a se di ragion competente, ed in ogni altro miglior modo nella quale espone, e narra a sua Signoria Illustrissima essergli pervenuto notizia, che nel Martedì scorso ultimo giorno di Carnevale in cui il brio delle Maschere vaponegiando per il corso con i Legni Carozali alestiti in foggia, accadde, che uno di questi Carri per incuria del Veturino Sebastiano Buffoni condutiere, e guidatore de cavalli, di un Carro, con il Carro suddetto urtasse ad una Maschera, a cui si aviloparono le sotane al fusto del rotino davanti mediante cui racomandandosi la detta Maschera con cenni al Veturino Buffoni, egli non prestò alcun orechio seguitando a correre, e così trabalzare codesta Maschera, per la quale rimase, tutta lorda, ed inbratata dal fango, in vista di ciò fà istanza, che si pigli cognizione di questo affare, a verificazione del quale vengono esaminati il Signor Antonio Massi, ed il Signor Francesco Rumiti, ed intanto il Tribunale potrà contemporaneamente umiliare il raporto a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore "
Dichiarazioni rese dal testimone Antonio Massi, di anni 37, venditore di vino
Anchio mosso dai divertimenti del Carnevale mi portai al Corso, per godere, e vedere le Maschere, che in gran copia passeggiavano per il Corso, in allora non viddi alcuna in convenienza, che accadesse, ma bensì intesi a dire, che certe Maschere, mentre passeggiavano per il detto Corso di questa Città, una loro compagna si prendesse sotto una ruota di Carozza, nella quale vi erano tacati i cavalli, e questi venivano guidati da un certo Sebastiano Buffoni Veturino, il quale stava a cavallo; ma di più li posso dire, che le medesime Maschere venero in casa mia, e mi racontarono, che una loro compagna era caduta sotto una ruota di carozza, e questa cavatasi la Maschera, vidi che quella caduta era la moglie di Carlino Giuliani, la quale aveva tutta la veste infangata ed era male sconcia e tremante per tale sua disgrazia ed aveva per sue compagne diverse altre Maschere
Dichiarazioni rese dal testimone Giambattista Lombardi, di anni 38, vendirolo di Stochefisso
So, che a certe Maschere, mentre passeggiavano nel Publico Corso di questa Città, ad una di esse, una Carozza la urtò, e la fece cadere per terra, anzi mi spiego, e le dico che mincontrai a vedere quando due Carozze si erano incontrate insieme, cioè una andava verso il Trebio, e laltra verso S. Arcangelo quella apunto che andava a voltare nello spiazzo del Trebbio era la Carozza, che guidava i Cavalli, un certo Sebastiano Buffoni Veturino, ed a questo Buffoni suddetto intesi, che il Popolo li diceva le precise = ferma ferma = ma quello tanto un poco tirò avanti, e poi si fermò, ed allora viddi, che una Maschera vestita da Donna, per terra tutta sozza di fango, e male sconcia, anzi intesi a dire, che fosse la moglie di Carlino Giulioni, assieme con altre due Maschere compagne
Dichiarazioni rese dal testimone Francesco Rumiti, di anni 42
nel Martedì ultimo giorno di Carnevale quando una Carozza veniva verso la parte, della Posta delle Lettere quale essendo arivata al Cantone di Piazza il Veturino che guidava i cavalli accostò i cavalli sudetti, ed il legno anche di troppo al ridosso della gente, che ivi erano per leffetto di godere le Maschere, e fra queste vi era una Maschera vestita di Negro, che non potendosi scansare da una parte, per la gente, e dalaltra per la Carozza, che laveva investita, urtata dalla ruota del legno, che caminava piuttosto forte, cadde fra le ruote, ed io strilai al Veturino ferma, ferma ma questo, ò non sentisse, ò non curasse fermare i cavalli proseguì il suo viaggio, e la Maschera, che pericolava fra le ruote fù sottratta, non so da chi, e alzata in piedi viddi, che era tutta lorda di fango, strapato labito, e si doleva di un braccio, e di una coscia
Dichiarazioni rese dalla parte lesa Geltrude Olivieri, moglie di Carlo Giulioni, di anni 22
che trovandosi lultimo giorno di Carnevale, Mascherata al cantone della Spezieria Pendini in compagnia della Signora Teresa Moglie del Cavalier Borgogelli e delle figlie del Signor Carlo Mongermani, vidi, che veniva verso di noi una Carozza guidata da un Veturino, che non conosco, tutte ci ritirassimo verso il muro per quanto si potè; ma non ostante che vi fosse del sito a pararvi, la Carozza, strinse tanto il Veturino dalla parte dove noi eravamo, che un rotino presemi un ginocchio mi gettò a terra, e mi passò sopra la Carozza, e fù un miracolo, che non restassi tagliata a pezzo. Restai un poco offesa nel braccio manco, e nella coscia destra, ed un vestito che avevo indosso di nobiltà Romano negro è restato inservibile
EDITTO
ATTONE DE' MARCHESI BENIGNI PATRIZIO FABRIANESE
Referendario dell'una e dell'altra Segnatura
Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore, e Governatore Generale di Fano, e suo Contado.
Nel permettere, durante il corso del Carnevale di quest'Anno, l'uso della Maschera, Noi diamo al Popolo di questa Nostra Giurisdizione una onorata testimonianza della fiducia, che abbiamo sulla di Lui moderazione, e saviezza, la quale non dovrà essere smentita dalla moltiplicazione dei divertimenti, diretta soltanto all'onesto sollievo, ed a rendere gli Uomini più vigorosi, ed attivi nell'esercizio dei loro doveri, e delle serie occupazioni del proprio stato, alle quali deggiono tutti applicarsi.
Perchè per altro la malizia di qualcuno non abbia d'abusare di tale condiscendenza, ordiniamo, e rigorosamente comandiamo quanto segue.
I.
La Maschera non è permessa, che dal giorno diecisette corrente al giorno ventisei del futuro Febrajo (esclusi tutti li giorni festivi, quelli di Venerdì, e di digiuno, ed il primo giorno di Febrajo, Vigilia della Purificazione della Vergine Santissima)) dalle ore DIECIOTTO alle VENTIQUATTRO in punto; E dalle ore ventiquattro in poi non sarà lecito a veruno di portar Maschera in Viso, o di essere talmente coperto, o sfigurato, onde non poter essere riconosciuto.
II.
Non sarà lecito alle Maschere di portar Armi di qualunque sorte, nè Ferri, nè Bastoni ecc. nè scopertamente, nè di nascosto, come neppure il vestire Abiti, che somiglino alle S. Vesti, o Ecclesiastiche, nè l'usare Vestiario immodesto, atti sconci, o parole indecenti, ed offensive, nè fare insulto benchè menomo a chichesia, come pure neanche il far rappresentazioni, che tendino al Vilipendio, e derisione di qualunque Professione, o Corpo.
III.
E' proibito alle Maschere non solo il far chiassi smodati, e qualunque altra azione contraria al buon costume, ed alla S. Nostra Religione, ma eziandio il fermarsi avanti le Chiese, e Luoghi Sacri, e Religiosi, e Monasteri di Monache, ed istessamente l'entrare, e l'uscire dalle Porte della Città, senza Nostra licenza in iscritto.
IV.
Nessun Contumace della Corte, ancorchè per causa leggera, potrà travestirsi, o Mascherarsi in qualsivoglia Abito, o forma, come neppure Persone infami.
V.
Non sarà lecito a veruno l'insultare, benchè leggermente qualunque Maschera. Qualora occorresse alla forza Militare, o alli Ministri di Giustizia di riconoscere, o ricercare anche nelle pubbliche Strade alcuno Mascherato, o Travestito con espressa licenza del Governo, non potrà dal Mascherato, o travestito, o da chichesia altro farsi resistenza alcuna, sotto le pene stabilite nella Bolla di Sisto V. di Santa Memoria.
VI.
Non sarà permesso recar noja, o danno nè alle Persone nè al Vestiario col gettito smoderato de' confetti. A tale effetto, si proibisce di usare confetti grossi, e di altra qualunque Pasta fuorchè di Zuccaro, ed in conseguenza si vieta rigorosamente il tenere in Vendita, e comprare tali Confetti di Pasta adulterata, e nocivi.
VII.
Sono proibiti li Festini anche nel corso del Carnevale senza espressa Nostra licenza.
VIII.
Tutti li Cocchieri, Cavalcanti, Postiglioni, e chiunque altro guida legni, e carrozze ec. dovranno onninamente guidarli a fila semplice, luno dopo laltro in tempo di Maschere lungo il corso, e dovranno andare di passo senza correre, nè potranno voltare se non in principio del Corso nella Piazza di S. Teresa, o nel fine dellaltra del Trebbio, eccetto il caso di uscire dal Corso, in cui potranno farlo allimboccatura dogni Strada capace del transito della Carrozza, e così pure nellentrare nel Corso, che potrà farsi da qualunque strada, aspettando però il momento, che sia passata la fila, alla quale il legno che entra dovrà onninamente accodarsi.
IX.
Per qualunque contravvenzione de sopraddetti Ordini verrà proceduto dal Governo anche per Inquisizione, e per Officia alla pena dellArresto, di una multa pecuniaria, e di pene afflittive del Corpo inclusivamente a tre Tratti di Corda a Nostro arbitrio, ed avuto riflesso alla qualità della trasgressione, e del Trasgressore.
Ed il presente Editto, pubblicato, ed affisso ne luoghi soliti, avrà forza, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.
Dato dal Palazzo Apostolico questo dì 16 Gennajo 1805.
A. BENIGNI GOVERNATORE GEN.
Francesco Albertini Cancelliere Criminale
In Fano per Giuseppe Leonardi
* * * *
E D I T T O
ATTONE DE' MARCHESI BENIGNI PATRIZIO FABRIANESE
Prelato Domestico di Nostro Signore,
Referendario dell'una e dell'altra Segnatura,
e Governatore Generale della Città di Fano, e suo Contado,
Essendosi da Noi condisceso all'Istanza per alcuni pubblici Veglioni da darsi nel Teatro della Fortuna di questa Città, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che in Essi si osservino esattamente le seguenti Disposizioni.
I.
Si affiga ne' Luoghi soliti un giorno avanti all'effettuazione del Veglione la lista sottoscritta dalli Cavalieri Deputati delli Minuetti, Contradanze, ed altri Balli, che si eseguiranno nel detto Veglione.
II.
Nella sera del Veglione dovrà essere illuminato a giorno l'Ingresso del Teatro, Scale, Corsie, e
la Platea, escluso il Palco scenico, che rimarrà chiuso con Sentinelle, che ne vieteranno a
chiunque l'ingresso.
III.
Dovranno essere aperti li Sportelli di tutti li Palchi per servire all'uniformità, e vaghezza del
colpo d'occhio. Le Porte paramente de' Palchi dovranno ritenersi, o aperte, o socchiuse in modo, che li Cavalieri Deputati, e la Guardia possano entrarvi al momento, se lo crederanno opportuno.
IV.
Chiunque vorrà entrare in Teatro per il Veglione pagherà bajocchi dieci per ciascuno.
V.
Non sarà permesso l'ingresso nel Veglione, che a Persone proprie, ben vestite, o decentemente mascherate. Sarà poi onninamente escluso dal ballare chiunque sia senza Maschera, e senza Guanti alle Mani.
VI.
Pel Veglione sarà illuminato il Teatro alle ore due della Notte, o facendosi in serata di Commedia, alle ore sette, ed il Ballo s'incomincierà, e si terminerà a prudente giudizio de' Cavalieri Deputati, e li Balli saranno regolati dal Maestro di Sala.
VII.
Qualunque delazione d'Armi ec., qualunque altercazione, e disordine, qualunque inosservanza delle sopra espresse Ordinazioni verrà severamente punita con una rigorosa multa, con l'arresto,
e con gravi pene afflittive del Corpo a Nostro arbitrio, e si procederà anche per inquisizione, e per officio; volendo, che il presente pubblicato, ed affisso ne' soliti Luoghi abbia la stessa forza, che se fosse stato alli singoli personalmente intimato.
Fano dal Palazzo Apostolico questo dì 26. Gennajo 1805
A. BENIGNI GOV. GEN.
Francesco Albertini Canc. Crim.
Nella Stamperia Leonardi
9 Detto
Fu fatta una Mascherata da Don Chisciotte dal Signor Conte Pompeo di Monte Vecchio e fra la mascherata, eravi vestito da Donna in mezzo a due Dame a Cavallo, su de' sommari, Monsignor Santa Croce Romano, Prelato.
* * *
1813 Gennaro
26 Detto
Fu fatta da due Giovani bizzarri, una mascherata indecente ed erano Pietro Francolini Ingegnere e Luigi Pagani Barbiere Fanesi, con una cariola di sterco, anunciandosi Mercanti di Merda con Cartelli; furono Carcerati, per ordine della Polizia.
30 Detto
I Mascherati furono tradotti in Pesaro.
1° Febraro
I Mascherati per forti impegni, furono Liberati.
Da: "Cronaca Fanestre o siano memorie delle cose più notabili occorse in questi tempi nella città di Fano
Notate per mio piacere da me Tommaso Massarini Fanese" - (1791-1840)
(manoscritto di proprietà della famiglia Colavolpe Severi)
Regno dItalia
Dipartimento del Metauro
Il Podestà di Fano
Avviso.
Vedendosi abusare del permesso della Maschera nel corrente Carnevale, e volendo riparare ad alcuni disordini introdotti contro la pubblica decenza, e il buon costune sì per le strade, che specialmente nei Caffè in tempo di numerosa unione di persone, dopo l'imbrunire della sera, viene prescritto quanto siegue
1. Non sarà lecito alle Maschere di usare atti sconcj, o parole indecenti, ed offensive, nè fare insulto benchè menomo a chichesia.
2. E' proibito alle Maschere non solo far chiassi smodati, e qualunque altra azione contraria al buon costume, ma eziandio il trattenersi avanti le Chiese, e luoghi sacri.
3. E' vietato alle Maschere il fermarsi per il Corso in unione da impedire financo il libero transito.
4. Non sarà lecito a veruno l'insultare benchè leggermente qualunque Maschera, prendere con Essa della libertà, o confidenza in parole, molto meno con atti indecenti.
5. Non sarà permesso recar noja, o danno nè alle persone, nè al vestiario.
6. Ogni contravenzione alle premesse disposizioni sarà soggetta, oltre l'arresto, alle pene prescritte da regolamenti in corso secondo la qualità delle trasgressioni, e de trasgressori.
Pubblicato, ed affisso il presente Avviso a luoghi soliti avrà forza, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.
Fano 2. Febbrajo 1810
PER IL PODESTA'
Z. BONACORSI BONAPARTE SAVIO
A. STACCIONI SEGRET.
In Fano. Per Leonardi.
* * *
Protocollo n. 97
Regno dItalia
Dipartimento del Metauro
Il Podestà di Fano
Avviso
Ad impedire ogni disordini, ed a consentire la pubblica e privata tranquillità in questo Teatro della Fortuna ossia circostanza delle rappresentazioni comiche nel corrente carnevale; previo lautorizazione superiormente attribuitaci per gli oggetti impreveduti; e richiamando nel resto le providenze emancite in proposito con nostro avviso del giorno 25 scorso dicembre viene prescritto come siegue,
1.Dalla pubblicazione del presente è proibito rigorosamente a chiunque lingresso in Teatro con maschera in viso, o travestito, e trasformato in maniera da non poter essere conosciuto.
2.Durante non solo le recite, ma ancora in tempo delle Tombole è severamente vietato: il fischio, lurlo e qualunque altra cosa denotante ingiuria, o rumore smodato.
3.In tempo di maschere non è permesso di voltare in Legno lungo il corso; le carrozze, ed altri Legni andranno sempre di passo, ed in fila e facendo corso, volteranno nei due punti alli spaiazzi di S.Arcangelo, e del Trebbio.
4.Ogni contravenzione sarà punita, oltre larresto, con multa di L. 15.97 c., e per glimpotenti a pagare, con detenzione in carcere a misura della qualità dei trasgressori, e delle trasgressioni.
Fano, 14 Gennaio 1810
L. Castracane ff. di Podestà
A. Staccioni Secretario
a: 14 detto
Affisso a Luoghi soliti alle ore due pomeridiane di detto giorno da me
Cesare Mazza
Regno dItalia
Dipartimento del Metauro
Il ff. di Podestà di Fano
Avviso
Nella Prefettizia ordinanza del 5 scorso Gennajo permettendosi a chiunque di girare mascherato per le Piazze, e Contrade dal mezzo dì allimbrunir della sera, nondimeno sono a Noi pervenuti de reclami, che si trascuri lordinanza sudetta, girando maschere a sera anche innoltrata, e contro il buon ordine, e pubblica quiete.
Quindi restano tutti avvertiti di esattamente conformarsi alle premesse disposizioni; altrimenti chi si troverà per le Piazze, e contrade con Maschera in viso dopo limbrunir della sera, senza ammettere pretesto, o ignoranza, sarà arrestato, e punito a rigor della Legge.
Fano dalla Residenza Municipale 4 Febbrajo 1811
M. Rinalducci ff.
A Staccioni Secretario
IL PREFETTO del Metauro
AI SIGG. VICE-PREFETTI, PODESTA', SINDACI, E COMMISSARJ DI POLIZIA
DEL DIPARTIMENTO.
E' richiamato in pieno vigore dalla data della presente l'Avviso Prefettizio 5 Gennajo 1812 sulle Maschere, ed altre discipline in esso contenute.
Ella potrà, ove il creda, riassumere, e pubblicare detto Avviso mettendo in fronte copia della presente.
Ho l'onore di protestarle distinta stima e considerazione.
GASPARI
GIUNONE Segr. Gen.
E D I T T O
Sopra il Carnevale, ed uso delle Maschere.
LUIGI PANDOLFI
DELEGATO APOSTOLICO DELLA PROVINCIA DI URBINO, E DEL GOVERNO DI FANO.
Permettendosi in quest'Anno il divertimento della Maschera, è necessario che il Pubblico resti avvertito delle Leggi, e regole alle quali dovrà onninamente ubbidire.
I. Si ricorda pertanto la più esatta osservanza delle Costituzioni, Ordini, Decreti, e Bandi emanati su tale proposito, e segnatamente l' Editto Ducale delli 9.Feb. 1576., l'altro 24. Gen. 1695 riportati nella Collettanea Astalli pag. 144. al 150., l'Editto dell' Eminentissimo Livizzani 10 Gennajo 1779. come l'altro di Mons. Vidoni 17, Gennaio 1805.
II. Non sarà lecito ad alcuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, di far Festini, o altre Pubbliche adunanze coll'uso del Ballo senza Nostra espressa licenza, sotto pena in caso di contravvenzione di Scudi cinquanta d'applicarsi un terzo alla Rev. Camera, un terzo al Tribunale, ed Esecutori, ed un terzo all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, e di altre anche della Carcere, e corporali a nostro arbitrio seconda la qualità de' casi, e delle persone. Permettiamo bensì, dove non ci trovaremo Noi di Persona, il Nostro Giusdicente maggiore, che presiederà nella Città, Terra, o Luogo, possa concedere una tale licenza gratis, colla condizione però sempre, che si osservi accuratamente in tutte le Feste da Ballo quanto viene disposto ne' Bandi Generali, e particolannente nel seguente § XIV.
III. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione, come sopra, ardisca di far Maschere con abiti, o vestimenti, o parte alcuna di essi ad uso, e modo di Persone Ecclesiastiche, Secolari, o Regolari d'ambi i sessi, e nemmeno di presentare nei Vestiarj apparenze, modi, o forme, che possano riputarsi disoneste sotto la pena di cinque anni di Galera, da estendersi anche a pene maggiori secondo il grado d'audacia, e di malizia, che vi può essere concorsa.
IV. Niun mascherato potrà portar armi di alcuna sorte tanto offensive quanto diffensive, ancorchè smascherato avesse licenza di portarle, come neppure bastoni, canne, ed altri istrumenti consimili, e nè anche farle portare da' Servitori, o altre Persone smascherate sotto le pene comminate dai Bandi generali, e delle pecuniarie di scudi cento tanto alle Maschere, quanto a quelli che le portassero.
V. PASSATA LA MEZZ' ORA DI NOTTE NON POSSA ALCUNO PORTARE ALLA FACCIA FUORI DI CASA MASCHERA , BARBA FINTA ED ALTRO COPRIMENTO SOTTO LA PENA SUDDETTA. Solamente potrà porsi, e tenere la Maschera in volto, ed i detti coprimenti, quando sarà entrato nelle Case, ove si adunano le persone per le Feste da ballo ancorché fosse di notte. Sonata poi la Campana del lume, o sia della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, ancorché non porti Maschera, ne' barba finta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno camminare più di sei, avvertendo, che le lanterne siano delle permesse sotto le pene comminate ne' precedenti Paragrafi.
VI. Niun Mascherato possa entrare, od uscire le Porte della Città, nè entrar in Chiesa, Conventi di Religiosi, Monasterj di Monache, Claustri, Parlatorj, ed altri Luoghi Sacri sotto le medesime pene.
VII. Niuna Persona mascherata parli disonestamente, ne' faccia alcun atto inconveniente; Come pur non faccia, o dica ingiuria, o proferisca espressioni animose, o dia veruna molestia ad altre Persone sì mascherate, che non mascherate, ne' quali casi l'espresse pene afflittive di Corpo, e pecuniarie si estenderanno anche a maggiori secondo non meno la qualità de' casi, e delle circostanze, che le condizioni delle Persone, e v'incorreranno anche gli smascherati, che offendessero, o ingiuriassero i mascherati, e quelli che levassero, o tentassero di levare dal viso la Maschera, e che entrassero in Botteghe, e Case d' altri per molestarli ed ingiuriarli.
VIII. Se alcun Mascherato percuotesse con pugno, bastone, o altre armi senza effusione di sangue Persona, che con fosse in maschera, e così chiunque smascherato offendesse i Mascherati, oltre le pene ordinarie degli Statuti, Decreti, e Bandi pubblicati, sarà punito con pene corporali anche gravi afflittive a nostro arbitrio; e se con effusione di sangue, o che le percosse date fossero con animo deliberato d' uccidere, o di commissione d'altri per preghi, o denari, incorrerà nella pena della Vita, e Confiscazione de' Beni; ma se le percosse, offese, o ferite seguiranno in pura rissa, il Delinquente oltre le pene suddette degli Statuti, s'intenda incorso in quella della Galera per dieci anni.
IX. Se alcuna Persona essendo in Maschera entrasse in alcuna Bottega, o Casa per pigliar armi, per offendere altrui, quelli che vi si troveranno presenti, dovranno impedire con tutta la loro forza il pigliarle, sotto pena di Scudi cento d' applicarsi come si è detto.
X. Ed in caso che alcun mascherato levasse o togliesse ad altri per forza, o per inganno, o in qualunque altro modo veruna cosa ancorché minima contro la volontà de' Padroni, sarà punito secondo la forma degli Statuti, e Bandi generali, e di più incorrerà nella pena pecuniaria di Scudi cento.
XI. Venendosi in cognizione che alcuno si sia mascherato per commettere Omicidio, sebbene non fosse venuto ad atto prossimo, s' intenda incorso nella pena della Vita, e Confiscazione de' Beni, quante volte però il delitto dovesse consumarsi ad istanza d' altri; ma se per se medesimo, o propria causa, nella pena della Galera perpetua, e nelle stesse pene saranno puniti tutti quelli, che tratteranno di commettere alcuno de' sopraddetti Delitti, o dessero ajuto, o favore ai Delinquenti; e quanto si è detto circa la Persona del Mandatario, s'intenda ancora del Mandante.
XII. Neppure sia lecito a veruna Personar Contumace della Corte, mascherarsi in qualsivoglia modo, sotto la pena del Delitto, pel quale sarà Contumace, ed in oltre della Galera in vita da eseguirsi irrimissibilmente.
XIII. Si dichiara, che dove nel presente Editto si è fatta menzione di Persona mascherata, si debba intendere per tale ciascuno, che fosse travvestito, o avesse coperto, o tinto il volto, o in altra maniera che con maschera, o portasse barba finta.
XIV. Potendosi dare il caso che in Maschera si abbia a rappresentare azione in pubblico ove sia neccessario che si adoprino bastoni, o legni che fingono Armi, si permette, che dove non sarem Noi di Persona, i nostri Ufficiali possano darne gratis la licenza.
XV. Si rinnovano le providenze altre volte emmanate riguardo al gettito de' Confetti, e al modo di farlo, non volendo che si scaglino in volto alle Persone, e con veemenza, per cui ne siegue nocumento nelle Persone stesse non che nei Cristalli, e ne vetri delle Botteghe. Restano avvertiti i Venditori di Confetti di non esitarne di quelli di Granturco, Fava, ed altre cose simili di consistenza, mentre contro chi trasgredirà a tali ordini e getterà simili Confetti si procederà con tutto il rigore e a norma delli accennati Editti.
XVI. Non potendosi comprendere talmente tutti i delitti particolari, che risguardano le Maschere, o Festini, che non se ne possa alcuno essere tralasciato di esprimere, intendiamo, che, accadendo in tali occasioni qualche inconveniente non espresso ne' presenti Ordini, la circostanza del Festino, o della Maschera sia sempre una qualità gravante, riserbandoci di estendere le pene in quell'assoluta maniera che sarà giudicata a proposito. Si procederà con tutto il rigore contro i Delinquenti anche ex Officio, e per Inquisizione, ed in dubbio l'interpretazìone sarà sempre in svantaggio di chi avrà delinquito. Avverta ogniuno di obbedire, mentre pubblicato, ed affisso il presente a' Luoghi soliti, obbligherà ciascuno, come se fosse personalmente intimato.
Dato in Pesaro dal Palazzo di Nostra Resid. questo dì 18. Gennajo 1815.
LUIGI PANDOLFI DELEG. APOST.
R. Honorj Segr.
Pesaro 1815. Dalla Tipografia Gavelli.
N O T I F I C A Z I O N E
Sopra il Carnevale, ed uso delle Maschere.
LUIGI PANDOLFI
DELEGATO APOSTOLICO
Permettendosi In quest'Anno la Maschera, ed altri divertimenti Carnevaleschi, è necessario che il Pubblico resti avvertito delle Leggi, e regole alle quali dovrà onninamente ubbidire.
I. La maschera non potrà usarsi se non in quei luoghi, al di cui Governature sarà esibito l'analogo Rescritto di questo Ufficio di Polizia provinciale
II. Si ricorda la più esatta osservanza delle Costituzioni, Ordini, Decreti, e Bandi emanati su tale proposito, e segnatamente dell'Editto della ch me. del Card. Livizzani del dì 10. Gen. 1779, e di quello dell' Eminentiss. Sig. Card. Vidoni del dì 17. Gen. 1805
III. Non sarà lecito ad alcuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, di far Festini, o altre pubbliche adunanze coll'uso del Ballo senza Nostra espressa licenza. Permettiamo bensì, che dove non ci trovaremo Noi di Persona, il Govenutore Locale possa concedere una tale licenza quale verrà accordata gratis, colla condizione però sempre, che si osservi accuratamente in tutte le Feste da Ballo quanto viene disposto ne' Bandi Generali, e partìcolarmente nel seguente §. XII.
IV. L' uso della Maschera, e de' Balli pubblici è proibito nei Venerdì, Feste, ed altri giorni di divieto secondo il solito.
V. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione, come sopra, ardisca di far Maschere con abiti, o vestimenti, o parte alcuna di essi ad uso, e modo di Persone Ecclesiastiche , Secolari , o Regolari d'ambi i sessi, e nemmeno di presentare nei Vestiarj apparenze, modi, o forme, che possano riputasi disoneste
VI. Niun mascherato potrà portar armi di alcuna sorte tanto offensive, quanto diffensive, ancorché smascherato avesse la licenza di portarle, come neppure bastoni, canne , ed altri istrumenti consimili, e nè anche farle portare da' Servitori, o altre Persone smascherate.
VII. Passata la mezz'ora di notte non possa alcun potare alla faccia fuori dicasa, maschera, barba finta, ed altro coprimento, solamente potrà porsi, e tenere la Maschera in volto, ed i detti coprimenti, quando sarà entrato nelle Case, ove si adunano le persone per le Feste da ballo ancorché fosse di notte. Sonata poi la Campana del Inme, o sia della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, ancorché non porti Maschera, ne' barba fìnta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno caminare pù di sei, avvertendo, che le lanterne siano delle permesse.
VIII. Niun Mascherato potrà entrare, od uscire le Porte della Citta, nè entrar in Chiesa, Conventi di Religiosi, Monasterj di Monache, Claustri, Parlatorj, ed altri Luoghi Sacri.
IX. Niuna Persona mascherata parli disonestamente, ne faccia alcun atto inconveniente, ne faccia, o dica ingiuria, o proferisca espressioni animose, o dia veruna molestia ad altre Persone sì mascherate, che non mascherate. Come pure gli smascherati non ardiscano offendere od ingiuriare mascherati, nè levare , o tentar di levare dal viso di alcuno la maschera.
X. Neppure sia lecito a veruna Persona Contumace, mascherarsi in qualsiasi modo.
XI Si dichiara, che dove nelIa presente Notificazione si è fatta menzione di Persona mascherata, si debba intendere per tale ciascuno, che fosse travvestito, o avesse coperto, o tinto il volto, o in altra maniera che con maschera, o portasse barba finta.
XII. Potendosi dare il caso che in Maschera si abbia a rappresentare Azione in pubblico ove sia neccessario che si adoprino bastoni, o legni che fingono Armi, si permette, che dove non sarem Noi di Persona, detti Governatori possano darne gratis la licenza.
XIV. Si rinnovano le providenze altre volte emanate riguardo al gettito de' Confetti, e al modo di farlo, non volendo che si scaglino in volto alle Persone, e con veemenza, per cui ne segue nocumento nelle Persone stesse non che nei Cristalli, e nè vetri delle Botteghe. Restano avvertiti i Venditori di Confetti di non esitarne di quelli di Granturco, Fava, ed altre cose simili di consistenza.
VIV. Chiunque trasgredirà alcuna delle imposizioni sopra stabilite verrà punito con le pene prescritte dai Bandi Gen., ed altri Regolamenti di sopra indicati senza pregiudizio delle pene più gravi, qualora alla trasgressione si aggiungesse alcun atto delittuoso.
Averta ognuno di obbedire, mentre pubblicato, ed affìsso il presente a Luoghi soli, obbligherà ciascuno, come se fosse personalmente intimato.
Data in Pesaro dal Palaz. di Nos. Resid. questo dì 18. Gen. 1817.
E D I T T O
Pel Carnevale del 1821
LODOVICO GAZZOLI
NOBILE ROMANO, PATRIZIO DI PESARO, TERNI, ANCONA, OSIMO, SPOLETO, FULIGNO, FABRIANO, EC.
Prelato domestico della Santità di N.S. Papa Pio VII. felicemente Regnante, Referendario dell'una e dell'altra Segnatura, e Delegato Apostolico di Urbino e Pesaro
Desiderosi di secondare le istanze fatteci, e di permettere ai buont Abitanti di questa Provincia anche nel Carnevale, che in quest'Anno ricorre, i divertimenti in detto tempo praticati, rendiamo perciò nota col presente Editto una tale concessione, affinchè ciascuno possa debitamente fruirne, osservate però le norme, e le discipline, che vengono contemporaneamente prescritte, onde simili divertimenti diretti, come debbono essere, ad un onesto scopo, non apportino alcun inconveniente, nè alterino punto, siccome abbiamo a cuore, la tranquillità pubblica, ed il buon ordine.
Art. 1. E' accordato l'uso della Maschera in questa Provincia dal giorno 18. Gennaro corrente a tutto li 6. Marzo avvenire, ad eccezione dei giorni di Festa, dei Venerdì, e degli altri soliti di divieto.
Art. 2. Sarà lecito di girare in Maschera nelle piazze, e contrade; soltanto al suono delle ore 24., e dell'Ave Maria dovrà ciascuno immancabilmente levarsi la maschera dal viso, sotto pena di essere arrestato per la ricognizione della persona, e quindi sottoposto ad una multa di scudi 10.
Sonata poi la campana del lume, ovvero della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, abbenchè non porti maschera nè barba finta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno andare più di sei uniti, avvertendo, che le lanterne sieno delle permesse. Da questa prescrizione sono eccettuate quelle Città e Luoghi ne' quali è già attivata l'illuminazione notturna.
Art. 3. E' proibito a chiunque vuol mascherarsi di portar armi, o far portar armi di qualunque genere, e neppure bastoni, o altri istromenti consimili atti a nuocere, sotto le pene prescritte dai Bandi Generali, e Regolamenti in proposito.
Art. 4. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione come sopra ardisca di far Maschere con abiti, e vestimenti che possano rappresentare Ministri di Culto, offendere le forme di Governi Amici del Regime di SUA SANTITÀ', e diretti espressamente a satira, o particolare ingiuria di alcuno, sotto le pene di sopra espresse ed anche afflittive a norma dei casi e delle circostanze.
Nelle indicate pene incorreranno tutti coloro che ardissero proferire parole irreligiose, illecite, od ingiuriose a danno di alcuno, o tenteranno di levare la maschera dal viso, e fare altri simili oltraggi ec.
Art. 5. Proibiamo senza nostra espressa licenza qualunque Ballo pubblico, o Festino. Permettiamo bensì, che dove non ci troveremo Noi di persona, i Governatori locali accordino tale licenza, la quale verrà concessa gratis, non lasciando di renderne poi intesa la Polizia locale pe' di lei incombenti.
In caso di contravvenzione a quest'articolo la pena sarà di scudi 25., oltre la carcerazione, contro chiunque si troverà colpevole ec.
Art. 6. Non sarà permesso a chicchesia di accedere in Maschera nei Balli, e Veglioni autorizzati, e solo potrà porsi la maschera nel volto, allorché si presenta nella casa, o luogo, ove si eseguiscono detti Balli.
Art. 7. Potendosi dare il caso, che in Maschera si abbia a rappresentare azioni in pubblico, ove sia necessario, che si adoprino bastoni, o legni, i quali fingono armi, si permette, che dove non saremo Noi di persona, i detti Governatori colle necessarie cautele diano gratis la licenza.
Art. 8. Si richiamano inoltre ad osservanza i precedenti Regolamenti emanati sull'oggetto, e segnatamente l'Editto della ch. mem. del Cardinal Livizzani 10. Gennaro 1779., quello dell'Emo Vidoni 17. Gennaro 1805. nonché gli altri del nostro Antecessore 18. Gennaro 1817. e 10. Gennaro 1820.
E' raccomandato allo zelo dei Signori Governatori, Gonfalonieri, Direttore, e Sotto Direttori di Polizia, Deputati ai pubblici Spettacoli, e Comandanti de' Carabinieri, e Truppe Pontificie la più attiva vigilanza per l'adempimento delle premesse disposizioni, e pel mantenimento dell'ordine pubblico, ciascuno per ciò che gli concerne ec.
Il presente Editto sarà pubblicato in tutte le Comuni della Provincia e ne' Luoghi soliti, ritenendosi con ciò come personalmente intimato, ed un esemplare inoltre verrà affisso sulle Porte dei Teatri, ed altri pubblici Ridotti a comune intelligenza.
Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza questo dì 17. Gennaro 1821.
IL DELEGATO APOSTOLICO
L. GAZZOLI.
Per Biambattista Rosa. R. ONORJ Segr. Gen.
EDITTO
PEL CARNEVALE DEL 1824
BENEDETTO DE' BARONI CAPELLETTI
NOBILE ROMANO, PATRIZIO REATINO, PESARESE, SENIGALLIESE EC.
Dell'una e l'altra Segnatura Referendario, Protonotario, e Delegato Apostolico della Provincia di Urbino e Pesaro.
Desiderosi di secondare le istanze fatteci, e di permettere ai buoni Abitanti di questa Provincia anche nel Carnevale, che in quest' Anno ricorre, i divertimenti in detto tempo praticati, rendiamo perciò nota col presente Editto una tale concessione, affinchè ciascuno possa debitamente fruirne, osservate però le norme, e le discipline, che vengono contemporaneamente prescritte, onde simili divertimenti diretti, come debbono essere, ad un onesto scopo, non apportino alcun inconveniente, nè alterino punto, siccome abbiamo a cuore la tranquillità pubblica, ed il buon ordine.
Art. 1. E' accordato l'uso della Maschera in questa Provincia dal giorno 17. Gennajo corrente a tutto li 2. Marzo avvenire, ad eccezione dei giorni di Festa , dei Venerdì, e degli altri soliti di divieto.
Art. 2. Sarà lecito di girare in Maschera nelle Piazze, e contrade; soltanto al suono delle ore 24., e dell Ave Maria dovrà ciascuno immancabilmente levarsi la Maschera dal viso, sotto pena di essere arrestato per la ricognizione della persona, e quindi sottoposto ad una multa di Scudi 10.
Suonata poi la campana del lume, ovvero della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, abbenchè non porti Maschera nè barba finta ed altro al viso, andar vagando se non col lume, col quale non potranno andare più di sei uniti, avvertendo, che le lanterne sieno delle permesse. Da questa prescrizione sono eccettuate quelle Città e Luoghi, ne' quali è già attivata l'illuminazione notturna.
Art. 3. E' proibito a chiunque vuoi mascherarsi di portar armi, o far portar armi di qualunque genere, e neppure bastoni, o altri istromenti consimili atti a nuocere, sotto le pene prescritte dai Bandi Generali, e Regolamenti in proposito.
Art. 4. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione come sopra ardisca di far Maschere con abiti, e vestimenti, che possano rappresentare Ministri di Culto, offendere le forme di Governi amici del Regime di SUA SANTITÀ', e diretti espressamente a satira, o particolare ingiuria di alcuno, sotto le pene di sopra espresse ed anche afflittive a norma dei casi e delle circostanze. Nelle indicate pene incorreranno tutti coloro che ardissero proferire parole irreligiose, illecite, od ingiuriose a danno di alcuno, o tenteranno di levare la maschera dal viso e fare altri simili oltraggi ec.
Art. 5 Proibiamo senza nostra espressa licenza qualunque Ballo pubblico, o Festino. Permettiamo bensì, che dove non ci troveremo Noi di persona, i Governatori locali accordino tale licenza, la quale verrà concessa gratis: non lasciando di renderne poi intesa la Polizia locale pe di lei incombenti.
In caso di contravvenzione a quest Articolo la pena sarà di -scudi 25., oltre la carcerazione, contro chiunque si troverà colpevole ec.
Art. 6. Non sarà permesso a chicchesia di accedere in Maschera ne Balli, e Veglioni autorizzati, e solo potrà porsi la maschera nel volto, allorché si presenta nella casa, o luogo, ove si eseguiscono detti Balli.
Art. 7. Potendosi dare il caso, che in maschera si abbia a rappresentare azioni in pubblico, ove sia necessario, che si adoprino bastoni, o legni, i quali fingono armi, si permette, che dove non saremo Noi di persona i detti Governatori colle necessarie cautele diano gratis la licenza.
Art. 8. Si richiamano inoltre ad osservanza i precedenti Regolamenti emanati sull'oggetto, e segnatamente l'Editto della ch. mem. del Cardinal Livizani 10. Gennaio 1779., quello dellEmo. Vidoni 17. Gennajo 1805. nonchè gli altri del nostro Antecessore 18. Gennajo 1817. e 10 Gennajo 1820.
E' raccomandato allo zelo dè Signori Governatori, Gonfalonieri, Direttori, e Sotto Direttori di Polizia, Deputati ai pubblici Spettacoli, e Comandanti de' Carabinieri, e Truppe Pontiticie la più attiva vigilanza per l'adempimento delle premesse disposizioni, e pel mantenimento dellordine pubblico, ciascuno perciò che gli concerne ec.
Il presente Editto sarà pubblicato in tutte le Comuni della Provincia, e ne' luoghi soliti, ritenendosi con ciò come personalmente intimato; ed un esemplare inoltre verrà affisso sulle porte dei Teatri, ed altri pubblici Ridotti a comune intelligenza.
Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza
questo dì 17. Gennajo 1824.
IL DELEGATOAPOSTOLICO
B. CAPELLETTI
Presso Anessio Nobili. Stampatore Camerale
N.° 69391
Illmo e Rmo Signore
Cessati, per la Dio grazia, i motivi che consigliarono nello scorso anno a moderare in alcuni luoghi della Stato Pontificio i divertimenti carnevaleschi, il SANTO PADRE si è degnato di permettere nellimminente Carnevale, così in Roma, come nelle Provincie, l'uso della maschera, le corse, i festini, ed i veglioni, d'avere effetto in quei giorni, e come porta la consuetudine ed il sistema dei diversi luoghi.
Questo permesso però, esigendo una particolare vigilanza per la conservazione dell'ordine, vuole la SANTITA' SUA che sia affidato ai rispettivi Presidi delle Provincie, onde vi uniscano tutte le cautele che nella loro perspicacia e prudenza crederanno necessarie.
Mi affretto pertanto di partecipare a V. S. Illma quest' atto di Sovrana condiscendenza e fiducia per le occorrenti disposizioni; e rassegnandole i sensi della mia distinta stima mi confermo
Di V. S. Illma
Roma li 9 Gennajo 1838.
Servitore
A.D. Card. Barberini
Monsignor
Vescovo di Fano
N O T I F I C A Z I O N E
Sull'uso della Maschera e sulli Regolamenti pei Balli
nella Provincia di Urbino e Pesaro
Gabriele del Titolo di S.Girolamo de'Schiavoni dellaS.R.C. Prete Cardinale DELLA GENGA
Legato di Urbino e Pesaro
I pubblici divertimenti che l'uso inveterato ha introdotti in tempo di Carnevale, vengono permessi anche nel corrente anno. Dovendo peraltro conciliarsi colla moderazione colla decenza e colla pubblica e privata sicurezza, si prescrivono le seguenti speciali norme che ognuno dovrà esattamente osservare.
1. Dal giorno 18 del corrente mese di Gennajo a tutto il giorno 4 del prossimo Febbrajo sarà permesso l'uso della Maschera, dal mezzodì al suono dell'Avemaria e non più oltre, a fronte di qualunque diverso abuso in contrario, massime col trattenersi nei pubblici Caffè e Ridotti. Sono però esclusi tutti i giorni Festivi, i Venerdì di ciascuna settimana e qualunque altra dì solito ad essere eccettuato.
2. E' vietato espressamente di usare della Maschera per imitare riti, distintivi, o vesti di Culto Religioso, di Corpi Militari, di Autorità o Magistratura qualunque: come pure la Maschera non potrà servire di pretesto per caratterizzare o rappresentare alcuna persona particolare.
3. Chiunque si trovi in maschera non potrà entrare nè approssimarsi di troppo ai Luoghi Sacri; come neppure si permetterà tanto nelle strade quanto nelle case alcuna licenza immorale sia con gesti, sia con detti, e molto meno coi fatti, nè potrà dispensare motti qualunque, scritti, figure, disegni, emblemi od altro senza il preventivo permesso in iscritto della Direzìone di Polizia in Urbino e Pesaro, e dei Signori Governatori negli altri luoghi della Provincia.
4. Nessuno potrà permettersi di recare alle Maschere la menoma molestia tanto con fatti quanto con parole, sia che queste e quelli offendano il buon costume, sia il decoro, sia la civiltà.
5. E' proibita onninamente a chi si trova in maschera la delazione di qualsiasi arma anche lecita, e di qualunque istromento atto ad offendere. Solo se si amasse di rappresentare in maschera qualche azione che richiedesse di esser condecorata da bastoni o legni in figura di armi, restano autorizzate le suddette Autorità politiche ad accordarne il permesso se lo crederanno innocuo, ed adottate le debite cautele e limitazioni.
6. Resta inibito l'uso della maschera alle persone inquisite o contumaci per qualunque delitto non che a quelle che trovansi sottoposte a precetto; come è vietata a chiunque di girare colla maschera in volto nei luoghi separati dall'abitato.
7. Chi con abiti da maschera vorrà accedere dopo l'Avemaria in case o luoghi ove saranno autorizzati Balli o Veglioni, o al Teatro per godere tranquillamente dei Spettacoli, potrà porsi la maschera in volto alla porta soltanto di essi locali, nè potrà ricusare, se ne verrà richiesto, di farsi riconoscere dall'Ispettore o altro Incaricato di Polizia che ivi si troverà di servizio. Volendosi poi entrare in maschera di giorno nelle case dei privati, questi avranno diritto a riconoscere la persona mascherata che vi si sarà introdotta, e che ricusandosene potrà essere obbligata a sortirne immediatamente.
8. Non potrà aver luogo alcuna festa da Ballo o Veglione di pubblico invito o di privato convegno e concorso di socii ovunque, se non se ne sarà ottenuto preventivamente in iscritto il corrispondente permesso della Direzione di Polizia nei due Capi-luoghi e dei Signori Governatori nella rispettiva loro giurisdizione, i quali lo accorderanno o lo negheranno avuto anche riguardo alla capacità e convenienza del luogo, ed alle qualità delle persone. In tali divertimenti avrà sempre diritto di accedere senza eccezione alcuna la Polizia e la Forza Carabiniera con quella regola e decoro che verrà loro Superiormente prescritto giusta i luoghi e le persone, onde vegliare eziandio se occorra al buon'ordine, ed all'osservanza delle disposizioni suenunciate.
9. Ogni contravvenzione agli articoli 1 a 7 inclusive sarà punita coll'immediato arresto del contravventore, a di cui carico verranno poi adottate quelle pene e misure che le circostanze saranno per esigere, salve sempre e senza pregiudizio delle sanzioni comminate per i fatti e delitti contemplati dal vigente Regolamento penale in data 20 Settembre 1832. Ciascuna contravvenzione all'articolo 8°. verrà punita in via sommaria e di polizia colla multa di scudi dieci, della quale saranno solidalmente tenuti tanto i proprietarii dei locali ove si terranno feste da ballo senza permesso, quanto chi darà la festa stessa, quanto finalmente ciascuno dei socii, se trattasi di società.
Le Direzioni Provinciali di Polizia in Urbino ed in Pesaro, li Signori Governatori e Capi di Magistratura nei luoghi soggetti, non che la Forza Carabiniera sono respettivamente incaricati di vegliare per l'esatta osservanza di quanto è prescritto colla presente Notificazione, la quale pubblicata ed affissa nei soliti luoghi di questa Provincia Urbinate-Pesarese obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.
Data dal Palazzo Apostolico di Nastra Residenza in Pesaro questo dì 17 Gennajo 1845.
IL LEGATO
G. CARD. DELLA GENGA
Pesaro 1845. Per gli Eredi Nobili.
N O T I F I C A Z I O N E
Approssimandosi i giorni detti di Carnevale nel corrente anno, e ricevutesi in oggetto dalle Supreme Autorità le necessarie istruzioni; si dispone quanto segue:
1. Sono permessi anche nel Carnevale di questanni i divertimenti delle corse, dei festini e dei veglioni.
2. E permesso luso degli abiti da Maschera dal 17 corrente a tutto il 12 febbraro prossimo, esclusi quelli da religioso e da ecclesiastico di qualunque specie siano, come pure qualunque uniforme e distintivo militare e qualunque abbigliamento che si opponesse alla pubblica decenza.
3. E proibito affatto luso della maschera e qualunque contraffazione sul volto non solo con barbe finte, ma eziandio con tintura ed altri artifizii sì di giorno, che di notte ed in qualsiasi luogo tanto pubblico come privato, inclusivamente ai teatri, ai festini ed ai veglioni suddetti.
4. Nei giorni festivi, e nei Venerdì è vietato luso degli abiti da maschera. E proibito altresì nei luoghi fuori dellabitato.
5. Non potranno le persone vestite con abiti da maschera radunarsi e alzar clamori innanzi alle Chiese, Monasteri e Luoghi Pii qualunque.
6. I permessi per i veglioni e le feste da ballo verranno richiesti 24 ore prima alle locali Autorità Governative, alle quali spetta di accordarli secondo i casi con le debite cautele.
7. Le Autorità Governative, la Polizia e la pubblica Forza sono incaricati della più esatta vigilanza per il mantenimento dellordine, e del pieno adempimento delle prescritte disciplinari disposizioni.
Di Pesaro li 12 Gennaro 1850.
IL PRO-LEGATO
GIUSEPPE MILESI PIRONI FERRETTI
Pesaro 1850. Pei tipi del Nobili.
IL DELEGATO APOSTOLICO
DELLA PROVINCIA DI URBINO E PESARO.
Approssimandosi i giorni di Carnevale, e ricevutesi in oggetto dal Superior Governo le necessarie istruzioni, si dispone quanto segue.
1.° Sono permessi anche nel Carnevale di quest'anno i divertimenti delle corse, dei festini, e dei veglioni, quali verranno richiesti ventiquattro ore prima alle locali Autorità Governative ed I. R. Comando di Stazione, ove esiste, che li accorderanno secondo i casi e colle debite cautele.
2.° Occorrono tali permessi anche pei veglioni, festini, e riunioni che volessero tenersi in propria casa, e per qualunque numerosa comitiva, o raduno di persone.
3.° E' permesso l'uso degli abiti da maschera dal 17 corrente a tutto il 24 Febbrajo prossimo, esclusi quello da religioso o da ecclesiastico di ogni specie, qualunque uniforme e distintivo militare, e qualunque abbigliamento che si oppone alla pubblica decenza. Resta inoltre severemente proibita la delazione di qualsiasi arma od istrumento offensivo egualmente che l'indossare emblemi allusivi a cose o fatti politici di qualunque specie.
4.° Non potranno le persone vestite con abiti da maschera radunarsi ed alzar clamori, nè tampoco fermarsi innanzi o in prossimità alle Chiese, Monasteri o Luoghi Pii, ai Corpi di guardia, ed ai Posti militari.
5.° E' assolutamente proibito l'uso della maschera ed ogni contraffazione sul volto non solo con barbe finte, ma aziandio con tintura ed altri artifizj sì di giorno che di notte, ed in qualunque luogo tanto pubblico che privato, inclusivamente ai Teatri, ai festini, ed ai veglioni suddetti.
6.° Nei giorni festivi, e nei venerdì è vietato l'uso degli abiti da maschera come lo è proibito sempre nei luoghi fuori dell'abitato.
7.° I trasgressori a qualunque dei succitati articoli saranno severamente puniti, e le Autorità Governative, la Polizia, e la pubblica Forza restano incaricati della più esatta vigilanza per il mantenimento dell'ordine, e del pieno adempimento delle prescritte disciplinari disposizioni.
Dalla Nostra Residenza di Pesaro li 15 Gennajo 1852
IL DELEGATO APOSTOLICO
P. BADIA
IL TEN. COLONN. DIRETTORE DI POLIZIA
A. POLITI
* * * * *
CIRCOLARE
N.° 66110.
Illmo e Rmo Signore
Sono state presentate da parecchie Magistrature Comunali dello Stato Pontificio alcune istanze, perché fosse concesso il permesso di far agire i teatri nella imminente ricorrenza del carnevale.
Ed essendo state prese tali istanze in benigna considerazione dalla Superiorità, si è poi venuto a permettere, che in quest'anno eziandio sieno eseguite le rappresentazioni teatrali, incominciando col giorno di domenica 26 del corrente mese di dicembre.
Quanto poi all'esercizio che venisse domandato nelle altre stagioni del prossimo anno 1853, pe' teatri esistenti in ciascuna Provincia dello Stato, si affida alla vigilanza e prudenza de' rispettivi Presidi la concessione ne' tempi consueti del corrispondente permesso.
In ogni caso però, ed in tutti i tempi, dovrà, prima che venga accordato qualsiasi permesso per tali divertimenti, riportarsi l'espresso assenso della Curia Ecclesiastica; e dovrà pure porsi in uso ogni cautela per la più esatta e vigile censura delle produzioni teatrali, e perché sia mantenuta la decenza così ne' vestiarj specialmente da ballo, come nella recita, ed in qualunque altra azione o parte scenica, sia di musica, sia di prosa, sia di ballo: e molto più perché durante essi divertimenti venga conservato lordine pubblico tanto nell' esterno quanto nell'interno de' teatri.
Mi reco a premura di partecipare le sopraenunciate disposizioni alla SV. Illma e Rma, la quale nella sua sagacità e prudenza saprà aggiungervi quanto possa giovare all'intento: mentre poi mi pregio confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma li 18 dicembre 1852
D.mo Servo
IL VICE CAMERLENGO DELLA S. R. CHIESA
MINISTRO DELLINTERNO
Monsignor
Vescovo di Fano
N. 67819.
Illmo e Rmo Signore
Avvicinandosi il tempo in che potrebbero darsi le disposizioni pel Carnevale nel corrente anno 1858, con Superiore facoltà è stato disposto, che possano aver luogo in tale circostanza le corse ed i corrispondenti divertimenti. Si è permesso ancora luso degli abiti da maschera, esclusi gli abiti da religioso e da ecclesiastico, di qualsiasi specie sieno, come pure escluso qualunque distintivo militare, ed ogni altro abito ed accessorio che si opponessero alla pubblica decenza. Saranno pure permessi i festini, ed i cosi detti veglioni; il tutto però in que' modi e con quelle disposizioni che verrebbero date dall' Autorità Governativa nelle Provincie della Stato.
Perché poi durante i divertimenti permessi ne' medesimi giorni di Carnevale sia preservata la pubblica tranquillità, e sieno mantenuti in ogni modo il buon ordine e la decenza, VS. Illma e Rma sarà per adottare tutte quelle risoluzioni, e tutti quegli ordini ch' Ella nella sua sagacità e prudenza crederà a ciò necessari.
Vengono inoltre autorizzati i Presidi delle Provincie ad accordare colle seguenti norme il numero solito ed ordinario delle tombole, che i Comuni delle rispettive Provincie chiedessero di estrarre: cioè Al Comune del luogo di residenza del Preside di provincia tre tombole all'anno: ai Comuni di residenza de' Governatori distrettuali due tombole allanno, ed agli altri Comuni una sola tombola allanno. A tali concessioni però deve sempre andare unito cosi lobbligo del pagamento dei due decimi dell'introito di ciascuna delle tombole nelle casse del pubblico Erario, come losservanza di tutte le altre regole e cautele di pratica.
Mi reco a premura di partecipare a VS. Illma e Rma le sopraespresse Superiori condiscendenze, affinché Ella possa in correlazione dare gli ordini nella parte che Le spetta; ed intanto mi pregio di confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma 9 gennajo 1858.
Devmo Servitore
IL MINISTRO DELLINTERNO
Monsignor
Vescovo di Fano
N.° 37482.
Illmo e Rmo Signore
Sono state rassegnate da parecchie Magistrature Comunali dello Stato Pontificio le domande perché fosse concesso il permesso di poter far agire i teatri nella imminente ricorrenza del Carnevale. Essendo state prese tali istanze in benigna considerazione, si è condisceso a permettere, che in quest'anno eziandio sieno eseguite le rappresentazioni teatrali, incominciando col giorno di lunedì 26 del futuro mese di dicembre.
Quanto poi all'esercizio che venisse domandato nelle altre stagioni del prossimo anno 1860 pe' varj teatri di ciascuna Provincia dello Stato, si affida alla vigilanza e prudenza de' rispettivi Presidi la relativa concessione ne' tempi consueti pel corrispondente permesso: presi tutti gli accordi, ed avutone l' assenso delle Curie Ecclesiastiche, come pure richiamate alla osservanza tutte le disposizioni e prescrizioni espresse nelle analoghe precedenti Circolari di questo Ministero dell'interno.
Mi reco a premura di partecipare le sopraenunciate risoluzione a VS. Illma e Rma, perché sia Ella compiacente ordinarne ladempimento, mentre poi mi pregio confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma, li 28 novembre 1859.
Devmo Servo
IL MINISTRO DELLINTERNO
Monsig. Vescovo
di Fano
N.° 37482.
Illmo e Rmo Signore
Sono state rassegnate da parecchie Magistrature Comunali dello Stato Pontificio le domande perché fosse concesso il permesso di poter far agire i teatri nella imminente ricorrenza del Carnevale. Essendo state prese tali istanze in benigna considerazione, si è condisceso a permettere, che in quest'anno eziandio sieno eseguite le rappresentazioni teatrali, incominciando col giorno di lunedì 26 del futuro mese di dicembre.
Quanto poi all'esercizio che venisse domandato nelle altre stagioni del prossimo anno 1860 pe' varj teatri di ciascuna Provincia dello Stato, si affida alla vigilanza e prudenza de' rispettivi Presidi la relativa concessione ne' tempi consueti pel corrispondente permesso: presi tutti gli accordi, ed avutone l' assenso delle Curie Ecclesiastiche, come pure richiamate alla osservanza tutte le disposizioni e prescrizioni espresse nelle analoghe precedenti Circolari di questo Ministero dell'interno.
Mi reco a premura di partecipare le sopraenunciate risoluzione a VS. Illma e Rma, perché sia Ella compiacente ordinarne ladempimento, mentre poi mi pregio confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma, li 28 novembre 1859.
Devmo Servo
IL MINISTRO DELLINTERNO
Monsig. Vescovo
di Fano
N.° 39914
lllmo e Revmo Signore
Approssimandosi il tempo in che potrebbero darsi le disposizioni pel Carnevale del corrente anno 1860, con Superiore facoltà è stato risoluto, che abbiano luogo in tale circostanza le corse ed i corrispondenti divertimenti; come ancora i festini, ed i così detti veglioni, in que' modi e con quelle cautele che saranno stabilite dall'Autorità Governativa nella rispettiva Provincia dello Stato della Santa Sede Apostolica.
Sarà pure permesso luso degli abiti da maschera, esclusa però la maschera e qualunque contraffazione sul volto, sì di giorno e sì di notte, ed in qualsiasi luogo, tanto pubblico quanto privato, inclusivamente ai teatri, ai festini ed ai veglioni suddetti, ed osservati tutti quegli ordini e quelle prescrizioni che dalla medesima Autorità Governativa si crederanno opportune e necessarie per la conservazione della tranquillità pubblica, e per la decenza e qualità degli abiti suddetti, in conformità alle speciali istruzioni riportatesi nelle precedenti analoghe Circolari.
Vengono inoltre autorizzati i Presidi delle Provincie ad accordare colle seguenti norme il numero solito ed ordinario delle tombole, che i Comuni delle medesime Provincie chiedessero di estrarre: cioè al Comune del luogo di residenza del Preside di provincia tre tombole all'anno: ai Comuni di residenza de' Governatori distrettuali due tombole all'anno, ed agli altri Comuni una sola tombola all'anno. A tali concessioni però deve sempre andare unito così l'obbligo del pagamento dei due decimi dell'introito di ciascuna delle tombole nelle casse del pubblico Erario, come losservanza di tutte le altre regole e cautele di pratica.
Mi reco a premura di partecipare a VS. Illma e Rma le sopraespresse Superiori condiscendenze, affinché Ella possa in correlazione dare gli ordini nella parte che Le spetta; ed intanto mi pregio confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma 10 gennajo 1860.
Devmo Servitore
IL MINISTRO DELLINTERNO
Monsig. Vescovo
di Fano
IL REGIO COMMISSARIO PROVINCIALE
DI
URBINO E PESARO
Visto l'Art. 66 della Legge 13 Novembre 1859;
DETERMINA
Le maschere al volto e i travisamenti sono permessi, cominciando da oggi a tutto il corrente Carnevale, escluse le ore dei divini Uffizii nei giorni festivi, sotto le seguenti condizioni:
1. E' proibito alle persone mascherate d'introdursi nelle altrui abitazioni senza il consenso espresso di chi le abita; di portare armi, bastoni o simili istrumenti di qualunque sorta atti ad offendere; di usare fuochi d'artifizio, materie combustibili, projettili od altra cosa qualunque che possa recar danno, od anche semplicemente incomodo altrui; di proferire discorsi o parole indecenti.
2. Le persone mascherate o travestite devono ad ogni semplice invito degli Ufficiali e delle Guardie di Sicurezza Pubblica, non che dei Reali Carabinieri od altri Agenti della Pubblica Forza, scuoprirsi il volto, e dare tutte quelle spiegazioni che loro fossero richieste.
3. I Contravventori verranno allontanati dai luoghi pubblici, e denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene nelle quali saranno incorsi, e verranno anche arrestati ogni qualvolta si fossero resi imputabili di reati con pene criminali o correzionali.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Sicurezza Pubblica ed il Corpo dei Reali Carabinieri sono incaricati di curare l'esatta osservanza del presente manifesto.
Pesaro 16 Gennajo 1861.
IL REGIO COMMISSARIO PROVINCIALE
LUIGI TANARI
- Pesaro Tip. Nobili 1861 -
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Veduti gli articoli 34 della Legge 20 Marzo 1865 e 42 del Regolamento
18 Maggio 1865.
DETERMINA
1° A datare dal giorno 17 del corrente mese fino a tutto il 21 del prossimo venturo Febbrajo è permesso il travestimento e la maschera al volto.
2° E' proibito alle persone mascherate, d'introdursi nelle altrui case senza l'espresso consenso di chi le abita, di portar armi, bastoni ed altri stromenti atti ad offendere, di usare fuochi d'artificio, materie combustibili, proiettili o cosa qualunque che possa recar danno od incomodo altrui, di proferire discorsi o parole, come pure far atti che possano tornare ad oltraggio di terzi, od essere altrimenti causa di provocazione a brighe e disordini.
3° Sono proibite la maschere ed i travestimenti che facciano oltraggio al buon costume, che possono rendere chi le assume spettacolo indecente agli occhi del pubblico, o che siano in qualunque modo riprovevoli per indebite allusioni.
4° La persona in maschera deve sulla richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza scoprirsi il volto senza opposizione, e dare le spiegazioni che le fossero domandate.
5° Le contravvenzioni sono punite con pene di polizia, ed i colpevoli, oltre al venir allontanati dai luoghi pubblici, sono denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, salve le più gravi sanzioni del codice penale pel caso di crimine o delitto.
L'arma dei Reali Carabinieri e gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione del presente.
Pesaro addì 15 Gennajo 1871
IL PREFETTO
V. GIUSTI
Pesaro 1871 Tip. fratelli Rossi
Le schede complete, nelle quali sono riportate anche le immagini e altri documenti, possono essere consultate facendo riferimento all'anno corrispondente.
Si ringraziano l'Archivio di Sato di Pesaro e l'Archivio diocesano di Fano per aver gentilmente concesso la riproduzione dei documenti pubblicati.
In caso di uso del materiale registrato in questo sito, è gradita la citazione delle fonti.
Documento del 1347
El giucho de CharnevaleDj III de março dey pagay a ser Ciccho da gayfa mercatante per VII bracia de panno scarlatino e uno bracio de panno reale per lo palio de carnevale a ragione da cinquanta soldi el bracio del panno scarlatino e trentatre el reale - libre XVIIII soldi III
Item dey pagay a Menino trombadure per una spada ed uno gallo e aste per conciature della spada e altre cose necesarie per lo dicto giocho cinque libre otto soldi - libre V soldi VIII
Item dey pagay a Lenzole merçaro per XVIII para de speroni e II docine de guanti dati a glofitiale del comuno qundici libre X soldi - libre XV soldi X
Item dey a Migliorino marnaro per acuncatura de corde e altre cose ala marina tre libre - libre III
Somma libre LI
Unità monetarie dei secoli XIV XV XVI
1 libbra (o libra) = gr. 504,72 di argento
1 libbra = 20 soldi
1 soldo = 12 denari
1 bolognino = 1 soldo
1 fiorino (doro) = 40 bolognini
Unità di peso dei secoli XIV XV XVI
1 libbra grossa (usata per carne e pesce) = 18 once = kg 0,52 circa
1 libbra sottile (usata per altre merci) = 12 once = kg 0,33 circa
* * * * *
Trascrizione di documento del 1343 riportante il nome proprio "Carnovale"
Ghirardus Ugolinutii de castro Saltarie irato modo et malo modo fecit insultum et adgressum contra Johannem cum sua spata nuda et svaginata ... Constitutus iuditio coram sunt dicto domino potestate et sue civitate et mihi notionis Ghirardus inquisitus predictus iuratus mandata domini potestati et sue curie et dicte veritate super inquisitionem predictam et contemptis ... per quem et causam presentibus et mandato Carnovale Perutii contrata Sancti Marci fide renuntians et contra ... Cui Ghirardo presenti et intelligenti dictus dominus potestas statuit et prefixit tantum V dies ... ad omnem suam deffensionem faciendam
Documento del 1359
Spensae ludi carnispriviMille CCCLVIIII di VI março Cambino depositario del comune di Fano da et paga per la spesa facta nel giuco del carnasciale per quella ragioni che se contengono nella bolletta delle dicte spese - libre 78 bol. 4 denari 10
Documento del 1364
Mille Trecento sessantaquattro 13 de febbrare da e paga a Menino banditore del Comune per spesa facta per la prossima festa de Carnovale in quelle cose che si contengono nella bolletta libbre LXXXXI denari XVDocumento del 1365
Demo e paghamo adi IIII de marzo anno 1365 a Menino trombadore del Chomune per certa spesa fatta ne pali per la festa de Charnovale e altre chose chome se chontiene nella bolletta fatta per Ser Micchele chancelliero libbre novantauna denari diciassette soldi quattroDocumento del 1366
Demo e paghamo adì XX de febraro anno 1366 per certa spesa fatta nelli palli che se chorono per lo Charnovale libbre novanta denari dodici chome apare nella bollettaDocumento del 1367
Demo e paghamo adì X daprile anno 1367 a Menino banditore del Comune de Fano per spesa fatta per lui per lo palio de Charnovale chome se chontiene nella bulletta libbre ottantasei denari dodici soldi treDocumento del 1368
Millo III LXVIIIadi ultimo de febraro Giovanni depositario del Comune de Fano da e paga a Menino trombadore per spesa fatta per lui in lo zogho de carnevale come se contiene nela scripta in somma libbre novantadue denari doy
Documento del 1369
Millo III LXX die ultimo de febraro Giovanni da e paga a Menino trombadore per spesa fatta per lui per gli palii de Carnevale como se contiene in la scripta de la spesa libbre LXXXV bolognini XDocumento del 1371
Demo e paghamo adi ultimo de marzo anno 1371 a Franciescho trombadore per spesa per lui fatta inla festa de carnevale come se chontiene nella bolletta libbre ottantasette bolognini nove denari noveDocumento del 1372
Demo e paghamo adi III de marzo anno 1372 a Franciescho trombadore per spesa per lui fatta inlo palio de carnevale chome nella buletta se contiene in somma libbre novantasei bolognini decianove denari treDocumento del 1374
Demo e paghiamo adi XII de febraro 1374 a Franciescho sopradetto per spesa fatta per lui nelli pali de carnovale como se chonte nella buletta libbre LXXXXVIIII bolognini XVIIDocumento del 1376
Demo e paghamo adi ultimo de marzo 1376 a Vincienzo per gli panni auti da lui per chagione delli pagli de charnovale come apare per la boletta libbre quarantadue bolognini deciasetteDocumento del 1378
Demo e paghamo adi VIIII de marzo 1378 a Franciescho sopradetto per ispesa per lui fata per chagione della festa de charnovale come apare per la boletta libbre novantatre bolognini sedeci denari seiDocumento del 1379
Millio CCCLXXVIIII die ultimo Giovanni da e pagha a Franciesco trombadore per spesa facta per lui in la festa de carnevale in la boletta se contiene in somma libbre CXI bolognini X denari 6Documento del 1380
Demo e paghamo adi ultimo de marzo 1380 a Franciescho trombadore sindacho del Comune per ispesa fatta per lui nella festa de charnovale libbre centodue bolognini otto denari tre come per la boletta apareDocumento del 1383
Demo e paghamo adi V de febraro 1383 a Franciescho de Giovanello trombadore e sindicho del Comune per ispesa per lui fatta nella festa de Charnovale come per la boletta apare per libbre novantadue bolognini cinqueDocumento del 1384
Paghai adi ultimo de febraro 1384 a Franciescho trombadore per ispesa fatta per lui alla festa de charnovale per li pali e altre chose come apare per la boletta libbre novantadue bolognini diciassette denari treDocumento del 1407
Patregnano dito Rosso trombadore sindigo del chomune de Fano dè avere per spexa per lui fata per lo palio roxato e per lo palio verde e per la baffa e per la spada de fero e per quela del piombo e per lo galo e la galina che se chorono per la festa del charnevale prossima pasato e per X para di guanti e X de speroni per la dita festa monta in somma la dita spesa chome apare per la boleta libbre setantatre bolognini sete denari seiDocumento del 1408
Adi ultimo de febraro 1408E dè avere dito dì per spesa fata per lui per lo palio de churrieri che so braza 7 de scharlatino braza 1 de biancho e per lo palio de charnevale braza 6 de verde e per la bafa e per la spada e per X para di guanti e X para de speroni e altre spese minute fate per la festa de charnevale chome apare per la boleta in somma libbre setantacinque bolognini sei denari nove
Documento del 1409
Adi ultimo de marzo 1409Patregnano de Domenicho dito Rosso sindicho de chomune de avere dito di per la spexa per lui fata per li palii de carnevale zoe per brazzo 7 de scharlatino per bol. 45 al brazzo e per brazo 1 de pano biancho per bol. 37 e per braza VI de verde per bol. 38 al brazo e per la baffa e la spada del ferro e del piombo el galo e la galina e IIII asta de lavezza e per XI para de guanti e XI para de speroni in summa chome apare per la boleta libbre quaranta quatro soldi nove de bolognini vaiano ala moneta de Fano
Documento del 1410
Adi ultimo de febraro 1410E deve avere dito di per la spexa fata per lui per li palii che se chorono la domenicha de charnovale zoe per braza VII de scharlatino per bol. 41 per brazo e per 1 brazo de pano biancho per bol. 37 e per braza 6 de verde per bol. 38 luno e per 1 porcho insalato libbre 5 soldi 16 de bol. E per la spada bol. 35 e per XI para de guanti e XI de speroni e altre chome apare per la boleta in somma libbre quaranta quatro bolognini nove de bol. sono a la moneta de Fano
Documento del 1416
>Adi 11 de marzo 1416a Patregnano de Domenicho deto Rosso sindicho del Chomune per la spessa fata per lui per li palii del roxato e del verde che se chureno la domenicha de charnevale e per la bafa e per la spada e guanti e speroni e altre chosse come apare al zornale al foglio 228 in la prima fazia in somma libbre setantasei bolognini nove denari sei posti aconto di Ser Tomasso de Monte Fano depositario a libro T a foglio
Documento del 1417
Adi 5 de marzo 1417a Patregnano de Domenicho dito Rosso sindicho del Chomune per la spessa che se fa per li palii e per la baffa e per la spada che se chore la domenicha de charnevale e per li guanti e per li speroni in somma come apare per la boleta libbre setantasete bolognini quatordexe posti aconto del dito depositario a libro T a foglio
Documento del 1418
Adi 15 de febraro 1418a Patregnano de Domenicho dicto Rosso sindacho del Chomune di Fano per la spesa fata per lui per li palii e per la baffa e per la spada che se corono la domenica de charnevale libbre setanta una bolognini tre denari 3 posti aconto del dito depositario a libro T a foglio
Documento del 1420
Adì 21 de febraro 1420Al dito Rosso per la spesa per lui fata per lo palio de rosato e per lo palio verde e per la spada e per lo porcho insalato che se chore la domenicha de charnevale e per consegnati esperoni in somma come apare per la boleta libbre sessantadue bolognini sedece denari sei posti a libro T a foglio.
Documento del 1444
1444, Adi ultimo de marzoGiohanni de lagnola sindeco del Comune ducati ventedue bolognini ventisette i quali sono per robba lui a tolto per li palii per la festa de Carnevale libbre 79 bol. 7 den. 3
Documento del 1445
Adi 6 de febraro 1445Giohanni trombetta sindeco del Comune per spesa lui a fatto per i palli de Carnevale come apare merita ducati ventequattro bolognini dodici vale libbre 85 bol. 1 den. 0
Documento del 1450
Statuto del 1450 N.d. r. Riportiamo il testo del documento originale scritto a mano su pergamena secondo la trascrizione a stampa operata nel 1568 da Giacomo Moscardi, che a sua volta riprende una precedente edizione (1508) di Girolamo Soncino.Il seguente testo di Giacomo Moscardi contiene anche le note che compaiono nel margine destro della pergamena originale.
Cap. CLVIII
De braviis currendis in civitate Fani.
Tatuimus et firmiter ordinamus que singulis annis in dominica carnisprivi curratur e curri debeat unum bravium (1) scarlatti aut purpurae per equos cursores: Et primo currenti et venienti ad locum ubi bravium tenetur detur: et ultimo venienti detur gallus. Item unum bravium panni lanae viridis coloris per equas seu caballas et primitus venienti dari debeat: et ultimae venienti gallina detur. Item baffa (2) unius porci salati per asinos: et primo currenti ad locum baffae detur baffa paedicta et ultimo venienti dentur cacioppae in storio involutae. (3) Item una spata ferrea per pedites: et primus ad spatam currens ipsam abeat et ultimus abeat spatam plumbeam seu ligneam oropello tectam. (4) Et que die dominico occurrenti infra septem dies veniarum (5) sancti Paterniani de mense maii et Iunii curratur et curri debeat per equos cursores unum bravium scarlatti seu purpurae. Et cursus eorum sit ab albignano usque ad episcopatum: et equo primo venienti detur bravium: et secundo venienti detur porchetta assata (6) : Et ultimo venienti detur gallus cum marsubio camusii (7) modo et ordine in premissis quibus hactenus consuetis. Item que de mense septembris videlicet ultimo die dominico dicti mensis balistetur (8) per omnes de civitate et comitatu Fani unum bravium panni scarlattini et una balista et Rotella (9) emenda omnia ex datio facentium porchettas et excoriantium et platiarios et beccariorum more solito: Et primae sagittae detur bravium: secundae detur balista et tertiae rotella. Et baiuli (10) qui predicta portabunt et tenebunt habeant de bravio equorum tres bonon.(11) Et de bravio equarum duos bon. De baffa duos bonon. Et spata ferri unum bonon. Et nil aliud accipiant: Et si contrafecerint pro qualibet vice in XX solid. poenae nomine puniantur.
Note.
(1) Bravio, palio (2) Prosciutto (3) Teste di maiale avvolte in stuoia (4) Spada di piombo o di legno ricoperta di oro finto (5) Perdonanze (6) Porchetta arrostita (7) Borsa di pelle di camoscio (piena di cenere) (8) Si faccia una gara di tiro a segno con balestra (9) Balestra e rotella (armi) (10) Facchini (11) Bononienses, bolognini (monete)
Documento del 1470
+ 1470 Adì 19 di marzoPagai io Piero di Giangole de Vita depositario del Comune di Fano a me medesimo Piero depositario libbre trenta nove bolognini cinque detto sono per altretante che io ho spese per li palii che se curono in la festa de carnovalle in primo
per bracia diece de pano rosso per uno bracio del biancho a libbre trenta doe a bracio per li corsieri monta libbre dicesette bolognini dodici a libbre 17 bolognini 13
per braccia sette de panno verde a libbre vinte de bracio per le cavalle libbre 8 bolognini -
per el porcho et salle con li somiere libbre 2 bolognini 19
per la spada con le spadacelle libbre 14
per doe lancie da fanti a piè per li palii e per el gallo e la galina libbre bolognini 10
per el gallo la galina borsia corde broche, la ciesta de la galina libbre bolognini 10
per quatro arme sono mise in su li palii libbre bolognini 4
per la stuoxa per le chaciope libbre tre bolognini 3
per dieci para de guanti de camozo a libbre nove el paro libbre 4 bolognini 10
per sette para de speroni doe piè per li hoficialli libbre sette el paro libbre 2 bolognini 2
per cinque para de guanti de montoni e cinque para de speroni da giostra per queli dale mose e chavaliero e trombete a libbre 4 el paro libbre 2 bolognini
che montano tutte le dite cose scrite de sopra libbre 39 bolognini 5
Documento del 1471
1471 Adi 6 de marzoPagai io Ugulino de biase depositario del Comune a Ugulino de biase libbre trentaotto bolognini XII denari 11 per altre tanto lui a speso ne lo palio se corre la domenica di carnovale che fo adi 24 de febraro 1471 apare al giornale a foglio 84
Documento del 1491
18 febbraio 1491A voi Pont. Antonio depoxitario predicto ducati septe de moneta, bolognini quattro, denarj sej per tanti haveti spese in doe feste facte in Corte de comissione del Conseglio spetiale, cioe per dare da fare collazione, confecti, bischottinj et altre cose, et per fare Rapresentatione de apollo e de daphnes quando se convertì in lauro
Documento del 1512
Adi 15 marzo 1512A me medesimo (Vincenzo Bigotto, depositario del Comune n.d.r.) fiorini ventidui e bolognini vintiuno e mezzo per tanto avere speso neli palii de carnevale de lanno presente 1512 in questo modo: fiorini nove per bracia otto de scarlatino a bolognini 45 el bracio e fiorini uno per sette ottave de panno bianco e fiorini cinque e bolognini tre per otto bracia de panno verde da ugubio e bolognini nove per tre arme e per quatro lance bolognini 18 e per la galina bolognini 5 e fiorini 2 e bolognini 31 per un porco che pesa livere 180 e per bolognini 4 per la stuora e per la borsia bolognini 4 e per una spada de legno bolognini 4 e per nove para de guante carlini nove dati al podestà Signori Priori e aufitiali diputati e per sette para de guanti e sette para de speroni carlini quatordice dati ali pifari trombetti cavalieri e a quelli de le mosse e fiorini uno per una spada monta ut supra: libbre quarantacinque e soldi uno e mezzo como apare bolletta in mia infilza a c. 79 e al giornale 8 libbre 45 bolognini 1 denari 10
Documento del 1513
adi 6 aprile 1513A voi medesimo fiorini 24 bolognini uno e denari 5 sono per altretanti avuti speso per li palii sono stati cursi in questo carnovale in questa forma et in primo per 8 bracia de scarlatino et per uno bracio de panno bianco fino aragione de 10 carlini elmezzo el bracio facto mercato ed li Magnifici Signori Priori al dicto pretio monta fiorini 10 et bolognini vinticinque et denari cinque. Item per bracia oto de panno verde per el palio delle cavalle a bolognini 25 el bracio monta fiorni 5. Item per uno porco de libre 200 a bolognini 50 el cento monta fiorini doi et bolognini 20. Item per una spada fiorini uno. Item per quatro lance bolognini 18. Item per quatro arme bolognini 12. Item per una spada de legno bolognini 4. Item per una galina bolognini 4 et mezo. Item per una stora bolognini 4 e mezzo. Item per una borsia bolognini 4 e mezo. Item per para 9 de guanti da camoza carl. 18 a doi carl. el para cioè un paro al podesta quatro ali Signori Priori un paro al Vicario delle gabelle referendario depositario cancelliero. Item tre trombetti para tre de guanti sotile et para tre de speroni carl. sei. Item ali pifari tre de guanti e carl. tre. Item per el cavaliero para uno de guanti et de speroni carl. doi adoi che darono la mossa para doi de guanti: libbre quarantotto et soldi uno et denari cinque come apare bolletta in mia filza 737 et al giornale 143.
Documento del 1537
Adi 22 febraro 1537A Gentile Zampino depositario libbre nove et bolognini 24 denari 16 sono per altri tanti che esso di comissinoni et ordini del Magnifico Consiglio Speciale ha spesso in doi feste cielebrate in corte di Magnifici Signori Priori nel carnovale proximo pasato ut moris est in torcie bianche n° otto pessono libre 16 onca n° 10 a bolognini 8 la libra fiorini tre bolognini 15. Item per libre sedicie in fra anigi et coriandolli per la colacione tre. Item pevere zafarano miele farina legnie et pane per fare in beschotine per la colacione fiorini uno bolognini 22 denari 10. Item per candelle de sego libre quatordicie bolognini 31 denari 10. Item per doi toppi de mele bolognini 8. Item per uno barile de vino bolognini 12. Item per corde de leuti et cittara bolognini cinque et per una caraffa rotta bolognini uno et più bolognini nove donato al sonadori che sono in ditti feste monta in tutto ut supra libbre 19 bolognini 4 denari 16.
Ricevuto per noi sindici.
Documento del 1541
Adi 27 febraro 1541Voi medesimo libbre trenta bolognini 21 per otto bracia de pano rosio veronese et per seta bracia de pano verde per le cavalle e per quindici pari de guanti per il galo e la galina e per quatro lancioni et per tre pari de speroni e per uno porcho et per una spada et arme per diti palii monta in tuto libbre 61 soldi 1.
Documento del 1544
Adì 24 Febraio 1544Vincenzo Leonardo Referendario del Comune fata bolletta A.
Durante delli duranti depositario del Comune che paghi a se Medesimo depositario del Comune scudi 18 33 sono che tanti ha speso nelli pallii che si sono corsi nel presente giorno, che e lultima domenica del carnevale, per osservar lantiqua usanza della città di ordine et comisione delli Magnifici Signori Priori, et per osservanza delli nostri statuti: In le cose infrascritte, Et prima per braccia sette de panno alto scarlatino tolto da Gulino rigo, a grossi ventidoi il braccio. Per il palio delli cavalli, scudi 7 42: et braccie sette di panno verde da Fabriano tolti dal medesimo à grossi dodice el braccio per il pallio delle Cavalle, a scudi 4 12: et per braccio uno di panno bianco tolto dal ditto per ponere a capo del palio rossio bolognini 42. Item per uno porco comparono dalli bevarj di peso de libre 159 scudi 2. à ragione de sei quattrini la libra: per tre arme et la figura di san Paterniano posti in cima del palio rossio bolognini 18 per una galina et uno Gallo bolognini otto per una stora bolognini nove et per 4 lance per portare li pallij et detta galina et gallo bolognini dodici per una spada de legno bolognini tre per 14 para de guanti de vitello tolti da piero domenico merciaro: et dati videlicet uno al S. podestà, al suo cavalero, alli Magnifici signori priori al Referendario al detto depositario, a tre trombetti aloffitiale delle mosse, et ame cancelliero scudi 2 40: per tre para de speroni bolognini vintisette uno per il cavaliero loffitiale et trombetta che hanno dato le mosse in tutto ut supra libre 55 13 0.
Documento del 1545
Adi 12 febraio 1545Durante di duranti referendario del Comune fata bolletta a Gentilhomo Torello Depositario del Comune che paghi a
Voi medesimo Depositario fiorini sei sonno per altri tanti havete speso di Comissione et ordine del magnifico Consiglio Speciale per una festa fatta di notte in Corte delli Magnifici Signori Priori nel Carnovale proximo passato nelle infrascritte cose videlicet per libre sette de confezione a bolognini diece la libra fiorini uno et bolognini trenta. Item per sei torcie di cera biancha che pesorno libre undice et oncia otto a bolognini sette e mezzo la libra fiorini doi bolognini sette edenari diece. Item per miele, farina, pevero et zafarano et pano per fare li bescotinj fiorini uno et bolognini otto. Item per ova per fare li cialdoni et doe pignatte bolognini doe. Item per mele bolognini nove. Item per uno barile de vino bolognini 19. Item per candele di cera per appicciare quando se pigliavano li balli bolognini uno. Item per 100 chiodi bolognini 3 ½ sonno in tutto ut supra appare bolletta in filza libbre 12 0 0
Documento del 1546
Adi 8 marzo 1546Francesco pili referendario del Comune fate Bolletta a Piero Andrea Galasso depositario del Comune che paghi a se medesimo depositario libre dodice quale havete speso per doi feste fatte in corte de Signori Priori cioè per il giovedi grasso et il lunedì de carnevale cum auctorita del Consiglio Speciale et cum intesa de Signori Priori et Referendario appare in bolletta sottoscritta in filza n° 14 libbre 12 0 0
Documenti del 1549
adi ultimo de febraro 1549Voi medesimo libbre 7 3 19 ½ et sono per altre tanti che havete speso nella festa fatta di notte in Corte la domenica de parenti cio e libbre 17 ½ in libbre due et oncie 4 de cera biancha in torce bolognini 22 in libbre due et onci nove de alisonj. (1) Item bolognini 33 in libbre tre et onci otto de confetti bolognini 21 in libbre 14 de miele bolognini doi in pevere bolognini tre in ranciata bolognini tre in zafarano bolognini cinque in somma una de legnie bolognini 13 in libbre 25 de farina stamegnata bolognini 13 15 in libbre sei de candele de sego dinari sei nel spago bolognini 15 in boccali dodici de vino et bolognini 4 9 nellarma del governatore et bolognini doi nelle corde del liuto et tutto cio per ordine del Spetiale
Libbre 7 13 19 ½
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adi 15 de marzo 1549
Voi medesimo libbre trenta una bolognini decenove e mezzo vi si debbono per altri tanti che haveti speso nel correre che hanno fatto le cavalle li asini et li spadarolj cioe libbre 15 15 0 nel pallio de panno verde da Fabriano de braccia sette tolto da pandolfo Torello agrossi quindeci il braccio bolognini dieci e mezzo nelle due arme et nel santo dipinto poseri su bolognini cinque nella galina bolognini dodici nelle due lancia una per il palio laltra per la galina libbre sei dati allincontro del porco bolognini novi nella stuora ove se mettono le cacioppe libbre sue bolognini due nella spada de ferro bolognini tre nellaltra de legno bolognini decedotto nelle tre para de speroni date al soprastante delle mosse trombetto e cavagliero et libbre cinque bolognini cinque in dodici para de guanti de vitello a bolognini dieci il para et tre de montoni a libbre cinque il para dati al Signor Podestà alli Signori Priori che forno quattro al referendario depositario concelliero al soprastante alli dui trombetti al cavagliero le quale somme fanno ut supra Libbre 31 19 10 ½
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adi 13 de aprile 1549
Francesco de Cola spenditor della casa libbre sei tutti che egli nella festa de Corte fatta la notte de carnevale assegni haver speso piu nelle infrascritte cose cio in bolognini cinque nelle legnie bolognini tre in oncia una e mezza de pever bolognini otto in garofani ranciata in zafarano bolognini 15 in libbre diece de miele bolognini 36 in libbre quattro de confetti bolognini 30 in due torcie bianche de libbre quattro bolognini 13 in libbre 20 de farina stamegnata bolognini undicj denari 9 in libbre cinque de candele de sego et ultimamente bolognini 15 in boccali 12 devino dolcie li quai somme fanno libbre sei bolognini sedicj denari novi ma come siedetto non so a menar buono fanno libbre sei percio che oltra che gli siano avanzati in mano due pezzi de in detti torci non leggasi il Magnifico Consiglio spetiale celebrato alli 4 de marzo proximo passato determino che nella festa si spendessero fiorini tre e sono più Libbre 6
Documento del 1550
Evangelista de Evangelisti referendario del Comune fate bolletta aSer Nicolo scacco depositario del Comune che paghi a
Semedesimo fiorni quindici et bolognini ventisette et mezzo sono per tanti spesi dalui nel palio corso porco spada et pitture de arme infrascritte videlicet: per braccia sette di panno verde tolto dAndrea pili a grossi quattordici il braccio fiorini 7 14 per tre armi et la figura di S. patrignano posti a capo di detto palio bolognini 16 per due lance bolognini dodice. la galina bolognini 4 10 per il porco corso dalle somare fiorini 3. per la stora data a lultimo somaro cum le cacioppe bolognini 9. per la spada di ferro data al primo spadarolo bolognini 33. per la spada de legno data a lultimo bolognini tre. per tre para de speroni dati uno al Cancelliero uno al Capitano delle mosse, et laltro a Giovanni Ludovico trombetta bolognini 18. per para dieci de guanti di vitello dati cinque alli Signori Priori uno al podestà al Referendario depositario et Cancelliero et officiale delle mosse fiorini 2 20 et para tre a bolognini sei luno alli trombetti et cavalliero
Libbre 31 7 10
Documenti del 1551
Adi 16 febraro 1551Messer Ludovicho Marcolini: Referendario del Comune fate bolletta A:
Giovanni Paulo Rigo: Depositario del Comune che paghi A:
Voi medesimo fiorini vinti nove, e bolognini vinti tre, sono per la spesa de pali cursi la domenicha di carnevale, per ordine del Magnifico Consiglio Speziale: cioe braccia sette de panno rossio de ottanta, tolto da Pandolfo Torello, a scudi uno doro il braccio, et per uno braccio de panno biancho posto incima del detto palio rossio, per calze del ragazzo, grossi sedici, per il palio delle cavalle braccia sette de panno verde tolto dandrea pili agrossi quattordici il braccio: per tre arme, in Santo patrignano in capo al palio rossio fatti M ° Orfeo. bolognini sedici per quatre picche dabete tolti da pandolfo torelli, a doi grossi luna, bolognini vinti quatre, per il gallo e la galina. bolognini nove, per il palio delli Aseni fiorini tre, per la spada per li spadaroli bolognini trenta, per la stora bolognini sette, per diece pari de guanti de vitello, cinque per li Signori in par per el Signore podestà, uno per il Canceliero, tre para per el Referendario Depositario, et il Canonico et un paro per el m° delle mosse, a bolognini undici el paro, et per tre pari de Guanti de montone, uno per il cavaliero edoi trombetti, a grossi doi el paro, et per tre para de speroni, uno al m° delle mosse, uno al cavaliero, et uno al trombetta, a bolognini otti el paro, che fanno in tutto la ditta summa de fiorini vinti nove, et bolognini vinti tre, appar domanda in filza n. 25 bolognini 59 -3
Adi 26 de febraro 1551
Messer Ludovico Marcolini Referendario del Comune: fate bolletta A:
Giovanni Paulo Rigo Depositario del Comune che se paghi: A:
Voi medesimo fiorini quatre: che tanto asignati haver speso per la festa di corte fatta la Giobbia grassa per ordine del Magnifico Consiglio Speciale in le fra scritte cose: e prima per livere sei de confetione a carlini doi la livera bolognini 48 per livere una, et onci quatre de canasioni (1) adetto prezzo bolognini 12 per tre torcie bianche a bolognini otto la livera livere sette e mezza monta bolognini 60: per livere quatordici de mielo aquatrini otti neri la livera: bolognini 16 per onci doi de pevero bolognini 4 per mezza oncia de garofani bolognini 4 per mezza livera de ranciata bolognini 3 per zafarano bolognini 4 ½ per aqua rosa bolognini 4 per una pignatta per portare el mielo alle sore bolognini 1 per una soma de legne bolognini 5 per chiodi bolognini 2 ½ per doi lampade bolognini 2 che tutte ditte cose fanno la somma ditta de sopra appar domanda in filza 26 libbre 8
(1) canestri
Documenti del 1552
Adi ultimo de febraio 1552Ser Pier Giorgio Gratiani cancelliero del comune fate bolletta a Antonio Lancio Depositario del Comune che paghi A voi medesimo Depositario fiorini sei e bolognini vinteuno et denari 12 sono che tanto avete speso per linfra scritte robbe tolte per far la festa in Corte per ordine del Magnifico Consiglio spetiale, et in primo per libbre 12 di miele bolognini vintequattro in pevaro bolognini quattro in garofani bolognini doi et per una pignatta denari quindici in doi some de legne bolognini otto in zafarano bolognini cinque in pano bolognini quatta infarina bolognini quindici in miele bolognini sei per un barile divino bolognini ventisette in confezione libbre sette a bolognini novi e mezzo la libbra fiorini uno e bolognini vintisei e mezzo in marzapane libbre cinque a bolognini nove e mezzo la libra fiorini uno e bolognini sette denari deci in cera bianca cavatone li arsicci e doi torce avanzate e libre tredice resta fiorini uno e bolognini undece et denari 21 bianchi che fanno la detta somma libbre 13112
Adi ultimo febraio 1552
Ser pier Giorgio gratiani Cancelliero del comune fate bolletta a Antonio Lancio Depositario del Comune che paghi a se stesso A voi medesimo Depositario fiorni undici e bolognini trentanove per altre tanti che di nostri avete speso in palii che sonno corsi et in prima per braccia sette de panno verde per le cavalle tolto dagli eredi de pier Domenico merciare a grossi 14 il braccio e per una spada tolta da maestro gabriello spadaio bolognini ventisette per li spadaroli et per una galina bolognini quattro e mezzo et bolognini dodece per doi picche tolte da pandolfo Thorello una per il palio et laltra per tenere la galina et per tre armi e un San paterniano bolognini sedece et per para otto de guanti de vitello tre per li signori priori et un paro per il podesta et un paro per il Referendario et un paro per il Depositario et un paro per il Cancellero et un paro per il soprastante delle mosse a bolognini undece il pare e per para tre de guanti de capretto doi per li trombetti et uno per il cavaliero a bolognini 4 ½ il paro et per tre para de speroni uno per il soprastante delle mosse et un paro per il trombetta et uno per il cavaliero a bolognini otto il paro che fanno la detta somma como appare in sua dimanda in mia filza n° 30 libbre 23 10 0
adi 20 de marzo 1552
A se medesimo Depositario fiorini tre sonno per tanti che egli ha pagato et speso nel pocello corso dalli someri secondo la forma di statuti il quale, e, tocco a Jacomo gambarelle lasino del quale e, stato il primo si nel correre facto la Domenica di carnovale comme da poi nella seconda Domenica de quaresima essendo facto ricorrere perche si diceva non essere buoni mosse et traversati da cavalli li someri libbre 6 0 0
Documento del 1553
Adi 6 de aprile 1553Voi medesimo fiorini uno bolognini quattro delli quattro per altrettanti chavete speso in linfrascritte robbe cio è per libre diece e mezza di mele aragione de quattrini diece negri la libra bolognini quindece. Item per libre trenta di farina tolta da Giovanantonio fornaio bolognini X. Item per una pignatta denari 15. Item per oncia doe de pevero sono bolognini quattro. Item per mezza oncia de garofani bolognini doi. Item per ¼ de zaffarano bolognini quattro. Item per ranciata bolognini 2. Item per pane bolognini 2. Item per una soma de legne bolognini 4 ½ . Comprate tutte per fare le feste sollite nella Corte quale non si fecero per certi impedimenti Libbre 2 4 4
Documenti del 1554
adi 9 febraro 1554Mi medemo Ser pompeo duranti fiorini vinteotto et bolognini trentacinque sono per tanti spesi per me nel costo infrascritto de palii corsi nella domenica de Carnevale prosimo pasato cioe fiorini dodici et bolognini tre in braccia sette de panno rosso veronese per il palio corso da cavalli a uno scudo doro il braccio et fiorini uno et bolognini otto per uno braccio de panno biancho per detto palio de cavalli et fiorini sette et bolognini quattordici per braccia sette de panno verdo per il palio curso dalle cavalle et per quattro arme pinte et quattro aste bolognini quaranta cio e larme bolognini sedice e laste bolognini vinti quattro e per una spada de legno bolognini sette e per uno porco corso da somari fiorini tre e per la stora bolognini sette e per il gallo e galina bolognini nove e per nove para de guanti fiorini doi e bolognini dicinove che sonno de vitello, e per altro para quattro de guanti montorno bolognini vintiquattro e per quattro para de speroni bolognini vinti quattro, dati al podesta e alli magnifici signori priori e altri offitiali libbre 57 15 0
adi 9 febraro 1554
Mi medemo Ser Pompeo fiorini tre e bolognini dicesette per tanti spesi in le infrascritte cose per la festa fatta in corte il lunedi de carnovale per ordine del Magnifico Consiglio Spetiale cio e per pevere once doi bolognini quatro zafarano e ranciata bolognini cinque garofani bolognini doi e confetti livere cinque fiorini uno e bolognini quindici e cera torce doi bolognini vinticinque e mezzo, candele de sego bolognini sette, miele livere dodici costo bolognini tredici e denari quindici, una pignatta bolognini uno e mezzo, ove bolognini uno e mezzo, vino bocali otto bolognini sei e mezzo, legnie some doi bolognini nove e mezzo, farina livere trentacinque bolognini nove, pane schiere doi bolognini doi sonno ut supra bolognini 6 17 -4
Documento del 1555
Adi 17 dAprile 1555Voi medesimo Depositario fiorini ventotto et bolognini vente, che ve si deveno per altrettanti spesi nellinfrascritte robbe tolte per li Palii soliti correre, et corsi nella Dominicale Carnevale prossima passata 1555, secondo luso et antica consuetudine della nostra Magnifica Citta di Fano, et primo per Braccia sette di Panno roscio veronese costò grossi vinticinque il braccio fiorini 13.5 . per il corso de cavalli. Item per un braccio di panno bianco da Fabriano per porre in cima al sudetto Palio, fiorini 1.8. Item per un panno verde da Fabriano Braccia sette, costo bolognini quarantaduo et denari deciotto il braccio fiorini 7.20. per il corso delle cavalle. Item per 4 Picche bolognini 24 per li duo Palii et due per il Gallo et Gallina. Item per 4 Arma pinte bolognini 16 per porre nelli Palii, tolte sudette robbe da Pandolfo Torelli. Item per il gallo e la gallina bolognini diece. Item per la spada per li spadaroli bolognini 30 tolta da Maestro Gabriello spadaro. Item per 4 paia de speroni, tolti dal sudetto bolognini 28. Item per una spada di legno bolognini 3. Item per X para de guanti di vitello fiorini 3.18. Item per paia 3 di montone bolognini diciotto Libbre 57.
Documento del 1556
Adi 20 febraro 1556Voi medesimo Depositario fiorini trenta et bolognini venti sette che tanti avete speso nel correre de Palii lultima domenica di Carnevale secondo lusanza antiqua della nostra Città. Et prima. cio, e, in braccia sette di Panno Rossio a grossi venti cinque el braccio fiorini tredici et bolognini cinque et in un braccio di Panno bianco Bolognini quarantotto. In braccia sette di panno verde a grossi sedeci el braccio fiorini otto et bolognini sedeci. In un Porco fiorini tre. In dieci para de guanti di vitello fiorini tre. In tre para de montone bolognini decedotto. In tre para de speroni bolognini trenta. In un gallo et una gallina bolognini dodeci: quattro picche bolognini venti quattro et in quattro Armi bolognini venti quattro che fanno detta somma Libbre 61 7
Documento del 1557
Bando del vescovo Vincenzo Vescovo di Monte Peloso19 gennaio 1557 con cui divieta di far maschere nella citta' ne' nei suoi castelli alla pena di 2 tratti di corda da darseli subito e di 25 scudi d'oro da applicarsi per meta' alla camera del Comune e gli altri 2 quarti all'accusatore ed esecutore inoltre ordina che dopo le due ore di notte di non andare cantando ne' suonando alcun strumento per la città e castelli alla pena di 25 scudi e alla perdita degli strumenti inoltre essendo giunta notizia del Commissario che molti giovani di questa citta' si riuniscono con la scusa di ritrovarsi a mangiare insieme e ne nascono dei tumulti ordina che d'ora in poi non più di 4 persone si debbano trovare insieme ne' cenare ne' mangiare insieme alla pena di 20 scudi per ciascuna persona. Il Commissario si riserva l'arbitrio di aumentare o diminuire le pene.
(sintesi riportata nell'indice di inventario - cfr. originale in immagine)
Documento del 1558
SPESA DE PALIIA di 20 di Febraro 1558
Franc.° Franc.i Depos.° del Comune pagare a
Voi medesimo fiorini vintotto bolog(ini) trentasei per altrettanti spesi da noi ne palii corsi questo anno 1558 secondo il solito la Domenica di Carnevale ne la nostra città et prima fiorini 12 bolognini 7 ½ im braccia 6 ½ di panno roscio veronese a grossi 25 il braccio et fiorini uno et bolognini otto im braccio uno de panno biancho fabrianese attaccato al Palio roscio corso da Cavalli, et luno et laltro tolto da Pandolfo Torello, et fiorini sei et bolognini vintidoi et mezzo in braccia numero 7 di Panno da Ugubbio curso da le Cavalle tolto da P° Filippo, et fiorini 3 per il premio del primo somaro, et grossi undeci per la spada de ferro data al primo spadaruolo tolta da m° Cesare spadaio, et bolognini tre per la spada de legno per lultimo spadaruolo et per tre armi ut supra Paterniano attaccati al Palio roscio bolognini 18 et per picche 4 bolognini 24 per li Palii, et per porvi il gallo et galina li quali animali costorno bolognini 13, et per nove para de guanti di Vitello 5 per li m. s. p. 3 per R.rio Depositario et cancelliere a grossi 4 il paro fiorini doi bolognini 28 con quello lave chi dette le mosse, et per doi para de montoni per il Trombetta et cavaliere bolognini dodici, et per tre para di speroni per le mosse Trombetta et Cavaliere bolognini 27 come app. ( ) ut supra Fiorini 57 16
Giroll.o B. R.rio.
Franc.° Franc.i Dep.° del Comune pagate come di s.
Lud.co Grat. V. Canc.re.
Tr. 57 - 16
Documento del 1560
Adi 8 marzo 1560Ser vincenzo millionj Depositario Generale pagate a voi medesimo Depositario fiorini diciotto et bolognini 10 sonno per altrettanti spesi da voi nel palio corso questo anno 1560 la Domenica di Carnovale secondo il solito della nostra Cità. Et prima scudi cinque et bolognini 57 sonno per braccia sette di panno verde da Fabriano tolto al fondigo delli heredi dAndrea pilij a grossi 17 il braccio et per fogli quatro de carta reale per la pictura delli Armj et con S. patergniano pagati al Dipintore bolognini 19 et per le due lancie. uno per il sottopalio et laltro per la galina bolognini 12. Item per la galina bolognini otto. Item per il paglio delli Asini fiorini tre. Item per la stuora bolognini otto. et per para de guanti n° 13 cio è para otto per il Consiglio et tre signori Cancelliero Referendario et Depositario et messer Ascanio gabuccinj al quale tocco le mosse. a bolognini 12 il para et para cinque per Gio Ludovico et Mauritio Trombetti Maestro di Casa et Marco Mazzitro delli Magnifici Signori priori et Cavagliero del podestà et para tre de speronj a bolognini 9 il para che fanno grossi 54 et bolognini uno. Item per una spada di ferro per li spadarolj tolta da Maestro Cesare spadaro fiorini uno, et per una altra di legno bolognini tre che fanno la supra ditta summa Libbre 36 10 0
Jesu Maria
Documento del 1563
Adi 3 marzo 1563Se medesimo depositario fiorini trenta uno et bolognini vinti tre sonno che tanto se facto spesa per fare curere il palio libbre 14 24 per braccia sette di panno roscio veronese in grossi 28 il braccio et libbre 1 8 per braccia uno di panno biancho Fabriano per ponere nel decto palio roscio secondo lusanza et libbre 7 14 per braccia 7 di panno verde Fabriano per le cavalle a grossi 14 il braccio et libbre tre per il porco dato agli somari et libbre 1 per la spada de ferro data agli spadaroli quali anno curso et bolognini 3 per la spada de legnio bolognini 18 per il gallo et la galina et bolognini 7 per la stuora per quelli che hanno le cacioppe et bolognini 28 per quattro lancie hoperate per dicto bisogno et libbre 2 4 per sette para de guanti a bolognini 12 il paro un paro per uno gli tre Signori un paro al Cancelliero un paro al Referendario un paro al depositario un paro al sopra stante alle mosse et bolognini 12 per doi para di guanti a bolognini 6 il paro uno dato al trombetta laltro al cavaliero et bolognini 21 per tre para de speroni a bolognini 7 il paro un paro al trombetta un paro al cavaliero laltro alofitiale delle mosse quale tutte robbe asendeno come di sopra tolte per fare curere il palio la domenicha di Carnovale secondo lusanza della Citta che fo agli 21 di febraro 1563 Libbre 63 3
Documento del 1564
Adi 10 de marzo 1564Voi medesimo depositario fiorini trenta tre et bolognini 10 sonno per linfrascritte robbe tolte per il palio corso adi de febraro 1564 et prima fiorini quatordeci et bolognini 28 per braccia sette de panno roscio veronese agrossi 28 el braccio et fiorini uno et bolognini 20 per braccia uno de panno biancho de Fabriano denari 8 per ponere nel detto palio roscio delli cavalli secondo lusanza et fiorini sette et bolognini 35 per braccia sette de panno verde da fabriano agrossi 15 il braccio per le cavalle et fiorini tre per il porco per li somari et bolognini trenta per la spada de ferro alli spadaroli et bolognini 3 per la spada de legno per li ditti et bolognini 15 per il gallo e la galina et bolognini sei per la stuora per quel dalle cacioppe et bolognini 28 per 4 lancie per li palij fiorini doi e bolognini 28 per nove pare di guanti per li Signori priori Referendario depositario et Cancelliero et il sopra Stante delle mosse a bolognini 12 il paro et bolognini dodici per doi para de guanti per il trombetto et cavaliero a bolognini sei il paro e bolognini 21 per tre para de speroni per il sopra Stante cavaliero et Trombetto a bolognini sette il paro et bolognini 24 per quatre arme da mettere su ipalii appare nostra domanda sotto scritta dalli Magnifici Signori Priori in filza n° 99 Libbre 66 10
Documento del 1566
Bando del Governatore Pietro Jacomo Malombra dato il 9 gennaio 1566Onde evitare scandali nella città in questo tempo del Carnevale, il Governatore ordina che alcuno di qualsiasi condizione e grado sia, ardisca di far mascara senza (sua) licenza alla pena di 25 scudi e 3 tratti di corda per ciascuno e ciascuna volta contravverrà. La pena per la metà andrà alla camera del Comune di Fano, un quarto all'accusatore e l'altro quarto all'esecutore. Inoltre il Governatore fa divieto a coloro che riceveranno licenza di far dette maschere, di mascherarsi in alcun modo da religiosi, nè portare alcuna sorte di arme nè di giorno nè di notte.
(sintesi riportata nell'indice di inventario)
Voi medesimo Depositario fiorini quatro et bolognini sedecj che tanto sonno spesi in la festa di Corte fatta lultimo giorno del mese di febraio prossimo passato che fu la Domenica di Carnovale per ordine del Magnifico Consiglio Speciale i quai denari furno spesi nelinfrascritto modo et robbe cioè in duo pigniatte per mettervj lolio et miele mezzo grosso. melo rancie quatrini quatro quatrini quatro. item bolognini 16 per libbre 8 de miele in zaffarano et pevero bolognini sette. item in due schiere de pane per il vino bolognini quatro in duo fogliette de olio quatrini vintidue in libbre 41 de farina bolognini 14 in una soma de fascine bolognini sei et denari 6 in torce restituite li Arsicci (1) fiorino uno in bocali otto de vino bolognini 16 in libbre quatro de candele de segho bolognini 14 in una soma de legno bolognini sei et in quatro sonate in grossi sedecj in tutto fanno Libbre 8 16
(1) Torce già parzialmente arse
Documento del 1570
Bando del Governatore Marco Vettio da Amelia Il medesimo Signor Governatore mosso da degni rispetti proibisce, ordina et comanda, che nessuna persona di qual si voglia grado, stato et conditione si sia tanto maschi quanto femmine ardisca ne presuma andare in mascara trasvestito, o, mutarsi il suo proprio et solito abito, colore del viso, o, barba senza sua licentia sotto pena di 25 scudi doro per ciascuna persona, et ciascuna volta da applicarsi come di sopra et di tre tratti di corda a uomini, et della frusta alle donne riservando larbitrio di commutare le pene corporali in pecuniarie, o, altre corporali, et le pecuniarie in corporali secondo la qualità delle persone.
Ordina ancora statuisce et comanda, che dopo il terzo suono della campana non sia persona alcuna che vada par strada dentro la città ed altri luochi della sua giurisdizione sonando alcuna sorte dinstrumenti ne faccia serenate con canti in qualsivoglia modo et meno facciano feste balli et trebbii pelalcuna sorte sotto pena di dieci scudi doro dapplicarse come di sopra et della perdita dellinstrumento, che sintenda essere guadagnato dagli esecutori et di havere a stare prigione la notte.
Vuole ancora et espressamente dichiara che in cause criminali dove simponga pena di cinquanta scudi si possa senza alcun dubbio et essecettione procedere a tortura standovi legittimi inditii, et la contumatia de citati tanto in persona quanto a casa et per affissione di cedula, o, banno per conservatione dellobedientia de superiori shabbia per vera et legittima confessione, ancorche non vi precedesse altro indizio, et si possa per la sola contumatia liberamente condannare li citati nelli sopradetti modi, o, alcun dessi come confessi conventi et con testimonii superati.
Fani die 28 Januarii 1570
Marcus Vettius Gub.(ernator)
Documento del 1574
adi ultimo febraro 1574Voi medesimo soldi otto e bolognini 28 denari tre per altretantj spesi per le doe feste publiche fatte in corte da i magnifici signori priori de autorita e ordine magnifico consiglio spetiale celebrato ali 10 febraro luna il giovedi grasso e laltra il lunedi de carnovale e li detti denari si spesero in questo modo cioe bolognini 4 e quatrini tre in tre pigniatte per mettere il miele bolognini 29 e quattrini n° in libre 17 de miele a quattrini 12 la libra soldi bolognini 34 per libre 31 de farina staciata soldi per 4 schiere e mezzo di pane bolognini nove soldi bolognini sei per tre fogliette de olio soldi bolognini undice in fasine soldi bolognini 4 in zafarame soldi bolognini sei in pevere le quale robbe furno date ale sore per fare li bescotinj soldi bolognini 19 per 2 some de legne per il foco fatti in camera soldi bolognini 20 e denari sei in libre sei de candele de sego soldi bolognini doi per doi bichieri con li scorzetti soldi per bocali 30 devino a diverse persone bolognini 47 e quattrini cinque soldi per libre cinque et onci nove de confetione a bolognini 12 la libra soldi uno e bolognini 29 soldi doi e bolognini per cera bianca in tre torce che se metteno in cescheduna sera de dette feste oltre le candele elumj et ultimamente bolognini 34 pagati ali sonatori che in tutto fanno quanto di supra.
Libbre 19 8 - 3
Documento del 1578
Adi 4 febraro 1578Me medesimo scudi quatro bolognini tredici denari decidotti per altri tanti spesi da me per una festa publica fatta nella corte de Magnifici Signori Priori per ordine et autorità del Magnifico consiglio spetiale, e prima per due torcie de cera bianca che pesorno libbre cinque et oncie cinque a bolognini 13 ½ la libbra scudi uno e bolognini 14, jtem per libbre sei de candele de sego a quatrini vintidoi la libbra bolognini vinti e quatrini doi, jtem per libbre cinquanta de farina per fare biscotini bolognini vinti, jtem per libbre dieci de miele per fare biscottini a bolognini 2 la libbra bolognini vinti, jtem per schiere tre de pane bolognini sei, per oncie 2 di pevaro bolognini quatro, jtem per zafarano bolognini sei, jtem per uno bocale de olio bolognini sette e quatrini tre, jtem per fasine bolognini otto, jtem per bocali 15 de vino bolognini trenta, jtem per due lampade bolognini doi e quatrini uno, jtem a sonatori in cinque bolognini cinquanta sei, che in tutto come di sopra fanno Libbre 12 13 18
Documento del 1580
Don Leone Capillano dilli Caminadi humili et divoto servo di V.S. molto Reverendissima humilmenti lespone qualmenti se ritrova processato per glatti dilla sua corti chi ditto Don Leone quisto Carnivali prossimo passato più volti habbia fatto ballare nelli case dilla Chiesa di d. Caminade et chesso habbia ballato et perché molto Reverendissimo signore quando sincomminciò la festa in d. casi esso era absenti et quando esso tornò perché li giovani di tali luogo sono giovani che portano poco rispetto a sacerdoti in simili casi non poddi remidiare a simili cosa et per esseri esso oratore ancor esso giovine, prego S.V. molto Reverendissima ch'attiso la qualità dilli persone et la povertà desso oratore li voglia fare grazia libera dogni pena che perciò fusse incorso del tutto etc.Attentis narratis ieiunatis duobus diebus solutisque in manibus depositarii rei scutis duobus concedimus ut petitur
(firma illegibile) vicario generale
Datum Fani die 23 mensis Aprilis 1580
Matteo Scapaccini Cancelliere vescovile
Documento del 1582
Adi 4 marzo 1582Me medesimo soldi dieci bolognini vinte sonno che tanto ho speso per ordine del Magnifico Consiglio Spetiale per far doi feste in corte, e prima per libbre 50 di farina soldi uno pevaro once tre bolognini 6; zafarano bolognini 8 una pignatta bolognini uno e 9.2 miele libbre tredici bolognini dicidotti e 9.3 olio fogliette doi bolognini 4, quatro schiere de pane bolognini 7. 9.2 una soma de legne et una de fasine bolognini 15, mele e castagne bolognini tre candele libbre 6 bolognini 22. 9.1 doi torcie libbre 7 soldi 2 bolognini 11 doi fogliette dolio bolognini vino bocali 12 bolognini 18 uno bolognino di candele corde per chictarone bolognini 6, zucaro ovi farina bolognini 26. 9.3 vino bocali novi bolognini 14 mele bolognini 6 miele libbre una bolognini 1.9.4 doi torcie libbre 5 once 8 soldi uno bolognini 33.9.4. sonatori bolognini 45 che in tutto asiende come di sopra Libbre 21 .0
Documento del 1585
Adi 25 marzo 1585Io medemo scudi doi libbre dicisette quattrini cinque per tanto che ho speso nelle infrascritte robbe per una festa fatta nella corte delli Magnifici Signori priori per ordine del magnifico Consiglio Spetiale cioe bolognini 6 di meli libbre 13 zucare bolognini mezzo libbre 7 ½ oncie due di pevare bolognini 7 ½ zaffarano libbre 3 bocali 7 de vino bolognini 15 castagnie bolognini 6 fasine bolognini 6 farina et pane libbre 24 per mezzo bocale de olio bolognini 4 bolognini 4 di candele libbre 14 quattrini 5 torcie libbre 30 che fanno come di sopra libbre 6 17 quattrini 5
Documento del 1590
Adi ultimo marzo 1590A me Perpetuo Angelieri maestro di casa de Magnifici Signori Priori scudi dui baiocchi quaranta dui et ½ per tanti che egli eseguie haver speso in una festa fatta in corte de Magnifici Signori secondo lordine del Magnifico Consiglio spetiale Scudi 2 42 2
Documento del 1592
(Fulvio Borgarucci n.d.r.) Non tralasciò mai di trattarsi sempre onorificamente, libero dal pensiero di ogni traffigo, però non potè tesaurizzare, e procedè senza minimo risparmio in ogni occorrenza, come si vide nella mascherata delle sei amazzoni, una delle più cospicue recreationi carnevalesche, che si vedessero di quei tempi, fatta di febraro 1592: tra le tante allegrezze, che fece la Città, per lassuntione al pontificato di Clemente VIII: (1) furono Elisabetta sua moglie,Giovanna Roncoli, consorte del Capitan Nicolò Scacchi, Ipollita Marcolini, moglie del Dr Pier Domenico Costanzi, Isabella Genga, maritata in Gio: Leonardi, Madalena Nolfi, sposa di Alessandro Tomasini, e Vittoria Nigosanti, usurata nel Capitan Iacomo Martinozzi, che morì in Saxia (Sassonia? n.d.r.).
Paggi furono fanciulli parenti Della Vita, Gio: Battista Borgogelli, che finì la vita nellassedio di Ostenda, dopo molte onorifice fattioni, lodate dal marchese Spinola: era tra la fantaria riuscito veloce nel corso quasi nuovo Asael, e pari al Rodano, il più veloce tra tutti i fiumi.
Seguì il ballo nel palazzo del Magistrato, la prima delle nominate invitò il conte Federigo di Monte Vecchio.
(1) Elezione avvenuta il 30 gennaio 1592
Da: "Manoscritti Amiani" n. 35 (Bernardino Borgarucci, "Istoria della Nobiltà di Fano" pag. 125-126 -sec.XVII) - Biblioteca Federiciana - Fano
Documento del 1596
Decreto sinodale del vescovo Giulio Ottinelli nei confronti delle monache... Averti ciascuna di non portare altro habito che quello della sua professione ancor nel tempo del carnevale, ne pianelle di colore, o trinciati ne sorte alcuna di ornamenti alla testa o al volto, ne guanti, ne specchi, odori o simil vanità ...
Documento del 1620
Al Gonfaloniere e Priori del Comune di FanoIllustrissimi Signori
Gio(vanni) Fran(cesco) Sperandio, e Camillo Boccacci servitori delle Signorie loro Illustrissime con dovuto effetto le significano, come essi con altri loro Amici hanno quasi che risoluto per passare il prossimo Carnevale con qualche honorato e nobil trattenimento di rappresentare in questa Città una Comedia e perchè a essi è noto, che il Teatro di questo Publico a ciò destinato non puossi ottenere senza il consenso de loro Signori per tanto essi unitamente con gl'altri affettuosamente li supplicano a gratiarli della Chiave del detto Teatro come anco delli cinque fiorini, che in simili occasioni questo nobil Consiglio è solito distribuire.
Assicurandoli, che oltre favoriranno persone affettionate, e membri di questo Publico, si obligano anco risarcire, e migliorare detto luogo, questo hormai senz'aiuto si renderà inutile. Gl'oratori unitamente con altri loro interessati, resteranno (concettamente? n.d.r.) alla gentilezza delle Signorie loro Illustrissime.
Quas Deus (...?)
Die 6 dicembre 1620
In Speciali ...
Documento del sec. 17°
DELLE NOTITIE HISTORICHE SOPRA LA FONDATIONE, VARIETA' DE' GOVERNI, E SUCCESSI MEMORABILI DELLA CITTA' DI FANO LIBRI VI.Ne' quali, secondo la serie de' tempi, e la cagione delle contingenze, si toccano i fatti ancora de' Prencipi, e di altre Città d'Italia, DI VINCENZO NOLFI.
PARTE PRIMA.
* * *
HISTORIA DI FANO
... In memoria di un soccorso portato alla fortezza di Perugia, nel tempo di certe indulgenze antiche mantenute sù la tradizione, che chiamavano indulgenze le Perdonanze di S. Paterniano, perchè con molto concorso andava il Popolo a visitar quella Chiesa, le quali cadevano verso al mezo del Mese di Giugno, e cominciavano dal Mercordì, duravano per i sette giorni seguenti, la Domenica che accadeva frà li detti sette giorni si faceva la festa d'un corso di Cavalli e questo cominciava dal Bignano, prendendo le mosse al principio d'un luogo, ove fù poi il Giardino de' Malatesti, vicino alla Chiesetta, che hoggi si chiama la Madonna di Cucurano, e terminavano la Carriera, venendo per retto tramite sopra la strada Flaminia, sù la Piazza avanti la Chiesa del Duomo.
Al primo, che giungeva, se li dava per premio un Palio di scarlatto di braccia nuove, et un braccia di panno bianco.
Al secondo una Porchetta arostita.
All'ultimo un Gallo con una borsa di scamoscio piena di cenere.
Il Giovedì grasso parimenti fù introdotto un giuoco detto delle trippe, perchè i Macellari da una, et i Piazzari dall'altra parte nella Piazza grande facevano con molto riso del Popolo alle trippate frà di loro, ma perchè fù giudicato giuoco indecente alla vista de' Cittadini, fù levato, e furono stabiliti a spese de' Macellari due Palii di valore di dodici Ducati per ciascheduno, uno per il detto giorno, l'altro il dì della Domenica di S. Lazzaro, e questi si davano a coloro che facevano miglior colpo con le Balestre.
Domenica di Carnevale si correvano quattro Palii, uno dalli Cavalli, che cominciavano le Mosse dall'istesso luogo del Bignano, e correvano fin alla Piazza del Duomo, dove stavano i Palii.
Al Primo si dava, come nell'altro, braccia nove di scarlatto, et un braccio di panno bianco.
Al Secondo un para di guanti, al Terzo un Gallo.
Un'altro si correva dalle Cavalle, al primo, che giungeva, si davano sei braccia di panno verde, al secondo una Gallina, al terzo un par di sponi.
Il Terzo Corso era degli Asini, al primo si dava un Porco salato, all'ultimo la Metà di una testa parimenti di Porco involta in un pezzo di stora.
Il Quarto era degli uomini ignudi, e questo si cominciava pur fuori di Porta Maggiore, e terminava sù la stessa Piazza del Duomo; al primo, che giungeva, donavasi una bella spada, all'ultimo una spada di legno coperta di orpello, e quindi colora, che correvano, chiamavansi Spadaroli, et una figura, dalla quale prendevano le mosse, anche oggi chiamasi, la figura de' Spadaroli.
L'ultima Domenica di Settembre si tirano a segno con quei Balestroni antichi, che portavano frezze et a quello che faceva miglior colpo si dava un Palio di Scarlatto, al Secondo una Balestra, al Terzo una Rotella, e prevalse tanto questo esercizio nella Città, che in simil sorte di armeggiare furono i nostri in quei tempi stimati i migliori Balestrieri di tutta la Marca, e perciò si ritrova, che negli armamenti sempre si chiedevano i Balestrieri di Fano.
E tutti questi corsi, e feste durarono per tutto il Dominio de' Malatesti.
... Frà le altre feste, che volevansi fare per trattenimento del Popolo nella Città di Carnevale, come di correr palii, di uccider il Porco in isteccato, di Caccia al Toro e simili, se ne faceva una il Martedì sia di Piazzari da una, et i Macellari dall'altra parte, i quali combatteva insieme con le trippe di Buoi uccisi al Macello, siccome si è accennato di sopra, e perchè riuscivano a gli occhi delle Persone civili più dispiacenti, che di diletto, fù in Consiglio preso partito, che si abrogasse il detto giuoco, et in sua vece si sostituisse il tiro di Balestra al Bersaglio, il giorno della Festa di S. Lazaro, con conditione, che il primo, che più si accostava alla Brocca, guadagnasse un Palio di panno di valore di dodici ducati, il secondo una Balestra di due ducati, il Terzo una Rotella, il che fù osservato per molti anni, facendo far la spesa alli stessi Macellari, e Piazzari.
Documento del 1720
Giovan Battista Giberti per la Dio gratia e della S. Sede Apostolica vescovo di Fano et alla medesima Santa Sede soggetto.La vigilanza sopra le Anime a noi commesse incaricataci da divini et umani precetti alle orazioni deve essere specialmente quanta più frequenti e prossimi sono i pericoli dove elle si trovano e massime in occasione di carnevale nel quale ricercandoci da noi più esatta attenzione per ovviare ai scandali e togliere al ... le licenze et abusi che in tal tempo sogliono introdursi come reliquie detestabili della Gentilita.
Quindi e che comandiamo et espressamente ordiniamo alle persone a noi soggette di qualsivoglia stato e condizione che in questo tempo di carnevale si astenghino dalle maschere nei giorni di festa ne fare alcuna altra atione disonante dal precetto di santificare le feste e di non usare mai in tutto il corso del carnevale ne a piedi ne a cavallo ne di giorno ne di notte abiti di religiosi o religione o ad esse appartenenti et ad usi ecclesiastici come anche in altri giorni non festivi colli sopra accennati abiti non entrare in maschera se non sii levato il sole et uscire di essa al tocco della prima Ave Maria.
Si come proibiamo in qualsivoglia tempo di questo carnevale ogni sorte di festino da ballo entro la casa propria che in quella d'altri e ne tampoco assisterli permetterli o tenerli mano sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore.
Vogliamo inoltre et espressamente comandiamo che niuna delle accennate persone ardisca mascherarsi o in habiti con fagolotti o con suoni e canti e chiassi fermarsi in detto tempo ne di giorno ne di notte davanti le chiese, cancelli e parlatori di monache, Collegio Nolfi, Casa delle Orfanelle, S. Michele e Seminario e molto meno entrare anche nelle dette chiese o parlatori de suddetti luoghi Pii con i detti abiti et attioni carnevalesche ne tirare dentro ad essi a niuna persona confetti e quando in alcune di detti chiese sia esposto il Venerabile no debbono passare in alcun modo per quelle strade o vicinanze di esse chiese con tanta continenza che non si possa sentire verun rumore da dissuader li fedeli dalla divotione.
Proibiamo alle donne di vita scandalosa sospetta di mal odore d'immascherarsi ne di giorno ne di notte sotto pena della frusta oltre le altre pene da esprimersi qui sotto.
Quanto poi alle persone ecclesiastiche comandiamo a tutti e singoli di detta nostra giurisdizione ordinata o delegata di qualunque stato grado o conditione ancorché ...
di non doversi mascherare ne di giorno ne di notte alcuna Persone donnesche e congiunte
bagordi carnevaleschi ne sonare o cantare in alcun luogo di essi neppure andare per la città, terre, castelli o ville della medesima diocesi ne soli ne accompagnati sotto pena della sospensione a divinis da incorrersi ipso facto dai sacerdoti et di ordini sagri la .... ne riscriviamo a noi ricorrendo in detto caso e sospendendo ogni facoltà che in qualsivoglia a modo ne avessero et questa a semplici chierici sotto la pena dello carcere per sei mesi e di non dover essere promossi ad altri ordini oltre libere pene qui sotto contenute.
Rinovando agli editti ancora per dell'anno 1714 e tutte l'altre prohibitioni sinodali in specie contrarie a Quelli che ardissero portar armi sotto la medesima pena del sinodo e di pili della carcere et altre a nostro arbitrio.
Ricordando a tutte et ogni uno agli ecclesiastici ... o privilegiati in qualsivoglia forma non solo l'obbligo loro di contenersi in modo da servire d'esempio ai secolari ma ancora che in virtù delle facoltà datomi da sagri canoni, costituzioni apostoliche, sacramento, concilio di Trento e de decreti della sagra Costituzione procederemo in caso di contraventione essendo ....
colle pene dovute e della carceratione.
Avvertendo ogni uno tanto uomini che donne secolari et ecclesiastiche, privilegiati e non privilegiati et in qualsivoglia modo comprese ne suddetti capito a non contravvenire a quanta si e espresso sopra sotto le pene di scudi 25 disposte a luoghi pii et altre ad arbitrio oltre quelle espresse per le persone nominate di sopra ogni qual volta si contraverà a questo nostro espresso comandamento et ordine da pro.
Vogliamo che il presente affisso che sarà a luoghi di questa città e di tutta la nostra diocesi obblighi ciascuno alla puntuale osservanza come che le fosse stato personalmente intimato.
In fede dato in Fano da Cancelleria Vescovile questa di 14 gennaio 1720.
J. Dionisi canonico teologo pro vicario generale Carlo ab. Guerra cancelliere vescovile.
Lo stesso giorno viene affisso ai soliti luoghi della città per mano del pubblico plazario
Documento del 1765
PER LA MARAVIGLIOSA VOCE DEL SIG. LUIGI BRACCI DA PERGOLA CHE NEL CELEBRE TEATRO DELLA FORTUNA IN FANO CANTA CON GIUSTO APPLAUSO NE I DUE DRAMMI GIOCOSI IN ESSO TEATRO RAPPRESENTATI NEL CARNEVALE DEL MDCCLVSONETTO DEDICATO AL SOMMO MERITO DELLA NOBILE FANCIULLA LA SIGNORA MARGHERITA GALANTARA PATRIZIA FANESE.
Odo, ne so qual sia, ne donde sceso,
Grato, soave, nobile concento,
Che mille a' un' tempo in sen' piovermi sento,
Dolci saette in un' sol' dardo acceso.
Spinto per noto calle, e al cor' disceso
L'aer, che mi circonda, or' tardo, or' lento,
Or più vivace, in cento affetti, e cento
Volgermi l'Alma hò già nel petto inteso.
Chieggo, se Urania sia dalle celesti
Sfere discesa, e dal superno incarco
Delle stellanti rote i moti appresti.
Mà l'Alma accesa, ricorrendo al varco,
Mira, che sol' Tu sei, che il sen' mi desti,
L'Arcier LUIGI, ed il tuo labbro è l'Arco.
Del Sig. Abb. Antonmaria Crescioli, Pub. Profess. di Umane Lettere in Fano.
In Fano Nella Stamperia di Andrea Donati con Licenza de' Superiori.
Documento del 1765
IL CARNEVALE NELL'INVITARE LA CITTA' DI FANO A SEGUIRLO NELL'ANNO 1765. LE PARLA COSI' IN CANZONETTA.Esce il nuov'Anno, e schiuso
Dal cieco Albergo è Giano,
Come de' Tempi è l'uso
Ecco a Te riedo o Fano.
Levati, e il mio ritorno
Città diletta onora;
sì avventurato giorno
Tu non vedesti ancora.
Pien di felici augurj
Dall'Olimpo a te movo:
Più fausti, e più sicuri
Tempi a goder non trovo.
E già divulga, e dice
L'arrivo mio gradito
Con Tromba banditrice,
Il messaggiero invito.
Taccian di cure carchi
L'austere lor ragioni
I cigliuti Aristarchi,
I rigidi Catoni.
Son soli miei pensieri,
Son mie delizie, e vanti
Bei scherzi lusinghieri
Dolci trastulli, e canti.
Sempre letizia meco
E libertate io guido:
Me siegue il Genio, e il cieco
Saettator Cupido.
Tu esulti ai nuovi accenti,
Onde oggi a te ragiono:
Il mio poter già senti,
E ancor non sai chi sono!
Benchè alla Gioja, e al Riso
Mia cara schiera eletta
E a questa, che hò sul Viso
Cerata Mascheretta
E a quel ch'ò al piede avvolto
Aureo Coturno, e a questi
Ornamenti da stolto
Me ravvisar dovresti.
Ma già mio Nome or svelo,
Il Baccanal son io,
Fra quanti sono in Cielo
il più giocondo Dio.
Per Me levan ridenti
I pallidi Sembianti
Le belle impazienti,
I smaniosi Amanti.
Per me ogni dì novelle
Foggie ritrova, e mode
L'Arte ingegnosa, e quelle
Orna di scaltra lode.
Per me panciuto e tronfo
Passando infra la Plebe
Bacco gode il Trionfo
Rinovellar di Tebe.
De Strani Volti apparsi
Per me ciascun festeggia,
E de Confetti sparsi
Per me la Via biancheggia.
Per me van Cocchj in corso
Ricchi d'Oro, e Cristalli.
E Amor governa il Morso
Ai fervidi Cavalli.
Per me trà motti allegro
Splende il Convito, e fuma,
E il Vin focoso, e negro,
Trema nel Vetro, e spuma.
Per me in aurata stanza
Lieto il festin risuona,
Ivi ogni Bella danza,
E al suo Pastor si dona.
Suona per me non meno
Di plauso fragoroso
Pe' folti Palchi il pieno
Teatro luminoso.
Quanto pensar Tu puoi
Di Gioja, e di Diletto,
Tutto ai desiri tuoi
In questi dì prometto.
Ma guarda, che l'Usanza
Non guasti i Doni miei,
C'ella sarìa baldanza
Da provocar gli Dei.
Vuò dir, che cauto attenda,
Che la licenza stolta
Tua gloria non offenda,
Però mie leggi ascolta.
Giacchè il vietarlo è vano,
Trovi in Te Amor suo loco.
Ma poi da Te lontano
Sia di lascivia il foco.
Sian pure a Te concessi
Caffè, Veglie, e ridotti:
Non spender poscia in Essi
Tutte in giocar le notti.
Godi se il Caso t'offra
Festino onesto, e culto,
Ma poi da Te non soffra
Niun Colomba insulto.
Siedi in Teatro a sera,
Ivi tripudia, e scherza,
Ma non usar severa
Censuratrice sferza.
Magnificenza fuori
Tragga Equipaggio, e Cocchj,
E Tutti i tuoi Tesori
Ponga del Mondo agli Occhj.
Scialacquamento audace
Però da Te sia lunge,
E il lusso empio, e vorace,
Che borse, e scrigni, emunge.
Giusto Contegno venga
Teco, e civil Decenza,
E a lui dovuto ottenga
Rispetto, e riverenza.
Lungi però l'impegno,
Che sol Discordie desta,
Lungi il puntiglio indegno,
Turbator d'ogni festa.
Mà chi è Colei, che viene
Con furibondo aspetto,
Avvolta di Catene
Le braccia intorno, e il petto?
Volangli per le Chiome
Da spaventati Lumi,
Come Vapori, o come
Rote di fuoco, e fumi.
Forse del cieco Averno
Mostro tu il credi infesto,
Ma io ben chi sia discerno,
E a te la manifesto.
Questa è la capricciosa
Fortunata Pazzìa,
Quella, che mai non posa
Fida Compagna mia.
Per Costumanza antica,
Ella ama i Tempi lieti,
E' degli Amanti amica,
Amica è dei Poeti.
Quantunque abbia a Noi sopra
Sempre un Dominio vero,
In questi giorni adopra
Maggior però l'impero.
Eccola assisa in Trono
Ond'io m'arresto, e taccio,
E a quella t'abbandono,
Liberamente in braccio.
IN FANO DALLE STAMPE DI ANDREA DONATI STAMPATORE VESCOVILE. CON APPROVAZIONE DE' SUPERIORI.
Da: Biblioteca Federiciana di Fano, Archivio teatrale (Coll. C/3)
Documento del 1793
E D I T T OProibitivo di ogni sorte di Divertimenti, e Spettacoli publici per tutto l'Anno 1793.
ANTONIO MARIA DE' MARCHESI FROSINI
Patrizio Modenese, Pisano, Ferrarese, e Regiano, dell'una e dell'altra Segnatura Referendario,
Ponente della S.Congregazione dell'Indulgenze, e Reliquie, Governatore Generale d'Ancona,
e Governatore Interino Delegato per la Città, e Giurisdizione di Fano
Il Genio de' tempi correnti, ed il disordine, che s'insinua a passi manifesti non solo nelle massime più radicali di Religione, quanto anche nei principj fondamentali della società civile, hanno mosso la Santità di Nostro Signore a soccorrere d'una mano l'Altare col chiamare i Sudditi agli atti di Religione, e dell'altra a rispingere tutto quello, che è espressione di Gioja, e soddisfazione comune.
Quindi per Organo della S. Consulta, e con lettere ripetute dei 15. e 26. Dicembre scaduto ha ordinato, che per tutto il corrente Anno 1793. siano proibite non solo le Commedie, pubblici Spettacoli, e Baccanali, ma ben'anche le Feste di Ballo, Corse di Cavalli, Caccie di Bue, e Steccati, ancorchè d'antico Istituto, e solite a farsi in qualunque circostanza, ed occasione.
Nè restano meno vietati i divertimenti domestici, come d'Accademie, Balli, e Rappresentanze Sceniche, e qualunque ne sia il Genere, od il Soggetto, mentre in caso di dubbiezza la sola Segreteria di Stato è autorizzata di abbassarne la decisione.
In esecuzione pertanto delle disposizioni Sovrane, ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e chiunque tanto pubblico Magistrato, che Individuo privato si uniformi alla Legge sopra espressa, nè ardisca arbitrare; poichè deviandone temerariamente, o immaginandosi d'interpretarla a proprio capriccio, in qualunque contravenzione, faranno risguardati Rei non solo i Promotori, e gl'Inservienti, ma gli Aderenti, e quelli, che ne profittassero, e tutt'incorreranno nella pena di Scudi 50. indistintamente, della Fortezza, o Carcere formale a tenore dei casi, delle circostanze, ed anche di pene più gravi ad arbitrio dei Tribunali Superiori, per chi replicatamente ardisse di divenire Contraventore.
Ed all'oggetto, che non rimanga luogo a' Rei di lusingarsi di restare impuniti, dichiariamo, che si procederà ex officio contro i medesimi, ed in ogni miglior modo più proficuo al fisco, incaricando perciò i respettivi Capitani Locali soggetti alla nostra Giurisdizione di vegliare col maggior scrupolo sulle Terre, e Castelli a loro affidati, e di mandare le respettive denunzie anche per Espresso, rendendo Lor medesimi responsabili di qualunque loro ingiusto silenzio, o tolleranza.
Si prestino dunque tutti, e ciascuno all'esecuzione, mentre affisso, e publicato il presente ne' luoghi soliti di questa Città, e Giurisdizione, obbligherà chiunque alla puntuale osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato.
Dato in Fano dal Palazzo Appostolico questo dì 14. Gennajo 1793.
Per Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore Assente
G. PANFILJ LUOGOTENENTE GENERALE.
Giuseppe Pierpaoli Cancell. Crimin.
In Fano; Dalle Stampe di Gaetano Leonardi Stamp. del S.Uff. del Governo, e Publico.
Documento del 1803
In quellanno al Trebbio (attuale Piazza Costanzi), allinnesto con il Corso, una donna in maschera venne investita da una carrozza allestita in foggia, guidata da tale Sebastiano Buffoni. Riportiamo alcuni brani significativi tratti dalle dichiarazioni rese al Sostituto Criminale Giuseppe Fagnani e al Luogotenente Generale nei mesi di febbraio e marzo 1803.
Il 3 aprile dello stesso anno il Buffoni fu assolto.
"Al Nome di Dio Amen Mercoledì 23 Febraro 1803
Avanti lIllustrissimo Signor Luogotenente Generale, e di me in Cancelleria Criminale di Fano.
C.p: il signor Giuseppe Guardinucci Procuratore fiscale di questa Curia, in qualunque termine a se di ragion competente, ed in ogni altro miglior modo nella quale espone, e narra a sua Signoria Illustrissima essergli pervenuto notizia, che nel Martedì scorso ultimo giorno di Carnevale in cui il brio delle Maschere vaponegiando per il corso con i Legni Carozali alestiti in foggia, accadde, che uno di questi Carri per incuria del Veturino Sebastiano Buffoni condutiere, e guidatore de cavalli, di un Carro, con il Carro suddetto urtasse ad una Maschera, a cui si aviloparono le sotane al fusto del rotino davanti mediante cui racomandandosi la detta Maschera con cenni al Veturino Buffoni, egli non prestò alcun orechio seguitando a correre, e così trabalzare codesta Maschera, per la quale rimase, tutta lorda, ed inbratata dal fango, in vista di ciò fà istanza, che si pigli cognizione di questo affare, a verificazione del quale vengono esaminati il Signor Antonio Massi, ed il Signor Francesco Rumiti, ed intanto il Tribunale potrà contemporaneamente umiliare il raporto a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore "
Dichiarazioni rese dal testimone Antonio Massi, di anni 37, venditore di vino
Anchio mosso dai divertimenti del Carnevale mi portai al Corso, per godere, e vedere le Maschere, che in gran copia passeggiavano per il Corso, in allora non viddi alcuna in convenienza, che accadesse, ma bensì intesi a dire, che certe Maschere, mentre passeggiavano per il detto Corso di questa Città, una loro compagna si prendesse sotto una ruota di Carozza, nella quale vi erano tacati i cavalli, e questi venivano guidati da un certo Sebastiano Buffoni Veturino, il quale stava a cavallo; ma di più li posso dire, che le medesime Maschere venero in casa mia, e mi racontarono, che una loro compagna era caduta sotto una ruota di carozza, e questa cavatasi la Maschera, vidi che quella caduta era la moglie di Carlino Giuliani, la quale aveva tutta la veste infangata ed era male sconcia e tremante per tale sua disgrazia ed aveva per sue compagne diverse altre Maschere
Dichiarazioni rese dal testimone Giambattista Lombardi, di anni 38, vendirolo di Stochefisso
So, che a certe Maschere, mentre passeggiavano nel Publico Corso di questa Città, ad una di esse, una Carozza la urtò, e la fece cadere per terra, anzi mi spiego, e le dico che mincontrai a vedere quando due Carozze si erano incontrate insieme, cioè una andava verso il Trebio, e laltra verso S. Arcangelo quella apunto che andava a voltare nello spiazzo del Trebbio era la Carozza, che guidava i Cavalli, un certo Sebastiano Buffoni Veturino, ed a questo Buffoni suddetto intesi, che il Popolo li diceva le precise = ferma ferma = ma quello tanto un poco tirò avanti, e poi si fermò, ed allora viddi, che una Maschera vestita da Donna, per terra tutta sozza di fango, e male sconcia, anzi intesi a dire, che fosse la moglie di Carlino Giulioni, assieme con altre due Maschere compagne
Dichiarazioni rese dal testimone Francesco Rumiti, di anni 42
nel Martedì ultimo giorno di Carnevale quando una Carozza veniva verso la parte, della Posta delle Lettere quale essendo arivata al Cantone di Piazza il Veturino che guidava i cavalli accostò i cavalli sudetti, ed il legno anche di troppo al ridosso della gente, che ivi erano per leffetto di godere le Maschere, e fra queste vi era una Maschera vestita di Negro, che non potendosi scansare da una parte, per la gente, e dalaltra per la Carozza, che laveva investita, urtata dalla ruota del legno, che caminava piuttosto forte, cadde fra le ruote, ed io strilai al Veturino ferma, ferma ma questo, ò non sentisse, ò non curasse fermare i cavalli proseguì il suo viaggio, e la Maschera, che pericolava fra le ruote fù sottratta, non so da chi, e alzata in piedi viddi, che era tutta lorda di fango, strapato labito, e si doleva di un braccio, e di una coscia
Dichiarazioni rese dalla parte lesa Geltrude Olivieri, moglie di Carlo Giulioni, di anni 22
che trovandosi lultimo giorno di Carnevale, Mascherata al cantone della Spezieria Pendini in compagnia della Signora Teresa Moglie del Cavalier Borgogelli e delle figlie del Signor Carlo Mongermani, vidi, che veniva verso di noi una Carozza guidata da un Veturino, che non conosco, tutte ci ritirassimo verso il muro per quanto si potè; ma non ostante che vi fosse del sito a pararvi, la Carozza, strinse tanto il Veturino dalla parte dove noi eravamo, che un rotino presemi un ginocchio mi gettò a terra, e mi passò sopra la Carozza, e fù un miracolo, che non restassi tagliata a pezzo. Restai un poco offesa nel braccio manco, e nella coscia destra, ed un vestito che avevo indosso di nobiltà Romano negro è restato inservibile
Documenti del 1805
ATTONE DE' MARCHESI BENIGNI PATRIZIO FABRIANESE
Referendario dell'una e dell'altra Segnatura
Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore, e Governatore Generale di Fano, e suo Contado.
Perchè per altro la malizia di qualcuno non abbia d'abusare di tale condiscendenza, ordiniamo, e rigorosamente comandiamo quanto segue.
I.
La Maschera non è permessa, che dal giorno diecisette corrente al giorno ventisei del futuro Febrajo (esclusi tutti li giorni festivi, quelli di Venerdì, e di digiuno, ed il primo giorno di Febrajo, Vigilia della Purificazione della Vergine Santissima)) dalle ore DIECIOTTO alle VENTIQUATTRO in punto; E dalle ore ventiquattro in poi non sarà lecito a veruno di portar Maschera in Viso, o di essere talmente coperto, o sfigurato, onde non poter essere riconosciuto.
II.
Non sarà lecito alle Maschere di portar Armi di qualunque sorte, nè Ferri, nè Bastoni ecc. nè scopertamente, nè di nascosto, come neppure il vestire Abiti, che somiglino alle S. Vesti, o Ecclesiastiche, nè l'usare Vestiario immodesto, atti sconci, o parole indecenti, ed offensive, nè fare insulto benchè menomo a chichesia, come pure neanche il far rappresentazioni, che tendino al Vilipendio, e derisione di qualunque Professione, o Corpo.
III.
E' proibito alle Maschere non solo il far chiassi smodati, e qualunque altra azione contraria al buon costume, ed alla S. Nostra Religione, ma eziandio il fermarsi avanti le Chiese, e Luoghi Sacri, e Religiosi, e Monasteri di Monache, ed istessamente l'entrare, e l'uscire dalle Porte della Città, senza Nostra licenza in iscritto.
IV.
Nessun Contumace della Corte, ancorchè per causa leggera, potrà travestirsi, o Mascherarsi in qualsivoglia Abito, o forma, come neppure Persone infami.
V.
Non sarà lecito a veruno l'insultare, benchè leggermente qualunque Maschera. Qualora occorresse alla forza Militare, o alli Ministri di Giustizia di riconoscere, o ricercare anche nelle pubbliche Strade alcuno Mascherato, o Travestito con espressa licenza del Governo, non potrà dal Mascherato, o travestito, o da chichesia altro farsi resistenza alcuna, sotto le pene stabilite nella Bolla di Sisto V. di Santa Memoria.
VI.
Non sarà permesso recar noja, o danno nè alle Persone nè al Vestiario col gettito smoderato de' confetti. A tale effetto, si proibisce di usare confetti grossi, e di altra qualunque Pasta fuorchè di Zuccaro, ed in conseguenza si vieta rigorosamente il tenere in Vendita, e comprare tali Confetti di Pasta adulterata, e nocivi.
VII.
Sono proibiti li Festini anche nel corso del Carnevale senza espressa Nostra licenza.
VIII.
Tutti li Cocchieri, Cavalcanti, Postiglioni, e chiunque altro guida legni, e carrozze ec. dovranno onninamente guidarli a fila semplice, luno dopo laltro in tempo di Maschere lungo il corso, e dovranno andare di passo senza correre, nè potranno voltare se non in principio del Corso nella Piazza di S. Teresa, o nel fine dellaltra del Trebbio, eccetto il caso di uscire dal Corso, in cui potranno farlo allimboccatura dogni Strada capace del transito della Carrozza, e così pure nellentrare nel Corso, che potrà farsi da qualunque strada, aspettando però il momento, che sia passata la fila, alla quale il legno che entra dovrà onninamente accodarsi.
IX.
Per qualunque contravvenzione de sopraddetti Ordini verrà proceduto dal Governo anche per Inquisizione, e per Officia alla pena dellArresto, di una multa pecuniaria, e di pene afflittive del Corpo inclusivamente a tre Tratti di Corda a Nostro arbitrio, ed avuto riflesso alla qualità della trasgressione, e del Trasgressore.
Ed il presente Editto, pubblicato, ed affisso ne luoghi soliti, avrà forza, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.
A. BENIGNI GOVERNATORE GEN.
Francesco Albertini Cancelliere Criminale
In Fano per Giuseppe Leonardi
ATTONE DE' MARCHESI BENIGNI PATRIZIO FABRIANESE
Prelato Domestico di Nostro Signore,
Referendario dell'una e dell'altra Segnatura,
e Governatore Generale della Città di Fano, e suo Contado,
Essendosi da Noi condisceso all'Istanza per alcuni pubblici Veglioni da darsi nel Teatro della Fortuna di questa Città, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che in Essi si osservino esattamente le seguenti Disposizioni.
Francesco Albertini Canc. Crim.
Documento del 1807
1807 Febraro9 Detto
Fu fatta una Mascherata da Don Chisciotte dal Signor Conte Pompeo di Monte Vecchio e fra la mascherata, eravi vestito da Donna in mezzo a due Dame a Cavallo, su de' sommari, Monsignor Santa Croce Romano, Prelato.
1813 Gennaro
26 Detto
Fu fatta da due Giovani bizzarri, una mascherata indecente ed erano Pietro Francolini Ingegnere e Luigi Pagani Barbiere Fanesi, con una cariola di sterco, anunciandosi Mercanti di Merda con Cartelli; furono Carcerati, per ordine della Polizia.
30 Detto
I Mascherati furono tradotti in Pesaro.
1° Febraro
I Mascherati per forti impegni, furono Liberati.
Da: "Cronaca Fanestre o siano memorie delle cose più notabili occorse in questi tempi nella città di Fano
Notate per mio piacere da me Tommaso Massarini Fanese" - (1791-1840)
(manoscritto di proprietà della famiglia Colavolpe Severi)
Documenti del 1810
Dipartimento del Metauro
Il Podestà di Fano
Avviso.
1. Non sarà lecito alle Maschere di usare atti sconcj, o parole indecenti, ed offensive, nè fare insulto benchè menomo a chichesia.
2. E' proibito alle Maschere non solo far chiassi smodati, e qualunque altra azione contraria al buon costume, ma eziandio il trattenersi avanti le Chiese, e luoghi sacri.
3. E' vietato alle Maschere il fermarsi per il Corso in unione da impedire financo il libero transito.
4. Non sarà lecito a veruno l'insultare benchè leggermente qualunque Maschera, prendere con Essa della libertà, o confidenza in parole, molto meno con atti indecenti.
5. Non sarà permesso recar noja, o danno nè alle persone, nè al vestiario.
6. Ogni contravenzione alle premesse disposizioni sarà soggetta, oltre l'arresto, alle pene prescritte da regolamenti in corso secondo la qualità delle trasgressioni, e de trasgressori.
Pubblicato, ed affisso il presente Avviso a luoghi soliti avrà forza, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.
Fano 2. Febbrajo 1810
Z. BONACORSI BONAPARTE SAVIO
A. STACCIONI SEGRET.
In Fano. Per Leonardi.
Protocollo n. 97
Dipartimento del Metauro
Il Podestà di Fano
Avviso
1.Dalla pubblicazione del presente è proibito rigorosamente a chiunque lingresso in Teatro con maschera in viso, o travestito, e trasformato in maniera da non poter essere conosciuto.
2.Durante non solo le recite, ma ancora in tempo delle Tombole è severamente vietato: il fischio, lurlo e qualunque altra cosa denotante ingiuria, o rumore smodato.
3.In tempo di maschere non è permesso di voltare in Legno lungo il corso; le carrozze, ed altri Legni andranno sempre di passo, ed in fila e facendo corso, volteranno nei due punti alli spaiazzi di S.Arcangelo, e del Trebbio.
4.Ogni contravenzione sarà punita, oltre larresto, con multa di L. 15.97 c., e per glimpotenti a pagare, con detenzione in carcere a misura della qualità dei trasgressori, e delle trasgressioni.
Fano, 14 Gennaio 1810
Documento del 1811
N. 256Dipartimento del Metauro
Il ff. di Podestà di Fano
Avviso
Quindi restano tutti avvertiti di esattamente conformarsi alle premesse disposizioni; altrimenti chi si troverà per le Piazze, e contrade con Maschera in viso dopo limbrunir della sera, senza ammettere pretesto, o ignoranza, sarà arrestato, e punito a rigor della Legge.
Fano dalla Residenza Municipale 4 Febbrajo 1811
M. Rinalducci ff.
A Staccioni Secretario
Documento del 1813
n. 1345. Ancona 10 Gennajo 1813IL PREFETTO del Metauro
AI SIGG. VICE-PREFETTI, PODESTA', SINDACI, E COMMISSARJ DI POLIZIA
DEL DIPARTIMENTO.
E' richiamato in pieno vigore dalla data della presente l'Avviso Prefettizio 5 Gennajo 1812 sulle Maschere, ed altre discipline in esso contenute.
Ella potrà, ove il creda, riassumere, e pubblicare detto Avviso mettendo in fronte copia della presente.
Ho l'onore di protestarle distinta stima e considerazione.
GASPARI
GIUNONE Segr. Gen.
Documento del 1815
Sopra il Carnevale, ed uso delle Maschere.
LUIGI PANDOLFI
DELEGATO APOSTOLICO DELLA PROVINCIA DI URBINO, E DEL GOVERNO DI FANO.
I. Si ricorda pertanto la più esatta osservanza delle Costituzioni, Ordini, Decreti, e Bandi emanati su tale proposito, e segnatamente l' Editto Ducale delli 9.Feb. 1576., l'altro 24. Gen. 1695 riportati nella Collettanea Astalli pag. 144. al 150., l'Editto dell' Eminentissimo Livizzani 10 Gennajo 1779. come l'altro di Mons. Vidoni 17, Gennaio 1805.
II. Non sarà lecito ad alcuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, di far Festini, o altre Pubbliche adunanze coll'uso del Ballo senza Nostra espressa licenza, sotto pena in caso di contravvenzione di Scudi cinquanta d'applicarsi un terzo alla Rev. Camera, un terzo al Tribunale, ed Esecutori, ed un terzo all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, e di altre anche della Carcere, e corporali a nostro arbitrio seconda la qualità de' casi, e delle persone. Permettiamo bensì, dove non ci trovaremo Noi di Persona, il Nostro Giusdicente maggiore, che presiederà nella Città, Terra, o Luogo, possa concedere una tale licenza gratis, colla condizione però sempre, che si osservi accuratamente in tutte le Feste da Ballo quanto viene disposto ne' Bandi Generali, e particolannente nel seguente § XIV.
III. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione, come sopra, ardisca di far Maschere con abiti, o vestimenti, o parte alcuna di essi ad uso, e modo di Persone Ecclesiastiche, Secolari, o Regolari d'ambi i sessi, e nemmeno di presentare nei Vestiarj apparenze, modi, o forme, che possano riputarsi disoneste sotto la pena di cinque anni di Galera, da estendersi anche a pene maggiori secondo il grado d'audacia, e di malizia, che vi può essere concorsa.
IV. Niun mascherato potrà portar armi di alcuna sorte tanto offensive quanto diffensive, ancorchè smascherato avesse licenza di portarle, come neppure bastoni, canne, ed altri istrumenti consimili, e nè anche farle portare da' Servitori, o altre Persone smascherate sotto le pene comminate dai Bandi generali, e delle pecuniarie di scudi cento tanto alle Maschere, quanto a quelli che le portassero.
V. PASSATA LA MEZZ' ORA DI NOTTE NON POSSA ALCUNO PORTARE ALLA FACCIA FUORI DI CASA MASCHERA , BARBA FINTA ED ALTRO COPRIMENTO SOTTO LA PENA SUDDETTA. Solamente potrà porsi, e tenere la Maschera in volto, ed i detti coprimenti, quando sarà entrato nelle Case, ove si adunano le persone per le Feste da ballo ancorché fosse di notte. Sonata poi la Campana del lume, o sia della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, ancorché non porti Maschera, ne' barba finta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno camminare più di sei, avvertendo, che le lanterne siano delle permesse sotto le pene comminate ne' precedenti Paragrafi.
VI. Niun Mascherato possa entrare, od uscire le Porte della Città, nè entrar in Chiesa, Conventi di Religiosi, Monasterj di Monache, Claustri, Parlatorj, ed altri Luoghi Sacri sotto le medesime pene.
VII. Niuna Persona mascherata parli disonestamente, ne' faccia alcun atto inconveniente; Come pur non faccia, o dica ingiuria, o proferisca espressioni animose, o dia veruna molestia ad altre Persone sì mascherate, che non mascherate, ne' quali casi l'espresse pene afflittive di Corpo, e pecuniarie si estenderanno anche a maggiori secondo non meno la qualità de' casi, e delle circostanze, che le condizioni delle Persone, e v'incorreranno anche gli smascherati, che offendessero, o ingiuriassero i mascherati, e quelli che levassero, o tentassero di levare dal viso la Maschera, e che entrassero in Botteghe, e Case d' altri per molestarli ed ingiuriarli.
VIII. Se alcun Mascherato percuotesse con pugno, bastone, o altre armi senza effusione di sangue Persona, che con fosse in maschera, e così chiunque smascherato offendesse i Mascherati, oltre le pene ordinarie degli Statuti, Decreti, e Bandi pubblicati, sarà punito con pene corporali anche gravi afflittive a nostro arbitrio; e se con effusione di sangue, o che le percosse date fossero con animo deliberato d' uccidere, o di commissione d'altri per preghi, o denari, incorrerà nella pena della Vita, e Confiscazione de' Beni; ma se le percosse, offese, o ferite seguiranno in pura rissa, il Delinquente oltre le pene suddette degli Statuti, s'intenda incorso in quella della Galera per dieci anni.
IX. Se alcuna Persona essendo in Maschera entrasse in alcuna Bottega, o Casa per pigliar armi, per offendere altrui, quelli che vi si troveranno presenti, dovranno impedire con tutta la loro forza il pigliarle, sotto pena di Scudi cento d' applicarsi come si è detto.
X. Ed in caso che alcun mascherato levasse o togliesse ad altri per forza, o per inganno, o in qualunque altro modo veruna cosa ancorché minima contro la volontà de' Padroni, sarà punito secondo la forma degli Statuti, e Bandi generali, e di più incorrerà nella pena pecuniaria di Scudi cento.
XI. Venendosi in cognizione che alcuno si sia mascherato per commettere Omicidio, sebbene non fosse venuto ad atto prossimo, s' intenda incorso nella pena della Vita, e Confiscazione de' Beni, quante volte però il delitto dovesse consumarsi ad istanza d' altri; ma se per se medesimo, o propria causa, nella pena della Galera perpetua, e nelle stesse pene saranno puniti tutti quelli, che tratteranno di commettere alcuno de' sopraddetti Delitti, o dessero ajuto, o favore ai Delinquenti; e quanto si è detto circa la Persona del Mandatario, s'intenda ancora del Mandante.
XII. Neppure sia lecito a veruna Personar Contumace della Corte, mascherarsi in qualsivoglia modo, sotto la pena del Delitto, pel quale sarà Contumace, ed in oltre della Galera in vita da eseguirsi irrimissibilmente.
XIII. Si dichiara, che dove nel presente Editto si è fatta menzione di Persona mascherata, si debba intendere per tale ciascuno, che fosse travvestito, o avesse coperto, o tinto il volto, o in altra maniera che con maschera, o portasse barba finta.
XIV. Potendosi dare il caso che in Maschera si abbia a rappresentare azione in pubblico ove sia neccessario che si adoprino bastoni, o legni che fingono Armi, si permette, che dove non sarem Noi di Persona, i nostri Ufficiali possano darne gratis la licenza.
XV. Si rinnovano le providenze altre volte emmanate riguardo al gettito de' Confetti, e al modo di farlo, non volendo che si scaglino in volto alle Persone, e con veemenza, per cui ne siegue nocumento nelle Persone stesse non che nei Cristalli, e ne vetri delle Botteghe. Restano avvertiti i Venditori di Confetti di non esitarne di quelli di Granturco, Fava, ed altre cose simili di consistenza, mentre contro chi trasgredirà a tali ordini e getterà simili Confetti si procederà con tutto il rigore e a norma delli accennati Editti.
XVI. Non potendosi comprendere talmente tutti i delitti particolari, che risguardano le Maschere, o Festini, che non se ne possa alcuno essere tralasciato di esprimere, intendiamo, che, accadendo in tali occasioni qualche inconveniente non espresso ne' presenti Ordini, la circostanza del Festino, o della Maschera sia sempre una qualità gravante, riserbandoci di estendere le pene in quell'assoluta maniera che sarà giudicata a proposito. Si procederà con tutto il rigore contro i Delinquenti anche ex Officio, e per Inquisizione, ed in dubbio l'interpretazìone sarà sempre in svantaggio di chi avrà delinquito. Avverta ogniuno di obbedire, mentre pubblicato, ed affisso il presente a' Luoghi soliti, obbligherà ciascuno, come se fosse personalmente intimato.
Dato in Pesaro dal Palazzo di Nostra Resid. questo dì 18. Gennajo 1815.
LUIGI PANDOLFI DELEG. APOST.
R. Honorj Segr.
Pesaro 1815. Dalla Tipografia Gavelli.
Documento del 1817
Sopra il Carnevale, ed uso delle Maschere.
LUIGI PANDOLFI
DELEGATO APOSTOLICO
I. La maschera non potrà usarsi se non in quei luoghi, al di cui Governature sarà esibito l'analogo Rescritto di questo Ufficio di Polizia provinciale
II. Si ricorda la più esatta osservanza delle Costituzioni, Ordini, Decreti, e Bandi emanati su tale proposito, e segnatamente dell'Editto della ch me. del Card. Livizzani del dì 10. Gen. 1779, e di quello dell' Eminentiss. Sig. Card. Vidoni del dì 17. Gen. 1805
III. Non sarà lecito ad alcuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, di far Festini, o altre pubbliche adunanze coll'uso del Ballo senza Nostra espressa licenza. Permettiamo bensì, che dove non ci trovaremo Noi di Persona, il Govenutore Locale possa concedere una tale licenza quale verrà accordata gratis, colla condizione però sempre, che si osservi accuratamente in tutte le Feste da Ballo quanto viene disposto ne' Bandi Generali, e partìcolarmente nel seguente §. XII.
IV. L' uso della Maschera, e de' Balli pubblici è proibito nei Venerdì, Feste, ed altri giorni di divieto secondo il solito.
V. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione, come sopra, ardisca di far Maschere con abiti, o vestimenti, o parte alcuna di essi ad uso, e modo di Persone Ecclesiastiche , Secolari , o Regolari d'ambi i sessi, e nemmeno di presentare nei Vestiarj apparenze, modi, o forme, che possano riputasi disoneste
VI. Niun mascherato potrà portar armi di alcuna sorte tanto offensive, quanto diffensive, ancorché smascherato avesse la licenza di portarle, come neppure bastoni, canne , ed altri istrumenti consimili, e nè anche farle portare da' Servitori, o altre Persone smascherate.
VII. Passata la mezz'ora di notte non possa alcun potare alla faccia fuori dicasa, maschera, barba finta, ed altro coprimento, solamente potrà porsi, e tenere la Maschera in volto, ed i detti coprimenti, quando sarà entrato nelle Case, ove si adunano le persone per le Feste da ballo ancorché fosse di notte. Sonata poi la Campana del Inme, o sia della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, ancorché non porti Maschera, ne' barba fìnta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno caminare pù di sei, avvertendo, che le lanterne siano delle permesse.
VIII. Niun Mascherato potrà entrare, od uscire le Porte della Citta, nè entrar in Chiesa, Conventi di Religiosi, Monasterj di Monache, Claustri, Parlatorj, ed altri Luoghi Sacri.
IX. Niuna Persona mascherata parli disonestamente, ne faccia alcun atto inconveniente, ne faccia, o dica ingiuria, o proferisca espressioni animose, o dia veruna molestia ad altre Persone sì mascherate, che non mascherate. Come pure gli smascherati non ardiscano offendere od ingiuriare mascherati, nè levare , o tentar di levare dal viso di alcuno la maschera.
X. Neppure sia lecito a veruna Persona Contumace, mascherarsi in qualsiasi modo.
XI Si dichiara, che dove nelIa presente Notificazione si è fatta menzione di Persona mascherata, si debba intendere per tale ciascuno, che fosse travvestito, o avesse coperto, o tinto il volto, o in altra maniera che con maschera, o portasse barba finta.
XII. Potendosi dare il caso che in Maschera si abbia a rappresentare Azione in pubblico ove sia neccessario che si adoprino bastoni, o legni che fingono Armi, si permette, che dove non sarem Noi di Persona, detti Governatori possano darne gratis la licenza.
XIV. Si rinnovano le providenze altre volte emanate riguardo al gettito de' Confetti, e al modo di farlo, non volendo che si scaglino in volto alle Persone, e con veemenza, per cui ne segue nocumento nelle Persone stesse non che nei Cristalli, e nè vetri delle Botteghe. Restano avvertiti i Venditori di Confetti di non esitarne di quelli di Granturco, Fava, ed altre cose simili di consistenza.
VIV. Chiunque trasgredirà alcuna delle imposizioni sopra stabilite verrà punito con le pene prescritte dai Bandi Gen., ed altri Regolamenti di sopra indicati senza pregiudizio delle pene più gravi, qualora alla trasgressione si aggiungesse alcun atto delittuoso.
Averta ognuno di obbedire, mentre pubblicato, ed affìsso il presente a Luoghi soli, obbligherà ciascuno, come se fosse personalmente intimato.
Data in Pesaro dal Palaz. di Nos. Resid. questo dì 18. Gen. 1817.
Documento del 1821
Pel Carnevale del 1821
LODOVICO GAZZOLI
NOBILE ROMANO, PATRIZIO DI PESARO, TERNI, ANCONA, OSIMO, SPOLETO, FULIGNO, FABRIANO, EC.
Prelato domestico della Santità di N.S. Papa Pio VII. felicemente Regnante, Referendario dell'una e dell'altra Segnatura, e Delegato Apostolico di Urbino e Pesaro
Desiderosi di secondare le istanze fatteci, e di permettere ai buont Abitanti di questa Provincia anche nel Carnevale, che in quest'Anno ricorre, i divertimenti in detto tempo praticati, rendiamo perciò nota col presente Editto una tale concessione, affinchè ciascuno possa debitamente fruirne, osservate però le norme, e le discipline, che vengono contemporaneamente prescritte, onde simili divertimenti diretti, come debbono essere, ad un onesto scopo, non apportino alcun inconveniente, nè alterino punto, siccome abbiamo a cuore, la tranquillità pubblica, ed il buon ordine.
Art. 1. E' accordato l'uso della Maschera in questa Provincia dal giorno 18. Gennaro corrente a tutto li 6. Marzo avvenire, ad eccezione dei giorni di Festa, dei Venerdì, e degli altri soliti di divieto.
Art. 2. Sarà lecito di girare in Maschera nelle piazze, e contrade; soltanto al suono delle ore 24., e dell'Ave Maria dovrà ciascuno immancabilmente levarsi la maschera dal viso, sotto pena di essere arrestato per la ricognizione della persona, e quindi sottoposto ad una multa di scudi 10.
Sonata poi la campana del lume, ovvero della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, abbenchè non porti maschera nè barba finta, ed altro al viso andar vagando se non col lume, col quale non potranno andare più di sei uniti, avvertendo, che le lanterne sieno delle permesse. Da questa prescrizione sono eccettuate quelle Città e Luoghi ne' quali è già attivata l'illuminazione notturna.
Art. 3. E' proibito a chiunque vuol mascherarsi di portar armi, o far portar armi di qualunque genere, e neppure bastoni, o altri istromenti consimili atti a nuocere, sotto le pene prescritte dai Bandi Generali, e Regolamenti in proposito.
Art. 4. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione come sopra ardisca di far Maschere con abiti, e vestimenti che possano rappresentare Ministri di Culto, offendere le forme di Governi Amici del Regime di SUA SANTITÀ', e diretti espressamente a satira, o particolare ingiuria di alcuno, sotto le pene di sopra espresse ed anche afflittive a norma dei casi e delle circostanze.
Nelle indicate pene incorreranno tutti coloro che ardissero proferire parole irreligiose, illecite, od ingiuriose a danno di alcuno, o tenteranno di levare la maschera dal viso, e fare altri simili oltraggi ec.
Art. 5. Proibiamo senza nostra espressa licenza qualunque Ballo pubblico, o Festino. Permettiamo bensì, che dove non ci troveremo Noi di persona, i Governatori locali accordino tale licenza, la quale verrà concessa gratis, non lasciando di renderne poi intesa la Polizia locale pe' di lei incombenti.
In caso di contravvenzione a quest'articolo la pena sarà di scudi 25., oltre la carcerazione, contro chiunque si troverà colpevole ec.
Art. 6. Non sarà permesso a chicchesia di accedere in Maschera nei Balli, e Veglioni autorizzati, e solo potrà porsi la maschera nel volto, allorché si presenta nella casa, o luogo, ove si eseguiscono detti Balli.
Art. 7. Potendosi dare il caso, che in Maschera si abbia a rappresentare azioni in pubblico, ove sia necessario, che si adoprino bastoni, o legni, i quali fingono armi, si permette, che dove non saremo Noi di persona, i detti Governatori colle necessarie cautele diano gratis la licenza.
Art. 8. Si richiamano inoltre ad osservanza i precedenti Regolamenti emanati sull'oggetto, e segnatamente l'Editto della ch. mem. del Cardinal Livizzani 10. Gennaro 1779., quello dell'Emo Vidoni 17. Gennaro 1805. nonché gli altri del nostro Antecessore 18. Gennaro 1817. e 10. Gennaro 1820.
E' raccomandato allo zelo dei Signori Governatori, Gonfalonieri, Direttore, e Sotto Direttori di Polizia, Deputati ai pubblici Spettacoli, e Comandanti de' Carabinieri, e Truppe Pontificie la più attiva vigilanza per l'adempimento delle premesse disposizioni, e pel mantenimento dell'ordine pubblico, ciascuno per ciò che gli concerne ec.
Il presente Editto sarà pubblicato in tutte le Comuni della Provincia e ne' Luoghi soliti, ritenendosi con ciò come personalmente intimato, ed un esemplare inoltre verrà affisso sulle Porte dei Teatri, ed altri pubblici Ridotti a comune intelligenza.
Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza questo dì 17. Gennaro 1821.
L. GAZZOLI.
Per Biambattista Rosa.
Documento del 1824
PEL CARNEVALE DEL 1824
BENEDETTO DE' BARONI CAPELLETTI
NOBILE ROMANO, PATRIZIO REATINO, PESARESE, SENIGALLIESE EC.
Dell'una e l'altra Segnatura Referendario, Protonotario, e Delegato Apostolico della Provincia di Urbino e Pesaro.
Desiderosi di secondare le istanze fatteci, e di permettere ai buoni Abitanti di questa Provincia anche nel Carnevale, che in quest' Anno ricorre, i divertimenti in detto tempo praticati, rendiamo perciò nota col presente Editto una tale concessione, affinchè ciascuno possa debitamente fruirne, osservate però le norme, e le discipline, che vengono contemporaneamente prescritte, onde simili divertimenti diretti, come debbono essere, ad un onesto scopo, non apportino alcun inconveniente, nè alterino punto, siccome abbiamo a cuore la tranquillità pubblica, ed il buon ordine.
Art. 1. E' accordato l'uso della Maschera in questa Provincia dal giorno 17. Gennajo corrente a tutto li 2. Marzo avvenire, ad eccezione dei giorni di Festa , dei Venerdì, e degli altri soliti di divieto.
Art. 2. Sarà lecito di girare in Maschera nelle Piazze, e contrade; soltanto al suono delle ore 24., e dell Ave Maria dovrà ciascuno immancabilmente levarsi la Maschera dal viso, sotto pena di essere arrestato per la ricognizione della persona, e quindi sottoposto ad una multa di Scudi 10.
Suonata poi la campana del lume, ovvero della ritirata, non sia lecito ad alcun Mascherato, abbenchè non porti Maschera nè barba finta ed altro al viso, andar vagando se non col lume, col quale non potranno andare più di sei uniti, avvertendo, che le lanterne sieno delle permesse. Da questa prescrizione sono eccettuate quelle Città e Luoghi, ne' quali è già attivata l'illuminazione notturna.
Art. 3. E' proibito a chiunque vuoi mascherarsi di portar armi, o far portar armi di qualunque genere, e neppure bastoni, o altri istromenti consimili atti a nuocere, sotto le pene prescritte dai Bandi Generali, e Regolamenti in proposito.
Art. 4. Niuno di qualunque stato, grado, e condizione come sopra ardisca di far Maschere con abiti, e vestimenti, che possano rappresentare Ministri di Culto, offendere le forme di Governi amici del Regime di SUA SANTITÀ', e diretti espressamente a satira, o particolare ingiuria di alcuno, sotto le pene di sopra espresse ed anche afflittive a norma dei casi e delle circostanze. Nelle indicate pene incorreranno tutti coloro che ardissero proferire parole irreligiose, illecite, od ingiuriose a danno di alcuno, o tenteranno di levare la maschera dal viso e fare altri simili oltraggi ec.
Art. 5 Proibiamo senza nostra espressa licenza qualunque Ballo pubblico, o Festino. Permettiamo bensì, che dove non ci troveremo Noi di persona, i Governatori locali accordino tale licenza, la quale verrà concessa gratis: non lasciando di renderne poi intesa la Polizia locale pe di lei incombenti.
In caso di contravvenzione a quest Articolo la pena sarà di -scudi 25., oltre la carcerazione, contro chiunque si troverà colpevole ec.
Art. 6. Non sarà permesso a chicchesia di accedere in Maschera ne Balli, e Veglioni autorizzati, e solo potrà porsi la maschera nel volto, allorché si presenta nella casa, o luogo, ove si eseguiscono detti Balli.
Art. 7. Potendosi dare il caso, che in maschera si abbia a rappresentare azioni in pubblico, ove sia necessario, che si adoprino bastoni, o legni, i quali fingono armi, si permette, che dove non saremo Noi di persona i detti Governatori colle necessarie cautele diano gratis la licenza.
Art. 8. Si richiamano inoltre ad osservanza i precedenti Regolamenti emanati sull'oggetto, e segnatamente l'Editto della ch. mem. del Cardinal Livizani 10. Gennaio 1779., quello dellEmo. Vidoni 17. Gennajo 1805. nonchè gli altri del nostro Antecessore 18. Gennajo 1817. e 10 Gennajo 1820.
E' raccomandato allo zelo dè Signori Governatori, Gonfalonieri, Direttori, e Sotto Direttori di Polizia, Deputati ai pubblici Spettacoli, e Comandanti de' Carabinieri, e Truppe Pontiticie la più attiva vigilanza per l'adempimento delle premesse disposizioni, e pel mantenimento dellordine pubblico, ciascuno perciò che gli concerne ec.
Il presente Editto sarà pubblicato in tutte le Comuni della Provincia, e ne' luoghi soliti, ritenendosi con ciò come personalmente intimato; ed un esemplare inoltre verrà affisso sulle porte dei Teatri, ed altri pubblici Ridotti a comune intelligenza.
Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza
questo dì 17. Gennajo 1824.
B. CAPELLETTI
Presso Anessio Nobili. Stampatore Camerale
Documento del 1838
CIRCOLAREN.° 69391
Illmo e Rmo Signore
Cessati, per la Dio grazia, i motivi che consigliarono nello scorso anno a moderare in alcuni luoghi della Stato Pontificio i divertimenti carnevaleschi, il SANTO PADRE si è degnato di permettere nellimminente Carnevale, così in Roma, come nelle Provincie, l'uso della maschera, le corse, i festini, ed i veglioni, d'avere effetto in quei giorni, e come porta la consuetudine ed il sistema dei diversi luoghi.
Questo permesso però, esigendo una particolare vigilanza per la conservazione dell'ordine, vuole la SANTITA' SUA che sia affidato ai rispettivi Presidi delle Provincie, onde vi uniscano tutte le cautele che nella loro perspicacia e prudenza crederanno necessarie.
Mi affretto pertanto di partecipare a V. S. Illma quest' atto di Sovrana condiscendenza e fiducia per le occorrenti disposizioni; e rassegnandole i sensi della mia distinta stima mi confermo
Di V. S. Illma
Roma li 9 Gennajo 1838.
Servitore
A.D. Card. Barberini
Monsignor
Vescovo di Fano
Documento del 1845
Sull'uso della Maschera e sulli Regolamenti pei Balli
nella Provincia di Urbino e Pesaro
Gabriele del Titolo di S.Girolamo de'Schiavoni dellaS.R.C. Prete Cardinale DELLA GENGA
Legato di Urbino e Pesaro
1. Dal giorno 18 del corrente mese di Gennajo a tutto il giorno 4 del prossimo Febbrajo sarà permesso l'uso della Maschera, dal mezzodì al suono dell'Avemaria e non più oltre, a fronte di qualunque diverso abuso in contrario, massime col trattenersi nei pubblici Caffè e Ridotti. Sono però esclusi tutti i giorni Festivi, i Venerdì di ciascuna settimana e qualunque altra dì solito ad essere eccettuato.
2. E' vietato espressamente di usare della Maschera per imitare riti, distintivi, o vesti di Culto Religioso, di Corpi Militari, di Autorità o Magistratura qualunque: come pure la Maschera non potrà servire di pretesto per caratterizzare o rappresentare alcuna persona particolare.
3. Chiunque si trovi in maschera non potrà entrare nè approssimarsi di troppo ai Luoghi Sacri; come neppure si permetterà tanto nelle strade quanto nelle case alcuna licenza immorale sia con gesti, sia con detti, e molto meno coi fatti, nè potrà dispensare motti qualunque, scritti, figure, disegni, emblemi od altro senza il preventivo permesso in iscritto della Direzìone di Polizia in Urbino e Pesaro, e dei Signori Governatori negli altri luoghi della Provincia.
4. Nessuno potrà permettersi di recare alle Maschere la menoma molestia tanto con fatti quanto con parole, sia che queste e quelli offendano il buon costume, sia il decoro, sia la civiltà.
5. E' proibita onninamente a chi si trova in maschera la delazione di qualsiasi arma anche lecita, e di qualunque istromento atto ad offendere. Solo se si amasse di rappresentare in maschera qualche azione che richiedesse di esser condecorata da bastoni o legni in figura di armi, restano autorizzate le suddette Autorità politiche ad accordarne il permesso se lo crederanno innocuo, ed adottate le debite cautele e limitazioni.
6. Resta inibito l'uso della maschera alle persone inquisite o contumaci per qualunque delitto non che a quelle che trovansi sottoposte a precetto; come è vietata a chiunque di girare colla maschera in volto nei luoghi separati dall'abitato.
7. Chi con abiti da maschera vorrà accedere dopo l'Avemaria in case o luoghi ove saranno autorizzati Balli o Veglioni, o al Teatro per godere tranquillamente dei Spettacoli, potrà porsi la maschera in volto alla porta soltanto di essi locali, nè potrà ricusare, se ne verrà richiesto, di farsi riconoscere dall'Ispettore o altro Incaricato di Polizia che ivi si troverà di servizio. Volendosi poi entrare in maschera di giorno nelle case dei privati, questi avranno diritto a riconoscere la persona mascherata che vi si sarà introdotta, e che ricusandosene potrà essere obbligata a sortirne immediatamente.
8. Non potrà aver luogo alcuna festa da Ballo o Veglione di pubblico invito o di privato convegno e concorso di socii ovunque, se non se ne sarà ottenuto preventivamente in iscritto il corrispondente permesso della Direzione di Polizia nei due Capi-luoghi e dei Signori Governatori nella rispettiva loro giurisdizione, i quali lo accorderanno o lo negheranno avuto anche riguardo alla capacità e convenienza del luogo, ed alle qualità delle persone. In tali divertimenti avrà sempre diritto di accedere senza eccezione alcuna la Polizia e la Forza Carabiniera con quella regola e decoro che verrà loro Superiormente prescritto giusta i luoghi e le persone, onde vegliare eziandio se occorra al buon'ordine, ed all'osservanza delle disposizioni suenunciate.
9. Ogni contravvenzione agli articoli 1 a 7 inclusive sarà punita coll'immediato arresto del contravventore, a di cui carico verranno poi adottate quelle pene e misure che le circostanze saranno per esigere, salve sempre e senza pregiudizio delle sanzioni comminate per i fatti e delitti contemplati dal vigente Regolamento penale in data 20 Settembre 1832. Ciascuna contravvenzione all'articolo 8°. verrà punita in via sommaria e di polizia colla multa di scudi dieci, della quale saranno solidalmente tenuti tanto i proprietarii dei locali ove si terranno feste da ballo senza permesso, quanto chi darà la festa stessa, quanto finalmente ciascuno dei socii, se trattasi di società.
Le Direzioni Provinciali di Polizia in Urbino ed in Pesaro, li Signori Governatori e Capi di Magistratura nei luoghi soggetti, non che la Forza Carabiniera sono respettivamente incaricati di vegliare per l'esatta osservanza di quanto è prescritto colla presente Notificazione, la quale pubblicata ed affissa nei soliti luoghi di questa Provincia Urbinate-Pesarese obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.
Data dal Palazzo Apostolico di Nastra Residenza in Pesaro questo dì 17 Gennajo 1845.
G. CARD. DELLA GENGA
Pesaro 1845. Per gli Eredi Nobili.
Documento del 1850
1. Sono permessi anche nel Carnevale di questanni i divertimenti delle corse, dei festini e dei veglioni.
2. E permesso luso degli abiti da Maschera dal 17 corrente a tutto il 12 febbraro prossimo, esclusi quelli da religioso e da ecclesiastico di qualunque specie siano, come pure qualunque uniforme e distintivo militare e qualunque abbigliamento che si opponesse alla pubblica decenza.
3. E proibito affatto luso della maschera e qualunque contraffazione sul volto non solo con barbe finte, ma eziandio con tintura ed altri artifizii sì di giorno, che di notte ed in qualsiasi luogo tanto pubblico come privato, inclusivamente ai teatri, ai festini ed ai veglioni suddetti.
4. Nei giorni festivi, e nei Venerdì è vietato luso degli abiti da maschera. E proibito altresì nei luoghi fuori dellabitato.
5. Non potranno le persone vestite con abiti da maschera radunarsi e alzar clamori innanzi alle Chiese, Monasteri e Luoghi Pii qualunque.
6. I permessi per i veglioni e le feste da ballo verranno richiesti 24 ore prima alle locali Autorità Governative, alle quali spetta di accordarli secondo i casi con le debite cautele.
7. Le Autorità Governative, la Polizia e la pubblica Forza sono incaricati della più esatta vigilanza per il mantenimento dellordine, e del pieno adempimento delle prescritte disciplinari disposizioni.
Di Pesaro li 12 Gennaro 1850.
GIUSEPPE MILESI PIRONI FERRETTI
Pesaro 1850. Pei tipi del Nobili.
Documenti del 1852
DELLA PROVINCIA DI URBINO E PESARO.
1.° Sono permessi anche nel Carnevale di quest'anno i divertimenti delle corse, dei festini, e dei veglioni, quali verranno richiesti ventiquattro ore prima alle locali Autorità Governative ed I. R. Comando di Stazione, ove esiste, che li accorderanno secondo i casi e colle debite cautele.
2.° Occorrono tali permessi anche pei veglioni, festini, e riunioni che volessero tenersi in propria casa, e per qualunque numerosa comitiva, o raduno di persone.
3.° E' permesso l'uso degli abiti da maschera dal 17 corrente a tutto il 24 Febbrajo prossimo, esclusi quello da religioso o da ecclesiastico di ogni specie, qualunque uniforme e distintivo militare, e qualunque abbigliamento che si oppone alla pubblica decenza. Resta inoltre severemente proibita la delazione di qualsiasi arma od istrumento offensivo egualmente che l'indossare emblemi allusivi a cose o fatti politici di qualunque specie.
4.° Non potranno le persone vestite con abiti da maschera radunarsi ed alzar clamori, nè tampoco fermarsi innanzi o in prossimità alle Chiese, Monasteri o Luoghi Pii, ai Corpi di guardia, ed ai Posti militari.
5.° E' assolutamente proibito l'uso della maschera ed ogni contraffazione sul volto non solo con barbe finte, ma aziandio con tintura ed altri artifizj sì di giorno che di notte, ed in qualunque luogo tanto pubblico che privato, inclusivamente ai Teatri, ai festini, ed ai veglioni suddetti.
6.° Nei giorni festivi, e nei venerdì è vietato l'uso degli abiti da maschera come lo è proibito sempre nei luoghi fuori dell'abitato.
7.° I trasgressori a qualunque dei succitati articoli saranno severamente puniti, e le Autorità Governative, la Polizia, e la pubblica Forza restano incaricati della più esatta vigilanza per il mantenimento dell'ordine, e del pieno adempimento delle prescritte disciplinari disposizioni.
Dalla Nostra Residenza di Pesaro li 15 Gennajo 1852
P. BADIA
IL TEN. COLONN. DIRETTORE DI POLIZIA
A. POLITI
* * * * *
CIRCOLARE
N.° 66110.
Illmo e Rmo Signore
Sono state presentate da parecchie Magistrature Comunali dello Stato Pontificio alcune istanze, perché fosse concesso il permesso di far agire i teatri nella imminente ricorrenza del carnevale.
Ed essendo state prese tali istanze in benigna considerazione dalla Superiorità, si è poi venuto a permettere, che in quest'anno eziandio sieno eseguite le rappresentazioni teatrali, incominciando col giorno di domenica 26 del corrente mese di dicembre.
Quanto poi all'esercizio che venisse domandato nelle altre stagioni del prossimo anno 1853, pe' teatri esistenti in ciascuna Provincia dello Stato, si affida alla vigilanza e prudenza de' rispettivi Presidi la concessione ne' tempi consueti del corrispondente permesso.
In ogni caso però, ed in tutti i tempi, dovrà, prima che venga accordato qualsiasi permesso per tali divertimenti, riportarsi l'espresso assenso della Curia Ecclesiastica; e dovrà pure porsi in uso ogni cautela per la più esatta e vigile censura delle produzioni teatrali, e perché sia mantenuta la decenza così ne' vestiarj specialmente da ballo, come nella recita, ed in qualunque altra azione o parte scenica, sia di musica, sia di prosa, sia di ballo: e molto più perché durante essi divertimenti venga conservato lordine pubblico tanto nell' esterno quanto nell'interno de' teatri.
Mi reco a premura di partecipare le sopraenunciate disposizioni alla SV. Illma e Rma, la quale nella sua sagacità e prudenza saprà aggiungervi quanto possa giovare all'intento: mentre poi mi pregio confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma li 18 dicembre 1852
D.mo Servo
IL VICE CAMERLENGO DELLA S. R. CHIESA
MINISTRO DELLINTERNO
Monsignor
Vescovo di Fano
Documento del 1858
CIRCOLAREN. 67819.
Illmo e Rmo Signore
Avvicinandosi il tempo in che potrebbero darsi le disposizioni pel Carnevale nel corrente anno 1858, con Superiore facoltà è stato disposto, che possano aver luogo in tale circostanza le corse ed i corrispondenti divertimenti. Si è permesso ancora luso degli abiti da maschera, esclusi gli abiti da religioso e da ecclesiastico, di qualsiasi specie sieno, come pure escluso qualunque distintivo militare, ed ogni altro abito ed accessorio che si opponessero alla pubblica decenza. Saranno pure permessi i festini, ed i cosi detti veglioni; il tutto però in que' modi e con quelle disposizioni che verrebbero date dall' Autorità Governativa nelle Provincie della Stato.
Perché poi durante i divertimenti permessi ne' medesimi giorni di Carnevale sia preservata la pubblica tranquillità, e sieno mantenuti in ogni modo il buon ordine e la decenza, VS. Illma e Rma sarà per adottare tutte quelle risoluzioni, e tutti quegli ordini ch' Ella nella sua sagacità e prudenza crederà a ciò necessari.
Vengono inoltre autorizzati i Presidi delle Provincie ad accordare colle seguenti norme il numero solito ed ordinario delle tombole, che i Comuni delle rispettive Provincie chiedessero di estrarre: cioè Al Comune del luogo di residenza del Preside di provincia tre tombole all'anno: ai Comuni di residenza de' Governatori distrettuali due tombole allanno, ed agli altri Comuni una sola tombola allanno. A tali concessioni però deve sempre andare unito cosi lobbligo del pagamento dei due decimi dell'introito di ciascuna delle tombole nelle casse del pubblico Erario, come losservanza di tutte le altre regole e cautele di pratica.
Mi reco a premura di partecipare a VS. Illma e Rma le sopraespresse Superiori condiscendenze, affinché Ella possa in correlazione dare gli ordini nella parte che Le spetta; ed intanto mi pregio di confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma 9 gennajo 1858.
Devmo Servitore
IL MINISTRO DELLINTERNO
Monsignor
Vescovo di Fano
Documento del 1859
CIRCOLAREN.° 37482.
Illmo e Rmo Signore
Sono state rassegnate da parecchie Magistrature Comunali dello Stato Pontificio le domande perché fosse concesso il permesso di poter far agire i teatri nella imminente ricorrenza del Carnevale. Essendo state prese tali istanze in benigna considerazione, si è condisceso a permettere, che in quest'anno eziandio sieno eseguite le rappresentazioni teatrali, incominciando col giorno di lunedì 26 del futuro mese di dicembre.
Quanto poi all'esercizio che venisse domandato nelle altre stagioni del prossimo anno 1860 pe' varj teatri di ciascuna Provincia dello Stato, si affida alla vigilanza e prudenza de' rispettivi Presidi la relativa concessione ne' tempi consueti pel corrispondente permesso: presi tutti gli accordi, ed avutone l' assenso delle Curie Ecclesiastiche, come pure richiamate alla osservanza tutte le disposizioni e prescrizioni espresse nelle analoghe precedenti Circolari di questo Ministero dell'interno.
Mi reco a premura di partecipare le sopraenunciate risoluzione a VS. Illma e Rma, perché sia Ella compiacente ordinarne ladempimento, mentre poi mi pregio confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma, li 28 novembre 1859.
Devmo Servo
IL MINISTRO DELLINTERNO
Monsig. Vescovo
di Fano
Documento del 1859
CIRCOLAREN.° 37482.
Illmo e Rmo Signore
Sono state rassegnate da parecchie Magistrature Comunali dello Stato Pontificio le domande perché fosse concesso il permesso di poter far agire i teatri nella imminente ricorrenza del Carnevale. Essendo state prese tali istanze in benigna considerazione, si è condisceso a permettere, che in quest'anno eziandio sieno eseguite le rappresentazioni teatrali, incominciando col giorno di lunedì 26 del futuro mese di dicembre.
Quanto poi all'esercizio che venisse domandato nelle altre stagioni del prossimo anno 1860 pe' varj teatri di ciascuna Provincia dello Stato, si affida alla vigilanza e prudenza de' rispettivi Presidi la relativa concessione ne' tempi consueti pel corrispondente permesso: presi tutti gli accordi, ed avutone l' assenso delle Curie Ecclesiastiche, come pure richiamate alla osservanza tutte le disposizioni e prescrizioni espresse nelle analoghe precedenti Circolari di questo Ministero dell'interno.
Mi reco a premura di partecipare le sopraenunciate risoluzione a VS. Illma e Rma, perché sia Ella compiacente ordinarne ladempimento, mentre poi mi pregio confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma, li 28 novembre 1859.
Devmo Servo
IL MINISTRO DELLINTERNO
Monsig. Vescovo
di Fano
Documento del 1860
CIRCOLAREN.° 39914
lllmo e Revmo Signore
Approssimandosi il tempo in che potrebbero darsi le disposizioni pel Carnevale del corrente anno 1860, con Superiore facoltà è stato risoluto, che abbiano luogo in tale circostanza le corse ed i corrispondenti divertimenti; come ancora i festini, ed i così detti veglioni, in que' modi e con quelle cautele che saranno stabilite dall'Autorità Governativa nella rispettiva Provincia dello Stato della Santa Sede Apostolica.
Sarà pure permesso luso degli abiti da maschera, esclusa però la maschera e qualunque contraffazione sul volto, sì di giorno e sì di notte, ed in qualsiasi luogo, tanto pubblico quanto privato, inclusivamente ai teatri, ai festini ed ai veglioni suddetti, ed osservati tutti quegli ordini e quelle prescrizioni che dalla medesima Autorità Governativa si crederanno opportune e necessarie per la conservazione della tranquillità pubblica, e per la decenza e qualità degli abiti suddetti, in conformità alle speciali istruzioni riportatesi nelle precedenti analoghe Circolari.
Vengono inoltre autorizzati i Presidi delle Provincie ad accordare colle seguenti norme il numero solito ed ordinario delle tombole, che i Comuni delle medesime Provincie chiedessero di estrarre: cioè al Comune del luogo di residenza del Preside di provincia tre tombole all'anno: ai Comuni di residenza de' Governatori distrettuali due tombole all'anno, ed agli altri Comuni una sola tombola all'anno. A tali concessioni però deve sempre andare unito così l'obbligo del pagamento dei due decimi dell'introito di ciascuna delle tombole nelle casse del pubblico Erario, come losservanza di tutte le altre regole e cautele di pratica.
Mi reco a premura di partecipare a VS. Illma e Rma le sopraespresse Superiori condiscendenze, affinché Ella possa in correlazione dare gli ordini nella parte che Le spetta; ed intanto mi pregio confermarmi con distinta stima
Di VS. Illma e Rma
Roma 10 gennajo 1860.
Devmo Servitore
IL MINISTRO DELLINTERNO
Monsig. Vescovo
di Fano
Documento del 1861
DI
URBINO E PESARO
1. E' proibito alle persone mascherate d'introdursi nelle altrui abitazioni senza il consenso espresso di chi le abita; di portare armi, bastoni o simili istrumenti di qualunque sorta atti ad offendere; di usare fuochi d'artifizio, materie combustibili, projettili od altra cosa qualunque che possa recar danno, od anche semplicemente incomodo altrui; di proferire discorsi o parole indecenti.
2. Le persone mascherate o travestite devono ad ogni semplice invito degli Ufficiali e delle Guardie di Sicurezza Pubblica, non che dei Reali Carabinieri od altri Agenti della Pubblica Forza, scuoprirsi il volto, e dare tutte quelle spiegazioni che loro fossero richieste.
3. I Contravventori verranno allontanati dai luoghi pubblici, e denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene nelle quali saranno incorsi, e verranno anche arrestati ogni qualvolta si fossero resi imputabili di reati con pene criminali o correzionali.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Sicurezza Pubblica ed il Corpo dei Reali Carabinieri sono incaricati di curare l'esatta osservanza del presente manifesto.
Pesaro 16 Gennajo 1861.
LUIGI TANARI
- Pesaro Tip. Nobili 1861 -
Documento del 1871
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
18 Maggio 1865.
2° E' proibito alle persone mascherate, d'introdursi nelle altrui case senza l'espresso consenso di chi le abita, di portar armi, bastoni ed altri stromenti atti ad offendere, di usare fuochi d'artificio, materie combustibili, proiettili o cosa qualunque che possa recar danno od incomodo altrui, di proferire discorsi o parole, come pure far atti che possano tornare ad oltraggio di terzi, od essere altrimenti causa di provocazione a brighe e disordini.
3° Sono proibite la maschere ed i travestimenti che facciano oltraggio al buon costume, che possono rendere chi le assume spettacolo indecente agli occhi del pubblico, o che siano in qualunque modo riprovevoli per indebite allusioni.
4° La persona in maschera deve sulla richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza scoprirsi il volto senza opposizione, e dare le spiegazioni che le fossero domandate.
5° Le contravvenzioni sono punite con pene di polizia, ed i colpevoli, oltre al venir allontanati dai luoghi pubblici, sono denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, salve le più gravi sanzioni del codice penale pel caso di crimine o delitto.
L'arma dei Reali Carabinieri e gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione del presente.
Pesaro addì 15 Gennajo 1871
V. GIUSTI
Dettaglio scheda
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Data di redazione: 17.10.2013
Ultima modifica: 17.10.2013
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